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Sentenza — n. 3675/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention order citing insufficient evidence of criminal association and lack of concrete danger.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3675/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the detention order inadmissible, ruling it manifestly unfounded. The appellant argued that the lower court failed to prove criminal association, ignored the extortion suffered by drug dealers, and lacked evidence of a concrete danger of reoffending. The court rejected these claims, citing specific witness testimonies, video surveillance evidence, and the appellant's extensive prior criminal record to justify the detention measures.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal against a detention order is inadmissible if it is manifestly unfounded, fails to address the specific factual basis of the order, and does not demonstrate a concrete danger of reoffending or a violation of the law.

Parole chiave

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detention order appeal criminal association evidence concrete danger of reoffending manifestly unfounded appeal preliminary investigation detention traffico aggravato di stupefacenti favoreggiamento porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Circa il quinto motivo di ricorso, deve valutarsi che nel caso in esame, vale la doppia presunzione in materia cautelare posta dall'art. 275, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 416 bis.1., cod.
cod. pen. (capo 87), 416 bis.1., 110 e 81, capo 114
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Avoletto Girano, nato a Napoli il 30/05/1968; avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 20/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epiclendio ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l'avvocato Mario Capuano del Foro di Roma, in sostituzione (come da nomina) dell'avvocato Antonio Rizzo del Foro di Napoli, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a Gaetano Avoletto in relazione ai reati ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e 416 bis.1., cod. pen. (capo 87), 110 e 81, 416 bis.1. cod. pen. e 2,4 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capo 114) e 81, 337, 341-bis, 582 e 585 cod. pen. cod. pen. (capo 121) come decritti nelle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Avoletto si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare la sussistenza dell'associazione descritta nel capo 87 sulla base della individuazione dei ruoli dei compartecipi e della loro scambiabilità, oltre che della disponibilità di un luogo fisso per la gestione dello spaccio, ma senza dimostrare la esistenza di una affectio societatis fra i soggetti coinvolti e, per quel riguarda la partecipazione del ricorrente, trascurando che non è stata ritenuta provata la sua partecipazione alla commissioni? di reati-fine. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ritenere Avoletto compartecipe nella detenzione illecita di un'arma (capo 114) per il solo fatto di essere stato visto accompagnare Luigi Furgiero che la deteneva. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nell'escludere la riqualificazione ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/990 del reato oggetto del capo 87 rilevando un cospicuo traffico di droga, ma trascurando che ogni singolo episodio di spaccio era di lieve entità, così da non escludere che l'accordo criminale riguardasse fatti di lieve entil:à. 2.4.

Con il quarto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare l'aggravante ex art. 416-bis.1. cod. pen. nonostante che sia emerso che i gestori delle piazze di spaccio pativano estorsione da parte dei capi della associazione camorristica così da far venire meno il dolo specifico di agevolare l'associazione criminale che deve accompagnare l'aggravante contestata. 2.5. Con il quinto motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione nel ravvisare le esigenze cautelari pur in assenza di un pericolo concreto e attuale di reiterazione delle condotte delittuose.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è manifestamente infondato perché non si confronta compiutamente con i contenuti dell'ordinanza impugnata, che risulta fondata su pertinenti massime di esperienza e esente da manifeste illogicità. 1.1. Il primo motivo di ricorso è generico, mentre l'ordinanza esamina i vari elementi costitutivi della associazione criminale e, per quel che riguarda la partecipazione di Avoletto: le dichiarazioni dei numerosi collaboranti con l'Autorità giudiziaria che lo indicano come il gestore della piazza di spaccio assieme al cognato Carmine Furgiero (p. 9-11); il rilievo della continua presenza (desunta dalle videoriprese) di Avoletto sulla piazza di spaccio anche intento a sorvegliare con un binocolo l'andamento delle situazioni; la sua partecipazione alle azioni armate a difesa della piazza di spaccio. 1.2.

Circa il secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il Tribunale ha evidenziato che Avoletto non fu soltanto sempre presente in tutte le fasi del conflitto a fuoco fra Tesea e Pesce, ma anche guidò il ciclomotore con a bordo Tesea e Furgiero, quando il secondo estrasse dei bossoli dalla sua pistola (p. 6). 1.3. Circa il terzo motivo di ricorso, deve registrati che l'ordinanza sviluppa argomentazioni, non contestate dal ricorrente, che qua ntificano in almeno 50 al giorno i contatti (ripresi dalle videocamere) fra gli spacciatori e i loro clienti ai quali vanno aggiunti quelli stabiliti mediante i telefoni cellulari e si stimano in 4000 euro al giorno gli introiti del gruppo per complessivi euro 21000 mensili lordi, così profilandosi una entità degli affari che non irragionevolmente il Tribunale ha valutato incompatibile con la figura delittuosa ex art. 73, comma 5, e quindi ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. 1.4.

Circa il quarto motivo di ricorso, si osserva che il Tribunale ha efficacemente evidenziato che non emergono minacce o violenze per convincere Avoletto e Furgiero a versare una somma di denaro al clan Musiello- Saltalamacchia-Esposito ma, al contrario, emerge una condivisione di intenti fra due gruppi criminali, come rivelato anche dal tentato omicidio di Masi e Pesce a difesa, da parte del clan camorristico, della piazza di spaccio gestita da Avoletto e Furgiero. 1.5. Circa il quinto motivo di ricorso, deve valutarsi che nel caso in esame, vale la doppia presunzione in materia cautelare posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. e il Tribunale, in aggiunta, ha considerato i molteplici precedenti penali di Avoletto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, rapina, lesione e resistenza a pubblico ufficiale, la sua sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, la vicinanza a Furgiero, il ruolo svolto nello scontro armato con il duo Masi-Pesce.

2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ar