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Sentenza — n. 4024/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for rescission of final judgment due to defendant's proven knowledge of proceedings.

Numero d'incarto Sentenza — n. 4024/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal for rescission of a final judgment inadmissible. The defendant argued that the trial was illegal because he was not translated to court for a rescheduled hearing, claiming he never knew the proceedings existed. The court ruled that since the defendant had been properly notified of the initial trial date, he had sufficient knowledge of the process, rendering the subsequent procedural irregularities irrelevant to the request for rescission.

Regesto Legislator

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Art. 629-bis c.p.p.; The extraordinary remedy for rescission of a final judgment requires proof of involuntary lack of knowledge of the proceedings, which is absent when the defendant has been ritually notified of the trial date.

Parole chiave

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rescission of final judgment lack of knowledge proceedings ritual notification procedural nullity Italian criminal procedure rinvio del dibattimento procedura di rivendicazione nel pignoramento domanda tardiva di ricusazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 629-bis c.p.p.
La Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod.
art. 629-bis cod. proc. pen
La Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Guadagni Arco Ciro, nato a Pollena Trocchia il 28/1/1983 avverso l'ordinanza del 21/8/2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale Felicetta Marinelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Napoli rigettava l'istanza di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen. proposta dal ricorrente, sul presupposto che questi aveva ritualmente avuto conoscenza del procedimento, stante la regolare notifica del decreto di citazione a giudizio per l'udienza del 13 aprile 2018, a nulla rilevando le dedotte nullità concernenti le fasi successive, nel corso del quale l'imputato - detenuto per altra causa - non era stato tradotto in udienza.

2. Avverso tale ordinanza il ricorrente ha formulato un unico motivo di impugnazione. Preliminarmente il difensore ha ricostruito le scansioni processuali, sottolineando come, in occasione della prima udienza dibattimentale del 13 aprile 2018, il Tribunale rilevava l'omessa traduzione dell'imputato, rinviando all'udienza del 4 maggio 2018, disponendone la traduzione, ma senza disporre la rinnovazione del decreto di citazione. Il ricorrente, non essendo stato informato di quale fosse il procedimento per il quale era stata disposta la traduzione, rinunciava a comparire all'udienza del 4 maggio 2018 ed il Tribunale proseguiva per l'intero giudizio senza sanare la nullità derivante dall'omessa rinnovazione della citazione. Il giudizio, pertanto, si sarebbe svolto illegittimamente in assenza dell'imputato il quale, dopo essere stato scarcerato, veniva nuovamente sottoposto a misura restrittiva in data 5 marzo 2019, il che gli impediva ulteriormente di partecipare al giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.

2. Il rimedio straordinario della rescissione del giudicato, così come disciplinato prima delle modifiche sostanziali apportate dal d. Igs. 150 del 2022, consentiva al condannato con sentenza passata in giudicato di ottenere la revoca della sentenza, ove risultasse l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo. Quest'ultima evenienza è pacificamente insussistente nel caso di specie, posto che non è contestato che l'odierno ricorrente, nell'ambito del giudizio di merito celebrato a suo carico, avesse ritualmente ricevuto la notifica della vocatio in iudicium e, quindi, è dimostrata la sicura conoscenza del processo.

Una volta acclarato tale dato, è del tutto irrilevante e, per tale ragione, non deve neppure essere oggetto di verifica in questa sede, se il giudizio si sia svolto correttamente, ovvero se si siano verificate nullità derivanti dall'omessa traduzione dell'imputato o dalla mancata notifica della data di rinvio della prima udienza. Si tratta, infatti, di vizi afferenti alla regolarità del procedimento, ma che non inficiano in alcun modo l'unico elemento fondante la richiesta di rescissione del giudicato, consistente nella prova della conoscenza del procedimento.

In conclusione, deve affermarsi l'inammissibilità dell'istanza di rescissione del giudicato con la quale, a fronte della sicura conoscenza della pendenza del procedimento, si deducano nullità relative alla partecipazione dell'imputato che si siano verificate nel corso del giudizio che, ove pure sussistenti, devono ritenersi definitivamente sanate dal giudicato e inidonee a determinare la revoca della sentenza ex art. 629-bis cod. proc. pen., posto che il rimedio straordinario in questione presuppone necessariamente l'incolpevole mancanza conoscenza della celebrazione del processo.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d