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Ordinanza — n. 4007/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to missing statutory grounds for acquittal under Art. 448 CPP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 4007/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gerald Shera inadmissible and ordered him to pay legal costs. The defendant argued that the lower court failed to properly apply Article 129 of the Criminal Procedure Code regarding grounds for acquittal. The court rejected this claim because the specific ground for acquittal was not listed in Article 448, paragraph 2-bis of the same code, rendering the complaint legally inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal against a conviction is inadmissible if the grounds for acquittal alleged by the appellant are not expressly provided for in the relevant paragraph of Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code Inadmissible Appeal Grounds for Acquittal Article 448 Paragraph 2-bis Procedural Simplification Legal Costs Cassation Decision reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; che è stato, dunque, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129, cod. proc. pen.
309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 comma 1 e 80 comma 2
art. 129 cod. proc. pen
309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Shera Gerald, n. in Albania 20/02/1990 avverso la sentenza n. 1005/23 del G.i.p. Tribunale di Bari del 08/06/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Bari, in accoglimento della richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Gerald Shera la pena di cinque anni di reclusione e 30.000,00 di multa in ordine a plurimi episodi di violazione degli artt. 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo difetto ed illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza di cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod. proc. pen.; che è stato, dunque, dedotto un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 4 dicembre 2023 Il consi tensore