Italian court dismisses appeal against home detention for drug dealer due to inadmissible defense arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Antonio Boccia's appeal against his home detention order inadmissible. Boccia argued the order violated his rights by ignoring his defense regarding his identification at a drug dealer's residence. The court rejected this, noting the defense failed to address the specific investigative evidence, including prior criminal history and environmental intercepts, which established the link to the crime.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 111 cod. proc. pen.: An appeal against a provisional measure is inadmissible if the defense fails to confront the specific evidentiary grounds relied upon by the court for the measure's justification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Boccia Antonio, nato a Napoli il 26/08/1978 avverso l'ordinanza del 19/06/2023 del Tribunale della libertà di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; udito il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Riccardo Ferone, del Foro di Napoli, difensore di Boccia, che ha concluso riportandosi ai motivi del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 19/06/2023 il Tribunale di Napoli, decidendo sull'istanza di riesame, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli a Antonio Boccia ex artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 in relazione alla detenzione illecita di cocaina a fini di vendita, cedutagli da Vincenzo Masiello (capo 66) descritta nel capo 67 delle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di Boccia si chiede l'annullamento dell'ordinanza per violazione di legge e vizio della motivazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza del ricorrente. Si osserva che l'ordinanza non ha considerato i contenuti della memoria difensiva, depositata ritualmente nel procedimento davanti al Tribunale e allegata all'originale del presente ricorso, nella quale si contesta l'esistenza di elementi a sostegno del riconoscimento di Boccia nel soggetto che arrivò a bordo di uno scooter a casa di Vincenzo Masiello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Già davanti al Tribunale del riesame Boccia aveva rappresentato la difficoltà, data l'imponenza del materiale investigativo, di reperire le video- immagini che hanno consentito di identificare Boccia come il soggetto che giunse a casa di Masiello con il motociclo targato RSAVE60. Tuttavia, il Tribunale, pur dando atto di questa difficoltà,, ha osservato che dalle indagini emerge che Boccia gestiva una piazza di spaccio e doveva pagare una quota ai dirigenti del sistema di smercio di droga impiantatosi nei Quartieri Spagnoli e in particolare a Vicenzo Masiello da cui si riforniva in modo costante di cocaina (p. 5-6 dell'ordinanza impugnata, p. 509 ss. dell'ordinanza genetica).
In particolare — con argomentazione fondata su pertinenti massime di esperienza e senza incorrere — in manifeste illogicità, ha considerato che Boccia: è un pluripregiudicato per reati relativi agli stupefacenti e per questo ben noto agli investigatori, i quali, quindi, lo hanno potuto individuare mentre, a bordo di un motociclo, si recava casa di Masiello; inoltre, è stato identificato nella intercettazione ambientale (n. 3353 del 10/02/2020), che seguì all'ingresso in casa di Masiello, con il dialogante di nome «Antonio» perché balbuziente.
Il ricorso non si confronta con la indicazione di questa seconda via di identificazione del ricorrente, sicché risulta inammissibile.
2. Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ir=g3in al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc.