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Sentenza — n. 3682/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal of appeal citing lack of interest.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3682/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant, Antonino Barbieri, formally withdrew the appeal citing a sudden lack of interest. Although the defense had argued for the annulment of the detention order based on procedural flaws and the absence of mafia aggravation, the client renounced the challenge before the final judgment. Consequently, the Court ruled that the appeal was invalid due to this withdrawal, ordering the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 606, comma 3 c.p.p.; Art. 591 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant renounces the appeal, as the withdrawal applies uniformly to all grounds of inadmissibility regardless of the specific article cited.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal lack of interest inadmissibility declaration court costs and fine traffico aggravato di stupefacenti detenuto capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione, a cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro, perché l'art. 616 cod.
Art. 606, comma 3 c.p.p.
non fa distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 591 c.p.p.
e quelle contemplate dall'art. 591 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione, a cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro, perché l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Arena
(Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Arena, Rv.
Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro
267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Barbieri Antonino, nato a Cessaniti il 2/10/1959 avverso l'ordinanza emessa il 15/06/2023 nei suo confronti dal Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 16 giugno 2023, il Tribunale ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro ha applicato a Antonino Barbieri la misura cautelare della custodia in carcere limitatamente ai reati ex artt. 81, comma 2, 110, cod. pen. e 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capi 82 e 89), artt. 81, comma 2, 110 cod. pen. e 23 legge 1975 n. 110 (capo 84 , artt. 81, comma 2, 110 e 648 cod. pen. (capi 91 e 92) delle imputazioni provvisorie. Invece, l'ha annullata relativamente al capo 143.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Antonino Barbieri si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione relativamente alle esigenze cautelari rappresentando che per i reati per i quali il Tribunale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza è stata esclusa l'aggravante della agevolazione mafiosa e che si tratta di fatti non posteriori al 23/07/2019, sicché manca l'attualità e la concretezza del rischio di reiterazione del reato. Inoltre, si osserva che soltanto con generiche formule è stata giustificata l'applicazione della misura cautelare più restrittiva.

3. Con dichiarazione del suo difensore, avvocato Giuseppe Bagnato, munito di procura speciale, Barbieri ha rinunciato al ricorso per cassazione per una «sopravvenuta carenza di interesse» che non viene collegata a un accoglimento delle sue richieste nel procedimento di merito. Ne deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso per rinuncia all'impugnazione, a cui consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che si valuta equo determinare nella misura di tremila euro, perché l'art. 616 cod. proc. pen. non fa distingue tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 28691 del 6/06/2016, Arena, Rv. 267373; Sez. 6, n. 26255 del 17/06/2015, Degennaro, Rv. 263921).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammend