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Sentenza — n. 3681/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls pre-trial detention for two charges due to insufficient evidence while upholding detention for others.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3681/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially annulled the pre-trial detention order against Paolo Mesiano regarding two specific charges while rejecting the appeal on other grounds. The appellant argued that the lower court relied on unreliable witness statements and failed to address the inadmissibility of certain evidence, yet the court found sufficient corroborating intercepted conversations to establish guilt for those charges. Conversely, the court ruled that the remaining charges lacked sufficient indicia of guilt because the key witness's statements were uncorroborated and unverified by other investigative activities, necessitating the appellant's release for those counts.

Regesto Legislator

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Art. 277 c.p.p.; Art. 626 c.p.p.: Where the lower court fails to logically connect uncorroborated witness statements to the elements of the crime, the resulting lack of sufficient indicia of guilt requires the annulment of the detention order for those specific charges.

Parole chiave

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pre-trial detention annulment insufficient indicia of guilt uncorroborated witness statements corroborating intercepted conversations partial annulment of order release pending investigation logical connection of evidence verosimiglianza della persecuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 277 c.p.p.
Art. 626 c.p.p.
Dispone la formale scarcerazione di Misiano Paolo limitatamente ai capi 66 e 67, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod.
artt. 416-bis cod. pen
Con ordinanza del 28 giugno 2023, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a Paolo Mesiano in relazione ai reati ex artt. 416-bis cod. pen.
art. 416-bis cod. pen
Con il primo motivo e con il motivo unico nuovo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato ex art. 416-bis cod. pen.
art. 626 cod. proc. pen
Dispone la formale scarcerazione di Misiano Paolo limitatamente ai capi 66 e 67, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen., nonchè per gli adempimenti d
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Mesiano Paolo, nato a Vibo Valentia il 7/05/1976 avverso l'ordinanza del 28/06/2023 del Tribunale della libertà di Catanzaro emessa nei suoi confronti; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello ha chiesto il rigetto del ricorso; uditi gli avvocati Leopoldo Marchese, del Foro di Lamezia Terme, e Valerio Vianello Accoretti, del Foro di Roma, in difesa di Mesiano, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 28 giugno 2023, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro a Paolo Mesiano in relazione ai reati ex artt. 416-bis cod. pen. (capo 1), artt. 1, 2, e 4 legge 2 ottobre 1967 n.895 e 110, 416 bis.1 cod. pen. (capo 66), artt. 2 e 4 L. 895/1967 e 110, 416-bis cod. pen. (capi 67 e 75) descritti nelle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso e nei motivi nuovi del 16 novembre 2023 presentati dal difensore di Mesiano si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo e con il motivo unico nuovo si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato ex art. 416-bis cod. pen. contestato nel capo 1, presupponendo esistente una 'ndrina di Calabrò-Mileto in realtà inesistente e valorizzando le dichiarazioni accusatorie di alcuni collaboranti con l'Autorità giudiziaria nelle quali in realtà non si parla di Paolo Mesiano come di un partecipe alla ‘ndrangheta, accusa dalla quale è stato assolto in altri procedimenti penali.

Si assume che il Tribunale ha fornito una risposta soltanto apparente alle deduzioni difensive. In particolare, nel ricorso si osserva che il Tribunale non ha risposto alle obiezioni della Difesa concernenti l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di Alberto Pititto del 21/07/2015 in realtà in gran parte oscurate da omissis e, quindi, non fruibili. Inoltre, si valutano generiche le accuse provenienti da Bartolomeo Arena e da Loredana Patania e del tutto infondato attribuire, come indice di appartenenza alla associazione, a Paolo Mesiano la custodia' delle armi descritte nel capo 75 e erroneo trarre dall'uccisione (nel 2013) del padre (indicato dai collaboranti come figura di riferimento della 'ndrangheta a Milio) del ricorrente indicazione dell'appartenenza di questi all'associazione. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione relativamente ai capi 66 e 67 perché nell'ordinanza impugnata si è riconosciuto che gli elementi acquisiti non integrano gravi indizi di colpevolezza relativamente ai reati descritti nelle imputazioni provvisorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso è infondato. 1.1. Il Tribunale ha valutato le dichiarazioni dei collaboranti contAutorità giudiziaria Michele Iannello, Raffaele Moscato e Andrea Mantellanno indicato nella famiglia di Paolo Mesiano, il cui padre Giuseppe risulta ucciso in un agguato connesso alle dinamiche della criminalità 'ndranghetista, composta anche da Fortunato Mesiano, Pasquale Mesiano e Antonio Salvatore Mesiano (secondo le precisazioni di Mantella che li ha riconosciuti in foto) ‘la famiglia di riferimento della ‘ndrangheta nella locale di Mileto. 1.2. In questo quadro, ha collocato le dichiarazioni specificamente riguardanti il ruolo di Paolo Misiano:

a) quelle del collaborante con l'Autorità giudiziaria Bartolomeo Arena che ha indicato Paolo Mesiano (riconosciuto in foto) quale operante nella 'ndrina condotta dalla famiglia Mesiano Ci Mileto;

b) quelle di Loredana Patania ha descritto le vicende della ‘ndrangheta nel territorio di Mileto e ha indicato Mesiano come la persona alla quale, ella, trasferitasi nel nord dell'Italia, avrebbe potuto rivolgersi per un aiuto in caso di bisogno. 1.3. Inoltre, il Tribunale ha valutato che sia le dichiarazioni dei collaboranti indicate sub 1.1. che quelle specificamente riguardanti il ricorrente indicate sub 1.2. è corroborata dai contenuti delle conversazioni intercettate dalle quali (p. 4-10), ha desunto, con interpretazione esente da manifeste illogicità, che il ricorrente assieme al fratello Antonello (entrambi emissari del loro fratello Fortunato) si recarono a casa di Giuseppe Pandullo per trattare la compravendita di una partita di sostanza stupefacente (oggetto del capo 75 delle imputazioni provvisorie) e a un certo punto Paolo Mesiano chiese al fratello Antonello se gli bastassero dieci chilogrammi da occultare perché nel luogo individuato allo scopo stavano già dei fucili. 1.4.

A questi dati, congruamente intesi quali gravi indizi di partecipazione del ricorrente alle varie attività criminali della sua famiglia, ha aggiunto, nel quadro di una valutazione unitaria dei dati acquisti, la considerazione, pur non trascurandone la genericità, delle dichiarazioni del collaborante con l'Autorità giudiziaria Alberto Pititto, che ha indicato Paolo Mesiano come coinvolto in un traffico di armi, provenienti dall'Estero e portate in Calabria, assieme a altri esponenti della locale di Mileto.

2. Il secondo motivo di ricorso è fondato. Relativamente alle dichiarazioni di Pititto sopra indicate sub 1.4., il Tribunale ha ritenuto che «trattandosi di dichiarazioni de relato che per la posizione di Mesiano Paolo non trovano riscontri in altre attività di indagine, non siano sufficienti ad integrare la gravità indiziaria dei reati di cui ai capi 66 e 67 anche perché nessuno ha poi fornito elementi circa l'effettivo possesso delle armi o di parte di esse da parte del Mesiano Paolo». Tuttavia, da questo non ha fatto conseguire, come logica conseguenza, l'annullamento dell'ordinanza genetica, relativamente ai capi 66 e 67, che va pertanto disposto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi 66 e 67 l'ordinanza impugnata nonchè l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro del 1° giugno 2023. Rigetta il ricorso nel resto. Dispone la formale scarcerazione di Misiano Paolo limitatamente ai capi 66 e 67, mandando alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen., nonchè per gli adempimenti d