Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 4260/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court rejects appeal against detention order, upholding mafia association and usury charges against defendant.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4260/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Domenico Madio against a detention order confirming his custody in prison. The defense argued that the lower court failed to provide sufficient evidence regarding Madio's knowledge of usurious practices, the nature of extortion threats, and his identity as the criminal 'pilu iancu.' The court dismissed these claims by citing intercepted conversations and witness testimony that established Madio's active role in a mafia structure, his participation in usury and extortion, and his assistance in facilitating the latitancy of a co-defendant.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 416-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court holds that detention orders based on mafia association charges are valid when intercepted communications and witness identifications sufficiently prove the defendant's active participation in criminal organization and specific predicate offenses.

Parole chiave

Generato dall'IA
mafia association charges detention order appeal usury and extortion intercepted conversations participation in crime favoreggiamento corruzione nell'esecuzione forzata circonvenzione illecita

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 416-bis cod. pen.
3-5) sono indicate le varie occasioni in cui Madio prestò ausilio a Abruzzese (latitante perché sfuggito all'applicazione a una misura cautelare applicatagli per il reato ex art. 416-bis cod. pen.).
Art. 616 cod. proc. pen.
Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
Art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Nel ricorso presentato dal difensore di Madio si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo — nei termini che vengono riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.
art. 416-bis cod. pen
3-5) sono indicate le varie occasioni in cui Madio prestò ausilio a Abruzzese (latitante perché sfuggito all'applicazione a una misura cautelare applicatagli per il reato ex art. 416-bis cod. pen.).

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 31429 del 14/06/2023, Bonafede
Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ribunale della libertà di Catanzaro; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo sentito il Sostituto Procuratore generale Antonio Balsamo che ha concluso per il rigetto del ricorso; sentito l'avvocato Cesare Badolato del Foro di Cosenza, che, in difesa dell'imputato, ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 12 luglio 2023 il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria a Domenico Madio perché ritenuto partecipe della associazione per delinquere ex 416-bis cod. pen. (capo 1), contestata per il periodo «dall'anno 2018 all'attualità», e per i reati di usura (capo 21) estorsione (capo 23) e favoreggiamento personale (capo 73) aggravati ex art. 416-bis. 1 cod. pen. descritti nelle imputazioni provvisorie 2. Nel ricorso presentato dal difensore di Madio si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo — nei termini che vengono riportati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

— violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di grave indizi di colpevolezza per i reati contestati. 2.1. Relativamente all'usura oggetto del capo 21, si osserva che dalla imputazione non si desume quale vantaggio ne sarebbe derivato a Madio, che fu soltanto un intermediario nella sostituzione di un creditore con un altro, e alla associazione per delinquere alla quale lo si accusa di appartenere. Inoltre, si rileva che né il Tribunale né il Giudice per le indagini preliminari hanno spiegato se e come Madio conoscesse la natura usuraria del credito e i tempi di elargizione degli interessi connessi al credito (elargito nel 2018), che, secondo le dichiarazioni della persona offesa, non erano stati predeterminati, sicché sono stati gli inquirenti a ricostruirli. 2.2.

Relativamente alla estorsione oggetto del capo 23, si osserva che l'ordinanza non spiega in cosa sarebbe consistita la minaccia attuata per farsi consegnare il rateo previsto dall'accordo usurario del quale, per altro verso, non è spiegato se fosse noto a Medio. Inoltre, si rileva che il Tribunale non ha spiegato perché il soggetto denominato «pilu iancu» nelle intercettazioni dovrebbe identificarsi con il ricorrente (che ha carnagione e capigliatura scura), nonostante i provvedimenti giudiziari prodotti dalla difesa che non avallano tale interpretazione. 2.3.

Relativamente al favoreggiamento della latitanza di Lugi Abruzzese oggetto del capo 73 , si osserva che risultano soltanto condotte occasionali (il reperimento di un gastroprotettore di comune uso, l'accompagnamento della compagna del latitante) e non strettamente funzionali alla latitanza. 2.4. Relativamente alla partecipazione alla associazione per delinquere oggetto del capo 1, si osserva che questa è tratta dalla consumazione dei reati- fine oggetto degli altri capi di imputazione, da un episodico consiglio dato (da tale «pilu iancu» erroneamente identificato con il ricorrente) su dove custodire armi.

Si aggiunge che: l'ausilio fornito al presunto capo di una associazione per delinquere non è di per sé elemento da cui desumere l'appartenenza alla stessa, e che la vicenda relativa all'usura non è collegata alla associazione. 2.5. Relativamente alla aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen., si osserva che le argomentazioni sviluppate in relazione ai reati-fine dimostrano l'infondatezza della sua attribuzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso risulta infondato in tutte le sue distinte artico:azioni concernenti le diverse contestazioni rivolte a Madio.1.1. Concorre nel delitto di usura chi, in un momento successivo al perfezionamento dell'accordo usurario, avendo ricevuto l'incarico di recuperare il credito, ne ottiene il pagamento, vertendosi in tema di reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata (Sez. 1, n. 17029 del 12/12/2022, Cocomello, Rv. 284402; Sez. 5, n. 42849 del 24/06/2014, Legal, Rv. 262308). Il medesimo soggetto risponde anche del reato di estorsione quando per ottenere il pagamento degli interessi pattuiti o degli altri vantaggi usurari è stata esercitata la violenza o minaccia (Sez. 2, n. 38551 del 26/04/2019, D'Amico, Rv. 277090).

Dai contenuti delle ocvnersazion intercettae e dalle dichiarazioni della persona offesa si è tratto che, a fronte di un prestito di 6000 euro, il debitore doveva restituire 11500 euro, con un tasso che, come analiticamente calcolato nell'ordinanza genetica, risulta usurario (vedasi sul punto p. 84 e p. 98-100 della ordinanza genetica). L'ordinanza impugnata — i cui contenuti si saldano con quelli, più dettagliati, dell'ordinanza genetica (p. 78-100 dell'ordinanza genetica) evidenzia che le conversazioni intercettate mostrano come Madio intimò al debitore di non pagare più a Rinaldi ma a Maloto e che egli si presentò alle vittima non come un criminale comune, già detenuto, ma come un soggetto legato a un gruppo mafioso capace di ritorsioni e che nella vicenda intervennero gli Abruzzese coindagati, asserzione avallata dal diretto intervento degli Abruzzese (appartenenti all'omonimo clan) che direttamente contattarono Rinaldi per estrometterlo dalla esazione del credito.

Il Tribunale ha precisato che il riferimento a «pilu iancu» ha una rilevanza marginale nella individuazione del ricorrente, perché egli è stato individuato prescindendo dal riferimento al nomignolo con il quale venne appellato (p. 3). poiché come «Domenico» interloquì nelle conversazioni, con questo nome si presentò alla persona offesa che, infine, lo ha riconosciuto nelle foto mostrategli dagli inquirenti (p. 92 dell'ordinanza genetica). 1.2. Relativamente al reato di favoreggiamento, nell'ordinanza (p. 3-5) sono indicate le varie occasioni in cui Madio prestò ausilio a Abruzzese (latitante perché sfuggito all'applicazione a una misura cautelare applicatagli per il reato ex art. 416-bis cod. pen.).

In particolare, oltre a prelevare la compagna di Abruzzese, che con il ricercato si trovava in un luogo riservato, Madio procurò a Abbruzzese (la cui qualità gli era nota) in più occasioni dei farmaci — alcuni con prescrizione medica (sicché era necessario trovare qualcuno che ottenesse per sé la prescrizione), altri non prescrivibili — così fornendogli un apporto rilevante per la sua salute che ne favorì la latitanza (Sez. 6, n. 31429 del 14/06/2023, Bonafede, non mass.).1.3. La condotta di partecipazione a una associazione di tipo mafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell'agente nella strui:tura organizzativa dell'associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del caso concreto, a comprovare che si è messo a disposizione del sodalizio per perseguire i comuni fini criminosi (Sez.

U, n. 36958 del 27/05/2021. Modaffari, Rv. 281889). In linea con questo criterio, il Tribunale ha desunto la partecipazione di Madio alla associazione per delineate descritta nel capo 1, da sue condotte espressive di un organico inserimento nella organizzazione del gruppo criminale, attiva partecipazione a reati-fine che lo caratterizzano o con basilari apporti alla sua funzionalità: la partecipazione ai reati di usura e estorsione oggetto dei capi 21 e 23, il favoreggiamento della latitanza di Abbruzzese, il contributo alla decisione sul luogo in cui occultare le armi.

In questo quadro la contestazione della circostanza aggravante della agevolazione mafiosa relativamente agli altri reati per i quali si procede risulta conseguenziale.

3. Dal rigetto del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att