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Ordinanza — n. 4625/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal against plea bargain sentencing application dismissed as inadmissible for lack of statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible de plano because the grounds raised were not permitted under the specific type of judgment being challenged. The appellant attempted to challenge the sentencing application by alleging a violation of law regarding the non-verification of acquittal causes under Article 129 of the Code and a defect in sentencing motivation. The court ruled that Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits appealability to only the specific violations of law enumerated therein, thereby rejecting the broader arguments.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. pen.: Appeals against sentencing applications in plea bargain proceedings are strictly limited to the specific statutory grounds of violation of law enumerated in the law, excluding general claims regarding the verification of acquittal causes or sentencing motivation.

Parole chiave

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plea bargain sentencing cassation appeal inadmissibility violation of law grounds Article 448 criminal procedure Article 129 Code of Penal Law indennità di buonuscita ricorso del personale validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
nonché il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez.
Art. 129 cod. pen.
In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Arcoraci Emanuele, nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 16/02/2000 avverso la sentenza del 29/05/2023 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata. In tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deducano il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. nonché il vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, Sentenza n. 1032 del 07,11/2019, Pierri, Rv. 278337).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 ottobre 2023 Il Consigli e estensore