Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic censure of sentencing agreement compliance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible de plano because the grounds were generic and failed to meet procedural requirements. The appellant challenged a sentencing agreement where the prosecution's burden of proof was waived, arguing flaws in the court's brief factual description and penalty calculation. The court ruled that the lower court correctly verified the agreement's compliance with Article 129 of the Code of Criminal Procedure and Article 27 of the Constitution, rendering the decision unassailable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 27 Cost.: In proceedings for sentencing by agreement, the court must provide a succinct factual description and verify the appropriateness of the penalty; generic censure of these elements renders an appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Cerbone Antonio, nato a Napoli il 22/06/1980 avverso la sentenza del 21/02/2023 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Angelo Costanzo OSSERVA Il ricorso è inammissibile perché i motivi propongono censure (peraltro genericamente espresse) non consentite. Infatti, va ribadito che, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 cod. proc.
4. pen., l'accordo intervenuto esonera l'accusa dall'onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce l'accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d'imputazione), con l'affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all'art. 129 cod. proc. pen. per escludere la ricorrenza delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all'art. 27 Cost. (tra tante, Sez. 4, n. 34494 del 13/07/2006, Pkoumya, Rv. 234824).
A tale verifica si è attenuta la sentenza impugnata, risultando pertanto incensurabile in questa sede sia sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità sia sotto quello della commisurazione della pena. Pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consigli,r estensore