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Sentenza — n. 3674/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against pre-trial detention order due to lack of evidence and procedural flaws.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3674/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the pre-trial detention order inadmissible, upholding the lower court's decision. The appellant argued that the detention order relied on erroneous interpretations of conversations and failed to prove his role as a clan advisor, while the prosecution contended the evidence of ongoing criminal ties was sufficient. The court rejected these claims, finding the appeal manifestly unfounded because it did not address the specific evidentiary elements regarding the appellant's participation in armed expeditions and his son's succession to the clan leadership.

Regesto Legislator

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen.: An appeal against a pre-trial detention order is inadmissible if it is manifestly unfounded, particularly when it fails to confront the specific evidentiary elements establishing the existence of criminal associations and the persistence of the defendant's ties to the group.

Parole chiave

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pre-trial detention mafia association inadmissible appeal procedural flaws evidentiary burden custodia cautelare clan participation partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha giustificato l'applicazione della custodia cautelare in carcere sulla base della doppia presunzione in materia cautelare posta dall'art. 275, comma 3, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod.
Art. 94, cod. proc. pen.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Masiello Antonio, nato a Pozzuoli il 22/12/1964; avverso la ordinanza del Tribunale della Libertà di Napoli del 20/06/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; sentito l'avvocato Giuseppe De Gregorio, del foro di Napoli, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 giugno 2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sulla richiesta di riesame, ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale cli Napoli a Antonio Masiello in relazione ai reati ex artt. 416-bis, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, cod. pen. (capo 1) e 110 cod. pen. e 2 e 7 legge 2 ottobre 1967 n. 895 (capo 49 bis) perché gravemente indiziato di avere partecipato a una associazione per delinquere di stampo camorristico e detenuto armi comuni da sparo nei modi decritti nelle imputazioni provvisorie.

2. Nel ricorso presentato dal difensore di Masiello si chiede l'annullamento dell'ordinanza. 2.1. Con il primo motivo di ricorso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per avere infondatamente attribuito al gruppo-Masiello i caratteri di un clan camorristico e per avere ritenuto il ricorrente partecipe del gruppo con il ruolo di consigliere sulla base della erronea interpretazione dei contenuti di alcune conversazioni (p. 8-9 del ricorso) mentre dalle conversazioni nn. 893 e 894 dell'8/11/2019 emerge l'assenza di condivisione dei comportamenti del figlio da parte di Antonio Masiello.

Si osserva che il collaborante con l'Autorità giudiziaria Salvatore Giuliano ha indicato il ricorrente come mero accompagnatore e che, sebbene condannato in primo grado dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli quale partecipe del clan Mariano, al di là dei suoi legami di parentela con altri coimputati nel presente procedimento, non emerge che Masiello abbia commesso reati-fine. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la sussistenza di esigenze cautelari tali da giustificare l'applicazione della custodia cautelare in carcere stante la posizione comunque marginale del ricorrente nel gruppo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato perché non si confronta in alcun modo con i contenuti dell'ordinanza impugnata e tantomeno ne evidenzia manifeste illogicità. Invece, il Tribunale ha esposto analiticamente (p. 3-9 e veda si anche p. 84 ss. dell'ordinanza cautelare genetica) gli elementi di prova sui quali viene fondata l'esistenza della associazione camorristica operante a Napoli dell'area dei Quartieri Spagnoli, mentre il ricorso si limita a escluderne apoditticamente la rilevanza. In particolare, il Tribunale ha valutato le dichiarazioni di diversi collaboranti con l'Autorità giudiziaria (il cugino Salvatore Gaudino lo indica come partecipante a una spedizione punitiva armata contro Rosario Piccirillo ordinata dal capo clan Marco Mariano;

Maurizio Overa ha affermato che dopo l'arresto di Mariano e dei suoi affiliati, fra i quali lo stesso Overa e il ricorrente, il figlio di quest'ultimo, Vincenzo Masiello, divenne il reggente del clan). Inoltre, nell'ordinanza sono evidenziati i contenuti delle conversazioni in cui lo stesso afferma di avere introdotto suo figlio nel sistema da lui creato (lasciando poi a lui gestirlo) o dalle quali si è desunto che Masiello partecipò a importanti decisioni del gruppo (ferimento di Antonio Ponnidoro, uccisione di Ciro Caiafa) e mantenne rapporti con altri clan criminali senza che nel ricorso siano sviluppati argomenti per confutare tale dato (p.9-10).

Né il ricorso contesta il contenuto delle intercettazioni ambientali dalle quali emerge la detenzione delle armi oggetto del capo 49-bis e il riscontro offerto dalle dichiarazioni di Salvatore Gaudino (p. 2-3).

2. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha giustificato l'applicazione della custodia cautelare in carcere sulla base della doppia presunzione in materia cautelare posta dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., mancando di osservare che non emergono dati che mostrino la rescissione del legame fra il ricorrente il gruppo camorristico, ma che, al contrario, risultano dati che mostrano il perdurare del legame. In aggiunta ha valutato che il ricorrente presenta gravi precedenti penali per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, ricettazione, associazione per delinquere di stampo mafioso, violazione delle norme sul controllo delle armi.

3. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, co