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Sentenza — n. 3994/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the prosecutor cannot appeal on sentencing errors in abbreviated trial without changing the charge.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3994/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Procuratore Generale appealed a first-instance conviction for fraud and recidiva, arguing errors in the calculation of the prison term and fine. The court held that the prosecutor lacks the right to appeal or file a cassation appeal based solely on sentencing mistakes when the trial was conducted under the abbreviated procedure. Consequently, the appeal was declared inadmissible because the alleged errors did not alter the charge or exclude an aggravating circumstance.

Regesto Legislator

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Art. 443, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 593, comma 1 cod. proc. pen.; The public prosecutor cannot file an appeal or a direct cassation appeal against a conviction in an abbreviated trial unless the judgment modifies the title of the crime or excludes a special aggravating circumstance.

Parole chiave

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abbreviated trial procedure public prosecutor appeal rights cassation admissibility sentencing calculation error recidiva aggravating circumstance recidiva nell'infrazione revisione in materia penale commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 99, quarto comma, cod. pen.
Lamenta in primo luogo il ricorrente che - nell'operare l'aumento di due terzi della pena base fissata in sette anni di reclusione e 27.000 euro di multa ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod.
Art. 81, quarto comma, cod. pen.
Deduce, inoltre, che a mente dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., l'aumento a titolo di continuazione non poteva essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, essendo l'imputato già stato dichiarato recidivo ai sensi dell'art.
Art. 569, comma 1, cod. proc. pen.
L'art. 569, comma 1, cod. proc. pen. sancisce la facoltà di scelta della parte che ha diritto ad appellare la sentenza a proporre in alternativa ricorso diretto per cassazione.
Art. 111, comma 7, Costituzione
L'esercizio della facoltà presuppone, pertanto, la sussistenza del diritto della parte a proporre appello, in assenza del quale resta la possibilità di ricorrere per violazione di legge, giusta la previsione di cui all'art. 111, comma 7 della Costituzione.
Art. 443, comma 3, cod. proc. pen.
L'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate secondo il rito a prova contratta, salvo che si tratti di pronuncia che modifica il titolo del reato.
Art. 593, comma 1, cod. proc. pen.
In termini più generali, l'art. 593, comma 1, cod.
artt. 81 cod. pen
del Tribunale di Brescia ha dichiarato l'imputato Deme Abdoulaye responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 5, d.P.R.
art. 111, comma 7 della Costituzione
L'esercizio della facoltà presuppone, pertanto, la sussistenza del diritto della parte a proporre appello, in assenza del quale resta la possibilità di ricorrere per violazione di legge, giusta la previsione di cui all'art. 111, comma 7 della Costituzione.
art. 81 cod. pen
Del tutto fuori perimetro da un eventuale appello sarebbe, invece, stata l'impugnazione riguardante l'errore di determinazione della pena per aumento dovuto a titolo di continuazione (art. 81 cod. pen.), con conseguente effetto preclusivo anche del ricorso per cassazione 3.
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia avverso la sentenza n. 36/23 del G.i.p. del Tribunale di Brescia del 12/01/2023 nel procedimento nei confronti di Deme Abdouiaye letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente al calcolo della pena da cornminare, ferma la decisione sulla responsabilità dell'imputato

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il G.i.p. del Tribunale di Brescia ha dichiarato l'imputato Deme Abdoulaye responsabile dei reati di cui agli artt. 81 cod. pen., 73, commi 1 e 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 99, quarto comma, cod. pen., condannandolo alla pena di otto anni di reclusione e 20.000 euro di multa, applicata la contestata recidiva, ritenuta la continuazione ed applicata, infine, la diminuente per il rito abbreviato secondo cui si è svolto il processo.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso diretto per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Brescia, deducendo inosservanza degli artt. 99, quarto comma e 81, quarto comma, cod. pen. Lamenta in primo luogo il ricorrente che - nell'operare l'aumento di due terzi della pena base fissata in sette anni di reclusione e 27.000 euro di multa ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. - il G.i.p., pur correttamente determinando la pena detentiva in anni undici e mesi otto di reclusione, non ha operato alcun aumento sulla pena pecuniaria, attestata a 27.000 euro.

Deduce, inoltre, che a mente dell'art. 81, quarto comma, cod. pen., l'aumento a titolo di continuazione non poteva essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave, essendo l'imputato già stato dichiarato recidivo ai sensi dell'art. 99, quarto comma, cod. pen. Nel concreto il giudicante ha fissato la pena per il reato più grave di cui al capo 1 in sette anni di reclusione e 27.000 euro di multa, quantificando l'aumento complessivo per la continuazione con i reati concorrenti in soli due mesi di reclusione. La pena finale, prima della diminuzione per il rito, è stata così stabilita in dodici anni di reclusione (calcolo comunque erroneo per eccesso di due mesi) e 30.000 euro di multa, non comprendendosi se l'aumento di 3.000 euro di multa sia stato imputato a titolo di recidiva o di continuazione, in entrambi i casi comunque errato per difetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. L'art. 569, comma 1, cod. proc. pen. sancisce la facoltà di scelta della parte che ha diritto ad appellare la sentenza a proporre in alternativa ricorso diretto per cassazione. L'esercizio della facoltà presuppone, pertanto, la sussistenza del diritto della parte a proporre appello, in assenza del quale resta la possibilità di ricorrere per violazione di legge, giusta la previsione di cui all'art. 111, comma 7 della Costituzione. Nel caso in esame il ricorso del Procuratore Generale distrettuale è stato proposto avverso una sentenza emessa dal giudice di primo grado all'esito di giudizio condotto secondo le forme del rito abbreviato.

L'art. 443, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce che il pubblico ministero non può proporre appello contro le sentenze di condanna pronunciate secondo il rito a prova contratta, salvo che si tratti di pronuncia che modifica il titolo del reato. In termini più generali, l'art. 593, comma 1, cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero può appellare contro le sentenze di condanna solo quando esse modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato.

Ne consegue che anche ove si volesse ipotizzare l'applicabilità dell'art. 593, comma 1 in luogo dell'art. 443, comma 1, cod. proc. pen., costituente norma speciale più restrittiva dettata per il rito abbreviato, l'appello non sarebbe stato comunque possibile nel caso in esame. Il ricorrente ha, allora, qualificato come altrettante violazioni di legge gli errori, peraltro evidenti, commessi dal giudicante nella concreta determinazione della pena, ma senza che ad essi siasi accompagnata modifica del titolo del reato o che sia stata esclusa la sussistenza (v. dispositivo) della contestata recidiva, costituente a tutti gli effetti circostanza aggravante ed effetto speciale o che sia stata applicata pena di specie diversa da quella prevista dalla legge.

La ricorrenza di dette situazioni avrebbe, infatti, permesso tanto la proposizione dell'appello quanto la presentazione del ricorso diretto in sede di legittimità per i corrispondenti motivi, mentre solo ragioni di diversa natura (ad es. mancato rispetto del principio del contraddittorio) avrebbero potuto sorreggere il ricorso in cassazione secondo la citata previsione costituzionale. Del tutto fuori perimetro da un eventuale appello sarebbe, invece, stata l'impugnazione riguardante l'errore di determinazione della pena per aumento dovuto a titolo di continuazione (art. 81 cod. pen.), con conseguente effetto preclusivo anche del ricorso per cassazione 3.

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile perché basato su motivi non consentiti al ricorrente in sede di legittimità. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così decis