Sentenza — n. 4622/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAAbate Raffaele ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Benevento in data 11 aprile 2023, nella quale si contesta l'illecita detenzione di 208 grammi di cocaina, oltre ad alr'ì reati, il Tribunale ha disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta, e cioè 1.080 euro, ritenendo la stessa pmvento del reato di detenzione ai fini di spaccio. A 2.Con l'unico motivo di ricorso, Abate deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro, nonostante la difesa ne avesse espressamente chiesto la restituzione, anche con il consenso del Pubblico ministero.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 240-bis c.p, art. 240 cod. pen; Sentenza — n. 4622/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Rileva il Collegio che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis c.p., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ciò in quanto, in relazione a tale reato, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Abate Raffaele nato il 23/04/1968 a Pannarano avverso la sentenza del Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Benevento del 11/04/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Tomaso Epidendio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla confisca del denaro.
RITENUTO IN FATTO
1. Abate Raffaele ricorre avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta emessa dal Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Benevento in data 11 aprile 2023, nella quale si contesta l'illecita detenzione di 208 grammi di cocaina, oltre ad alr'ì reati, il Tribunale ha disposto la confisca della somma di denaro rinvenuta, e cioè 1.080 euro, ritenendo la stessa pmvento del reato di detenzione ai fini di spaccio. A 2.Con l'unico motivo di ricorso, Abate deduce la violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla confisca della somma di denaro, nonostante la difesa ne avesse espressamente chiesto la restituzione, anche con il consenso del Pubblico ministero.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Rileva il Collegio che il denaro rinvenuto nella disponibilità dell'imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240-bis c.p., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990, ciò in quanto, in relazione a tale reato, non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente.
3. Nel caso in esame, non è, invece, ravvisabile il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Benevento per nuovo giudizio