Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 3679/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals against settlement judgments are inadmissible as parties waive all grievances except illegal sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3679/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the appeals filed by Busiello, Luongo, Romano, and Sermone inadmissible without formal trial proceedings. The appellants challenged the lower court's judgment based on generic grounds, including alleged procedural errors and sentencing issues. The Court ruled that by agreeing to a settlement, the parties waived the right to raise any further grievances in the subsequent appeal, except for claims of illegal sentencing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: By entering into a settlement agreement regarding the points of appeal, the parties implicitly waive the right to deduce any further grievances in the subsequent appeal proceedings, with the sole exception of alleging the illegality of the imposed penalty.

Parole chiave

Generato dall'IA
settlement judgment waiver of grievances inadmissible appeal legality of penalty procedural waiver condono delle spese procedurali disdetta in periodo di prova soppressione di prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
277196); rilevato che nel ricorso di Sermone si deduce la mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
ritenuto, pertanto, che ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod.
art. 599-bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
pen., perchè l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019
e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv.
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Busiello Emanuele, nato a Massa di Somma il 26/08/1984 Busiello Pasquale, nato a Napoli il 26/04/1965 Luongo Antonietta, nata a Napoli il 20/03/1992 Romano Salvatore, nato a Napoli il 22/11/1976 Sermone Umberto, nato a Napoli il 9/07/1979 avverso la sentenza del 31/01/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Rilevato che i ricorsi di Busiello, Luongo e Romano censurano — peraltro in termini del tutto generici — la qualificazione giuridica dei fatti, mentre è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., perchè l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Rv. 277196); rilevato che nel ricorso di Sermone si deduce la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc pen., mentre sono inammissibili i ricorsi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102). ritenuto, pertanto, che ricorsi devono essere dichiarati inammissibili senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5 -bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389) e con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il