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Ordinanza — n. 4011/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against acquittal for waived grounds and sentencing errors not affecting legality.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4011/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Deloufi Abdelmajid inadmissible without formal trial proceedings. The appellant argued for the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure regarding sentencing errors, while the court held that appeals against acquittals based on waived grounds are inadmissible. Consequently, the court ruled that defects in sentencing determination do not constitute illegality unless they render the sanction outside statutory limits.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Appeals against acquittals based on waived grounds are inadmissible, and sentencing errors do not constitute illegality unless the sanction falls outside statutory limits.

Parole chiave

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inadmissible appeal waived grounds acquittal sentencing error legality Article 129 criminal procedure Article 599-bis criminal procedure Cassa delle ammende summary judgment soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod.
Art. 129 c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
art. 129 cod. proc. pen
che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Deloufi Abdelmajid, nato in Marocco il 25/10/2000 avverso la sentenza del 09/06/2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Ritenuto che nel ricorso si deduce la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi contro le sentenze pronunciate ex art. 599-bis cod. proc pen. che riguardino motivi rinunciati, la mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta perché non rientrante nei limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il Consigl re estensore Il Prspdente