Extraordinary appeal dismissed for filing errors of judgment rather than material or factual errors under Italian Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the extraordinary appeals by Daniela Miceli and Fabio Salamone inadmissible, ordering them to pay legal fees and a fine. The applicants argued that the Second Section of the Court made material and factual errors in its July 2023 judgment regarding their extortion convictions. The Court rejected this, ruling that the alleged issues constituted evaluative errors of judgment, which fall outside the scope of Article 625-bis of the Criminal Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625-bis c.p.p.; Material and factual errors under Article 625-bis of the Criminal Procedure Code are strictly limited to discrepancies between the Court's internal will and its external expression, or internal clerical mistakes, excluding any errors of judgment or evaluation regarding the interpretation of procedural acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente: ORDINANZA sui ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposti da Miceli Daniela, nata a Palermo il 14/3/1973 Salamone Fabio, nato a Palermo il 24/2/1976 per la correzione dell'errore contenuto nella sentenza n. 34775/2023 del 13/7/2023 della Seconda Sezione penale; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Premesso che il difensore di Daniela Miceli e Fabio Salamone, munito di procura speciale, ha proposto ricorsi straordinari ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza emessa il 13 luglio 2023 dalla Seconda Sezione di questa Corte, con la quale sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi dei predetti ricorrenti, condannati, la prima, per il reato di estorsione ai danni di più persone, e, il secondo, per il reato di estorsione ai danni di Habiba Tourn Benchekroun; premesso, inoltre, che i ricorrenti hanno dedotto l'errore in cui sarebbe incorsa la Seconda Sezione per avere qualificato i motivi dei ricorsi manifestamente infondati, pur avendo corretto la sentenza impugnata, e per avere ritenuto, quindi, non instaurato il rapporto processuale, con conseguente mancata declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione; ribadito che l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625 bis c.p.p. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione, consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo, in una svista o in un equivoco, incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo; ne deriva che rimangono del tutto estranei all'area del ricorso straordinario gli errori di valutazione e di giudizio dovuti a una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (cfr., ex multis, Sez.
U, n. 16103 del 27/34/2002, Basile, Rv. 221280 -01; Sez. 6, ord. n. 28424 del 23/06/2022, Spadini, Rv. 283667 - 01); considerato, inoltre, che l'errore di fatto deve essere inteso in senso stretto, nella sua dimensione meramente percettiva, essendo i suoi confini rigidamente segnati dalla circostanza che in esso fa assoluto difetto qualsiasi implicazione valutativa dei fatti sui quali la Corte di cassazione è chiamata a pronunciare; rilevato che gli errori, dedotti dai ricorrenti, afferiscono alla valutazione compiuta dalla Seconda Sezione e non possono essere sussunti - proprio per il loro contenuto valutativo - nell'ambito dei vizi sindacabili con il ricorso straordinario, come innanzi ricordato; considerato, inoltre, che la proposizione del ricorso per motivi non consentiti ne consente l'immediata declaratoria di inammissibilità senza formalità ai sensi dell'art. 625, comma 4, cod. proc. pen., con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro tremila;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle E2 -r• spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa