Italian court dismisses appeal against detention order citing insufficient evidence of dissociation from criminal group.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Chiantese inadmissible, upholding his pre-trial detention in prison. Chiantese argued that his limited involvement and recent employment proved he had dissociated from the camorra group, but the court found his work history unproven and his past trauma insufficient to negate his dangerousness. The decision relied on intercepted conversations and the group's continued activity to justify the detention measures.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: The court rejects an appeal challenging pre-trial detention when the lower court's reasoning relies on relevant experience and lacks manifest illogic, especially regarding the presumption of dangerousness based on group affiliation and recent criminal acts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Chiantese Stefano, nato a Pozzuoli il 6/06/1997 avverso l'ordinanza del 19/06/2023 del Tribunale della libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; letta la requisitoria scritta con cui il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19 giugno 2023 il Tribunale di Napoli ha confermato l'ordinanza con cui il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli applicato a Stefano Chiantese la misura della custodia cautelare in carcere in relazione ai reati ex artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, cod. pen. (capo 1) perché gravemente indiziato di avere partecipato alla associazione per delinquere di stampo camorristico decritta nella imputazione provvisoria.
2. Nel ricorso e nei motivi nuovi presentati dal difensore di C:hiantese si chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere sussistenti le esigenze cautelari nonostante che: le condotte attribuite al ricorrente siano collocate in un arco temporale assai limitato (aprile-novembre 2018); risalgono a quattro anni e sei mesi prima dell'esecuzione della misura cautelare; Chiantese — peraltro nato e cresciuto in un contesto territoriale diverso da quello in cui si sono sviluppate le azioni degli associati — è persona estranea ai contesti delinquenziali che sono oggetto dell'indagine e in assenza di elementi di segno contrario deve ritenersi che dopo il novembre 2018 egli si sia comunque spontaneamente allontanato dal gruppo criminale come dimostra il fatto che ha svolto lavori regolari (in un ristorani:e McDonaldi.s e in un'impresa di pulizie con appalti presso enti pubblici mentre il Tribunale non si confronta con non questi tali e enfatizza al sua supposta partecipazione a un gruppo di soggetti impegnati in azioni armate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Nell'ordinanza sono indicati plurimi elementi a sostegno del giudizio che afferma la partecipazione di Chiantese al gruppo criminale (p. 21-23) con ruolo di «partecipe della batteria di fuoco», coadiutore nelle azioni di forza e destinatario delle divisioni dei profitti del gruppo criminale. Circa le esigenze cautelari, il Tribunale ha premesso che il suo giudizio fa leva sulla doppia presunzione ex art. 275, comma 3, cod. proc. pen., ha valutato temporalmente vicini i fatti oggetto del procedimento e pessima la personalità degli indagati.
Inoltre, ha considerato che il gruppo criminale deve considerarsi ancora attivo perché alcuni suoi appartenenti hanno compiuto una aggressione nel giugno del 2022 e tentato un omicidio nel giugno del 2023 (p. 23). Per quel che specificamente riguarda il ricorrente ha escluso che la sua incensuratezza possa fare ritenere ch'egli si sia dissociato dalla associazione e ha considerato che da una conversazione intercettata il 10/05/2018 risulta che egli faceva parte delle «batterie di fuoco», mentre la sua attività lavorativa, neanche compiutamente comprovata, è durata solo pochi mesi e le conseguenze di un politrauma da incidente stradale del marzo del 2018 non riducono significativamente la pericolosità di Chiantese. 2.11 ricorso risulta manifestamente infondato perché non si confronta compiutamente con l'argomentazione sviluppata dal Tribunale sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in manifeste illogicità, nè adduce elementi di valutazione idonei a superare la doppia presunzione cautelare correlata alla imputazione a carico di Chiantese.
3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processualm e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente anutifinr" al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, di