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Sentenza — n. 3680/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against bail order due to lack of proven benefit for criminal association.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3680/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the Prosecutor's appeal against a lower court order annulling a bail-in-custody measure for Pasquale Bevilacqua. The defense argued that the evidence failed to prove Bevilacqua contributed to the 'Ndrangheta's criminal program, noting that specific business deals never concluded. The court upheld the lower court's decision, ruling that the appeal did not demonstrate a flaw in the original reasoning regarding the lack of concrete benefits for the criminal group.

Regesto Legislator

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Art. 416-bis cod. pen.; The external participation in a criminal association requires proof of a direct intent to contribute to the group's criminal program and a concrete, proven benefit derived from such collaboration.

Parole chiave

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external participation criminal association bail in custody Ndrangheta concrete benefit direct intent procedural admissibility riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 416-bis cod. pen.
Il concorso esterno in associazione per delinquere ex art. 416-bis cod.
art. 416-bis cod. pen
Il concorso esterno in associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola
(Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv.
Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino
282455; Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv.
Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, Aquila
Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi
Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle
273683; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria avverso l'ordinanza emessa il 19/05/2023 dal Tribunale della libertà di Reggio Calabria nei confronti di Bevilacqua Pasquale nato il 24/04/1971 A Melito Porto Salvo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Cesare Placanica dei Foro di Roma, anche in sostituzione (con delega orale) dell'avvocato Giovanni Tedesco del Foro di Roma, conclude associandosi alla richiesta del Procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 19 maggio 2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha annullato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato a Pasquale Bevilacqua la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato ex artt. 110 e 416-bis cod. pen. descritto nel capo 2 delle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso presentato dalla Procura della Repubblica-Direzione distrettuale antimafia presso il Tribunale di Reggio Calabria si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo vizio della motivazione e violazione degli artt. 110 e 416- bis cod. pen. Si argomenta che Bevilacqua fu pienamente conscio di interagire con soggetti legati alla 'ndrangheta con i quali era possibile concludere affari inaccessibili, in quelle zone della Calabria, a soggetti di estrazione diversa, al fine di riciclare ingenti somme di denaro di provenienza illecita. Si osserva che quel che vale per la configurazione del reato attribuito a Bevilacqua nelle imputazioni provvisorie è che egli abbia messo a disposizione della cosca le sue competenze professionali e che non rilevai decisivamente in senso contrario il fatto che le operazioni commerciali non si conclusero, anche perché non sono note le ragioni per le quali la conclusione non avvenne.

3. Nella memoria presentata dal difensore di Bevilacqua si chiede il rigetto del ricorso aderendo alle argomentazioni sviluppate nella ordinanza impugnata e rimarcando che, per configurare una condotta di concorso esterno in una associazione per delinquere, occorrono la coscienza e la volontà di apportare un contributo rilevante per la realizzazione, anche parziale, del suo programma criminale mediante una condotta materialmente funzionale allo scopo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il concorso esterno in associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen. da parte di un imprenditore richiede che questi, pur senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio soci etatis, instauri con la associazione un rapporto di reciproci vantaggi — consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'associazione, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno. (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455; Sez. 6, n. 32384 del 27/03/2019, Putrino, Rv. 276474) — con un dolo diretto che investa sia il fatto tipico oggetto della norma incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio (Sez. 5, n. 18256 del 10/01/2019, Aquila, Rv. 276768).

2. Il Tribunale di Reggio Calabria ha vagliato gli episodi dai quali il Giudice per le indagini preliminari aveva desunto gravi indizi di colpevolezza circa il concorso esterno di Bevilacqua, imprenditore titolare di società con sede in Australia trasferitosi a Bianco, con la locale di Bianco della associazione ‘ndranghetista in Calabria e ha, correttamente applicando i principi di diritto prima richiamati escluso la sussistenza di tali indizi. Circa il progetto di acquisizione della struttura turistica Ionio Blu con cointeressenza di esponenti della 'ndrangheta (per il riciclaggio di somme provenienti dai reati-fine della cosca) ha rilevato (p. 5-6) che le indagini non hanno accertato la conclusione dell'affare.

Circa l'acquisto e la successiva ristrutturazione di un ristorante (mai aperto al pubblico) sul lungomare di Bianco ha considerato che non emerge quale vantaggio l'operazione avrebbe arrecato alla locale di Bianco (p. 6-7). Circa la vicenda relativa alla apertura del ristorante La Veglia con sede in Montone ha osservato che il ricorrente non prese parte all'affare che comunque, semmai, avrebbe potuto favorire il riciclaggio di somme di denaro provento di reati attributi a soggetto non affilato alla 'ndrangheta.

3. Le deduzioni sviluppate nel ricorso in esame non si confrontano compiutamente con le argomentazioni che reggono l'ordinanza impugnata, né individuano manifeste illogicità nella sua motivazione, ma considerano che: a? ir.1 realtà, l'interesse della associazione criminale era quello di non fare a%Ze il villaggio Ionio Blu alla cosca rivale ma di mantenere il controllo di fatto di cupgià disponeva;

b) sebbene il ristorante sul lungomare di Bianco non fu aperto al pubblico, esso fu comunque utilizzato per cene private interessanti gli inappetenti alal cosca. Posto questo, si assume genericamente che la controprestazione di cui Bevilacqua beneficiò consistette ne «la protezione e la garanzia di poter beneficiare dei consolidati rapporti con le cosche Tengano e Libri di Reggio Calabria». Tuttavia, l'assunto non risulta corroborato da specifiche circostanze che indichino una qualche concretizzazione della utilità perseguite e, tantomeno, lo specifico vantaggio per l'imprenditore colluso ordinariamente consistente nella acquisizione nel territorio di una posizione dominante tramite il suo rapporto con l'associazione criminale (Sez. 5, n. 30133 del 05/06/2018, Bacchi, Rv. 273683; Sez. 6, n. 25261 del 19/04/2018, La Valle, Rv. 273390). Pertanto, il ricorso risulta inammissibile.