Cassation court dismisses appeal against mafia asset seizure for lack of legal grounds and improper motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Domenico Fuda's appeal inadmissible, ruling that the lower court's decision to confiscate land and buildings was legally sound. Fuda argued the seizure lacked proper motivation and violated the principle of indivisibility by confiscating the entire property complex. The court rejected these claims, affirming that the economic value of the illicitly built structures outweighed the agricultural land's value, justifying the total confiscation under anti-mafia prevention laws.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.; Art. 24 d.lgs. n. 159/2011: The Court of Cassation's review of preventive measures is limited to legal violations, excluding mere defects in motivation, and allows the confiscation of entire property complexes when the illicitly built structures hold preponderant economic value over the underlying land.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Fuda Domenico, nato a Locri il 26/02/1961 avverso il decreto del I luglio 2022 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il nicorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Reggio Calabria ha confermato il decreto del Tribunale, emesso il 19 maggio 2021 nel procedimento di prevenzione a carico del prc:iposto Nicodemo Fuda, con il quale era stata disposta la confisca ex art. 24 d. Igs. n. 159 del 2011 (cd, Codice antimafia) di beni ritenuti a lui riferibili:
1) il terreno agricolo sito nel Comune di Gioiosa lonica (Foglio 33 particella 116);
2) due fabbricati costruiti tra il 2012 e il 2014.
2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cessazione, tramite il difensore, Domenico Fuda, articolando un unico motivo. Violazione di legge per difetto di motivazione del decreto impugnato per non essere provata la disponibilità del proposto, anche per interposta persona, né del terreno, acquistato nel 2001 dal ricorrente, fratello di Nicodemo Fuda, cioè decenni prima della sua ritenuta pericolosità; né dei manufatti, solo parzialmente realizzati. Inoltre, il decreto impugnato, in difformità dalla giurisprudenza della Corte di legittimità, ha confiscato l'intero compendio nonostante la scindibilità dei beni, separatamente utilizzabili, costituiti da piccoli rustici, privi di destinazione, di soli mq 200 su un totale di mq 4.186.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e formulato per motivi non consentiti. 2.Va premesso che il perimetro del controllo affidato alla C:orte di cassazione in materia di misure di prevenzione, personali o reali, è delimitato entro la violazione di legge, così dovendosi escludere la deducibilità del vizio di motivazione, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., restando salva la sola denuncia della motivazione inesistente o meramente apparente poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246).
3. Il ricorso censura l'assenza di motivazione circa la disponibilità indiretta del ricorrente, terzo interessato, sui beni confiscati, mentre/ il provvedimento impugnato, con argomenti puntuali e logici, ha confermato la confisca del terreno agricolo sito nel Comune di Gioiosa Jonica (Foglio 33 particella 116), intestato a Fuda Domenico, e di due fabbricati, costruiti tra il 6 agosto 2012 e il 7 marzo 2014 e insistenti sul medesimo terreno, disposta con decreto n. 161 dello stesso Tribunale di Reggio Calabria del 19 maggio 2021. 3.1. Innanzitutto, il provvedimento impugnato ha accertato i presupposti in questa sede contestati richiamando i decreti n. 32 del 18 ottobre 2017 e n. 50 del 14 aprile 2018, emessi dallo stesso Tribunale nei confronti del proposto Nicodemo Fuda, fratello del ricorrente, dai quali risultava che i beni oggetto del ricorso erano «sfuggiti ai precedenti vincoli ablativi» ed erano stati indicati dall'amministratore giudiziario nel corso della gestione del compendio sequestrato «in quanto inseriti in un complesso immobiliare già in parte confiscato e asservito all'azienda agricola La Quiete di Fuda Francesca».
La Corte di appello, con argomenti sostanzialmente non contestati e partendo dal sopra menzionato dato, ha accertato la disponibilità indiretta del ricorrente alla luce di questi elementi:
a) i due manufatti in questione erano stati edificati in anni ricompresi nell'arco temporale di pericolosità del proposto iindividuato tra il 2010 e il 2014;
b) la loro edificazione era riferibile a Nicodemo Fuda, e non al fratello ricorrente, perché «ritenuti integrati nel compendio già sottoposto a confisca in quanto nella disponibilità di Fuda Nicodemo» (pag. 1 del decreto impugnato), valorizzando anche l'incapacità economica di Domenico Fuda di sostenere i costi di realizzazione quantificati in C 32.337,46 per il solo anno 2014 (pag. 3 del decreto impugnato). 3.2. In ordine alla censurata illegittimità della confisca anche del terreno di proprietà di Domenico Fuda, su cui i due manufatti sono stati edificati, il provvedimento impugnato ha correttamente richiamato i pacifici principi in materia di accessione, più volte ribaditi da questa Corte anche a Sezioni unite, secondo cui è legittima la confisca di un fabbricato realizzato con denaro di provenienza illecita su terreno di provenienza lecita in quanto i due beni, sul piano economico e funzionale, devono essere valutati unitariamente in conformità agli scopi della disciplina di prevenzione, preordinata a colpire investimenti, anche leciti, di risorse finanziarie prodotte da attività illecite (Sez.
U, n. 1152 del 25/08/2008, Petito, Rv. 241886; Sez. 2, n. 40778 del 02/11/2021, Fasciani, Rv. 2821959), purchè l'edificio realizzato abbia un valore preponderante rispetto al suolo. Infatti, quando un bene si compone di più unità, il regime penalistico cui assoggettare il cespite nella sua interezza è quello della parte di valore economico e di utilizzabilità nettamente prevalenti, diventando irrilevante il principio civilistico dell'accessione (Sez. 5, n. 1975 del 30/10/2018, dep. 2019, Cartanese, non mass.; Sez. 6, n. 16151 del 04/02/2014, Cusirrano, Rv. 259763;
Sez. 6, n. 18807 del 30/10/2012, Martino, Rv. 255091). Il decreto impugnato, alle pagine 8 e 9, dopo avere descritto la natura agricola del terreno e i due fabbricati su esso insistenti ha evidenziato che essi fossero costituiti da una superficie utile complessiva di mq 200, inserita in un più ampio complesso immobiliare già confiscato unitamente all'azienda "La Quiete di Fuda Francescapur allo stato rustico/ hanno un valore economico di gran lunga superiore al fondo su cui insistono (il valore del suolo è individuato in C 10.500 e quello dei due manufatti in C 96.000).4.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d