Cassation court declares appeal inadmissible for generic ground not listed in Art. 448 c.p.p. and orders costs.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Fabio Damiani's appeal against the Salerno court's sentence inadmissible. Damiani argued the judge improperly invited parties to reconsider a previously agreed fine to match new legislative limits, but this was deemed a generic complaint. The court ruled the ground of objection was not specifically enumerated in Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, triggering a simplified declaration of inadmissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: An appeal must cite specific statutory grounds for inadmissibility; generic complaints regarding sentencing adjustments or legislative changes do not satisfy the requirement for a declaration of inadmissibility under the simplified procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Damiani Fabio, n. Salerno 31/10/1985 avverso la sentenza n. 369/23 del G.i.p. Tribunale di Salerno del 28/06/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villani rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Salerno, in accoglimento della sua richiesta concordata con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Fabio Damiani la pena di quatto anni di reclusione e 20.000,00 di multa in ordine al delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990; che avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, deducendo violazione di legge per avere il giudicante invitato le parti a riconsiderare l'entità della pena pecuniaria originariamente concordata al fine di adeguarla alla modifica normativa che aveva rimodulato i limiti edittali della previsione di legge applicata; che è stato, dunque, dedotto — oltre tutto in maniera del tutto generica - un motivo di doglianza inammissibile poiché non contemplato dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.
M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle a