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Sentenza — n. 4251/2024 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 4251/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 4251/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Terni ex art. 385 cod. pen. in relazione all'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354 ai Severino Esposto per essersi allontanato, al di fuori degli orari per i quali gli era consentito, dal domicilio presso il quale stava in detenzione domiciliare.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 4251/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione criminalità persistente inadempimento reiterato soggiorno ininterrotto rinnovo del permesso di dimora proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Terni ex art. 385 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Esposto Severino, nato il 10/01/1962 a San Severo avverso la sentenza emessa nei suoi confronti il 21/11/2022 dalla Corte di appello di Perugia, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21 novembre 2022 la Corte di appello di Perugia ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Terni ex art. 385 cod. pen. in relazione all'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975 n. 354 ai Severino Esposto per essersi allontanato, al di fuori degli orari per i quali gli era consentito, dal domicilio presso il quale stava in detenzione domiciliare.

2. Nel ricorso e nelle conclusioni scritte del 7 novembre 2023 presentati dal difensore di Esposto si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione della legge e vizio della motivazione:

a) nel disconoscere la particolare tenuità del fatto soltanto in considerazione dei precedenti penali senza che questi abbiano natura tale da fare configurare l'abitualità del reato;

b) nell'applicare la recidiva (reiterata, specifica e infraquinquennale) senza una giustificazione fondata sul suo essere indice di accresciuta pericolosità dell'imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Nell'escludere la particolare tenuità del fatto (oggetto del primo motivo di ricorso) la Corte di appello non ha soltanto considerato le plurime precedenti penali del ricorrente, ma ha anche evidenziato la gravità della sua condotta - rilevando che, durante la sua evasione Esposto, si incontrò — dopo averla contattata telefonicamente — con una donna, in una pizzeria e poi in un bar, aggredendola nel corso di un litigio e procurandole una frattura costale con 15 giorni di prognosi. 1.2. Anche relativamente al secondo motivo di ricorso, nell'applicare la recidiva (contestata come reiterata, specifica e infraquinquennale) la Corte Di appello non si è limitata a valutare i preciderdi penali del ricorrente ma ha anche ragionevolmente valutato che la sua condotta, come prima descritta, accredita «una persistente significatività — a questo fine — dei plurimi precedenti», il che è da intendersi nel senso che la considerevole gravità della sua trasgressione è espressione di una accresciuta pericolosità sociale.

2. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme