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Sentenza — n. 3666/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against detention measure revocation due to lack of standing after acquittal.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3666/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the protective measure had already been revoked following the defendant's acquittal. Although the defense argued the measure was illegitimate due to a prior request for location modification, the court found no standing to challenge the measure after its cessation. Consequently, the appeal was rejected for lack of interest, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 368, Art. 591, Art. 568 comma 4 c.p.p.; An appeal against the revocation of a protective measure is inadmissible if the measure has already ceased to be effective, as the requisite interest to challenge the decision no longer exists.

Parole chiave

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lack of standing appeal protective measure revocation acquittal effect interest requirement court costs award ritardo ingiustificato dell'azione penale istanza di revisione penale carcerazione cautelativa

Disposizioni normative citate

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Art. 368 c.p.p.
Art. 591 c.p.p.
Secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell'art. 591 e 568, comma 4, cod.
Art. 568 comma 4 c.p.p.
Art. 314 c.p.p.
D'altra parte, nella specie non possono ritenersi sussistenti le condizioni per trattare, comunque, il ricorso ai fini dell'art. 314 del codice di rito.
Corte costituzionale n. 186/2000

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998
pen., per proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce dì aver subito con il provvedimento 1.7-m impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv.
Sez. 1, n. 3431 del 06/06/1995
Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014
202923; Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Garibay Campos Carla Estefania nata in Perù il 12/10/1992 avverso la ordinanza emessa il 26/05/2023 dal Tribunale del riesame di Roma; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Roberto Aniello, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorso. Udito il difensore che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale del riesame di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'indagata avverso l'ordinanza emessa il 29 marzo 2023 dal Tribunale di Roma, con la quale era stata respinta la richiesta della difesa di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia cautelare in carcere allora in essere nei riguardi dell'imputata. Il tribunale del riesame ha osservato che la donna, il 19 aprile 2023, era stata assolta nel procedimento penale all'interno del quale veniva applicata la misura cautelare impugnata e che, per l'effetto, il giudice aveva dichiarato l'immediata perdita di efficacia della stessa.

2. Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il difensore deducendo, come unico motivo, la violazione di legge processuale per l'illegittima declaratoria di inammissibilità de plano dell'appello e per la conseguente omessa fissazione dell'udienza camerale 310 cod. proc. pen., persistendo l'interesse all'impugnazione ai fini della proposizione dell'istanza di riparazione per l'ingiusta detenzione. Deve evidenziarsi che l'iniziale misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria applicata all' imputata, all'esito della convalida dell'arresto, era stata aggravata nella misura della custodia cautelare, stante la violazione della prescrizione dell'obbligo presentazione alla polizia giudiziaria da parte della donna.

Il Tribunale, però, non si era avveduto del fatto che, due giorni prima, il difensore aveva depositato, a mezzo pec, istanza, regolarmente ricevuta, al giudice procedente, di modifica del luogo di presentazione. Il Tribunale ha dichiarato ingiustamente la Garibay latitante, posto che l'autorità giudiziaria era ben a conoscenza del domicilio della stessa. Il giudice procedente rigettava l'istanza di modifica della misura cautelare e, a seguito di ciò, veniva proposto appello in data 8 aprile 2023. Sulla scorta di quanto rappresentato, la misura applicata era da considerarsi ab origine illegittima.

L'interposto appello non poteva essere dichiarato inammissibile de plano, esistendo l'interesse della parte a coltivare l'impugnazione per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse, essendo stata la misura cautelare applicata all'indagata medio tempore dichiarata cessata.

2. Secondo i principi generali del nostro processo penale, in particolare quelli fissati nell'art. 591 e 568, comma 4, cod. proc. pen., per proporre impugnazione occorre avervi interesse, che deve essere concreto - e cioè mirare a rimuovere l'effettivo pregiudizio che la parte asserisce dì aver subito con il provvedimento 1.7-m impugnato - e persistere sino al momento della decisione (Sez. 1, n. 1695 del 19/03/1998, Papajani Rv. 210562). L'interesse all'impugnazione va inteso come pretesa all'eliminazione della lesione attuale di un diritto o di altra situazione soggettiva, dell'impugnante tutelata dalla legge non già quale pretesa all'affermazione di un astratto principio giuridico o all'esattezza teorica della decisione, che non realizzano il vantaggio pratico cui deve tendere ogni impugnazione (Sez. 1, n. 3431 del 06/06/1995, Furnari, Rv. 202923; Sez. 6, n. 3326 del 28/11/2014 - dep. 2015, Papa, Rv. 262080).

3. D'altra parte, nella specie non possono ritenersi sussistenti le condizioni per trattare, comunque, il ricorso ai fini dell'art. 314 del codice di rito. Il ricorrente non allega, infatti, procura speciale a proporre istanza di riparazione per ingiusta detenzione e, quindi, non dimostra il suo interesse all'impugnazione.

4. Deve evidenziarsi che, non avendolo potuto fare in sede di riesame, perché l'ordinanza è stata pronunciata de plano, avrebbe dovuto farlo con il ricorso per cassazione, ma non vi ha, come si detto, provveduto. 5.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 ottobr