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Sentenza — n. 4620/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls accessory penalty of public office interdiction in plea bargain due to lack of specific reasoning.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the accessory penalty of interdiction from public offices imposed on the defendant in a plea bargain proceeding. The defendant argued the accessory penalty was illegal, while the prosecution requested its elimination without remittal. The court ruled that the judge failed to specifically justify the application of the unagreed accessory penalty, violating procedural requirements for such decisions.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; In plea bargain proceedings, when an accessory penalty is not agreed upon, the judge must specifically motivate its application, and failure to do so renders the decision vulnerable to cassation for lack of reasoning.

Parole chiave

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plea bargain procedure accessory penalty interdiction public offices lack of reasoning cassation annulment sanzioni penali sospensione di pena sanzione internazionale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò
pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv.
Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, Cagnazzo
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Auciello Lorenzo nato il 14/08/1993 a Roma avverso la sentenza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma del 22/05/2023; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati í motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alla pena accessoria, da eliminare

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha applicato a Lorenzo Auciello la pena concordata per i reati di cui agli artt, 73-80 d.P.R. 309/90, pari ad anni quattro e mesi cinque di reclusione, dichiarando il predetto interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni cinque. • 2. Auciello Lorenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza, deducendo, come unico motivo, la violazione di legge in relazione all'applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, ritenuta illegale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, che è ammissibile, in quanto concerne le pene accessorie, non oggetto del negozio processuale, è fondato. In tema di patteggiamento "allargato", infatti, il giudice che applica una pena accessoria non concordata ha l'onere di motivare specificamente sul punto e la statuizione è impugnabile, anche dopo l'introduzione dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen., con ricorso per cassazione per vizio di motivazione, riguardando un aspetto della decisione estraneo all'accordo sull'applicazione della pena (Sez. 6, n. 16508 del 27/05/2020, Condò, Rv. 278962). 2.Ciò posto, è consolidato il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, ai fini dell'irrogazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici deve farsi riferimento, in caso di riconosciuta continuazione tra più reati, alla determinazione in concreto della pena, quale individuata per il reato più grave, e non a quella globale, comprensiva anche degli aumenti per la continuazione (ex multis, Sez. 6, n. 3633 del 20/12/2016, dep. 2017, Cagnazzo, Rv. 269425). 2.1.Nella fattispecie, la pena base per il reato più grave era quella, pari ad anni due e mesi nove di reclusione, applicata con la sentenza g à irrevocabile, con la quale è stata riconosciuta la continuazione.

Sicché, l'applicazione della pena accessoria deve ritenersi erronea e va eliminata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria, che elimina. Così deciso il 31 ottobre 202