Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 4012/2024 — snpen Generato dall'IA

Appeal against sentencing quantification dismissed as inadmissible due to lack of procedural standing under Italian criminal procedure law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4012/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Gjoni Kreshnik's appeal inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued for violations regarding sentencing quantification and the failure to recognize general mitigating circumstances over aggravating ones. The court rejected these claims because appeals against sentencing determinations made under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are inadmissible unless they challenge the legality of the sanction itself.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentencing determinations made under Article 599-bis of the Criminal Procedure Code are inadmissible when they concern only the quantification of the penalty or the weighing of circumstances, as these do not constitute a challenge to the legality of the imposed sanction.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal sentencing quantification Article 599-bis Criminal Procedure Code general mitigating circumstances procedural standing Cassa delle ammende controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
ritenuto, pertanto, che il deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
che riguardino vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Gjoni Kreshnik, nato in Albania il 04/08/1987 avverso la sentenza del 31/03/2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che nel ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nella quantificazione della pena e nel mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti, mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto, pertanto, che il deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres dente