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Sentenza — n. 3664/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding evidence from environmental interceptions and surveillance in corruption case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3664/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Ignazio Di Chiara against a Palermo retrial tribunal order that revoked his home detention. The lower court relied on environmental interceptions of a vehicle, surveillance footage, and witness testimony to establish guilt for bribery and abuse of office. The defense argued these methods violated constitutional rights regarding private residence, but the court ruled that a car cabin does not qualify as a private dwelling and the evidence chain was logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 266, comma 2 cod. proc. pen.; Art. 13 d.l. 152/1991; Art. 6 d. Igs. 216/2017: The cabin of a motor vehicle is not considered a place of private residence for the purposes of environmental interceptions, rendering the constitutional challenge regarding the location of the surveillance inadmissible.

Parole chiave

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environmental interceptions private residence definition vehicle cabin surveillance bribery evidence home detention appeal constitutional admissibility corruption case corruzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 266, comma 2 cod. proc. pen.
L'art. 266, comma 2, cod.
Art. 13 d.l. 152/1991
Il Pubblico ministero ha disposto tali captazioni, ritenuta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 13 d.l.
Art. 6 d. Igs. 216/2017
152/91 in combinato disposto con l'art. 6 del d.
Art. 318 cod. pen.
art. 318 cod. pen
art. 614 cod. pen
216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 cod.
art. 267 cod. proc. pen
L'obbligo di indicare nel decreto autorizzativo i luoghi dove avverrà l'intercettazione con il captatore informatico è stato previsto dalla novella del 2017, come modificata, ed è stato inserito nel testo dell'art. 267 cod. proc. pen.
art. 112 Cost
art. 14 Cost
112 Cost., con il quale il principio di inviolabilità del domicilio previsto dall'art. 14 Cost.
art. 15 Cost
e quello di segretezza della corrispondenza e di qualsiasi forma di comunicazione previsto dall'art. 15 Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23819 del 30/01/2019, Adanni
(Sez. 6, n. 23819 del 30/01/2019, Adanni, Rv.
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Sentenza — n. 51056/2023 — snpen
Italian Court dismisses appeal on bribery conspiracy, ruling third-party money handover constitutes full complicity.
Ordinanza 191/2023
Italian Constitutional Court declares admissible a conflict of attribution between the judiciary and the Senate regarding wiretap authorization. The court found the Senate's refusal of authorization to use wiretaps against Senator Armando Siri in the criminal proceedings to be a valid exercise of parliamentary prerogatives and immunity under Article 68 of the Constitution. The court ruled that the preliminary judge's request to challenge the necessity and fortuity requirements for the wiretaps does not alter the constitutional balance between judicial function and parliamentary immunity. The Senate is entitled to independently evaluate the probative necessity of the wiretaps, and the preliminary judge cannot override this assessment. The court emphasized that the Senate's decision to deny authorization is a legitimate exercise of its constitutional powers, and the preliminary judge's attempt to second-guess this decision would disrupt the proper separation of powers. The court held that the Senate's refusal was based on valid constitutional grounds, and the preliminary judge's request to challenge this decision was not admissible. The court concluded that the Senate's decision was a valid exercise of its constitutional powers, and the preliminary judge's request to challenge this decision was not admissible. The court held that the Senate's decision was a valid exercise of its constitutional powers, and the preliminary judge's request to challenge this decision was not admissible. The court concluded that the Senate's decision was a valid exercise of its constitutional powers, and the preliminary judge's request to challenge this decision was not admissible.
Sentenza — n. 2466/2024 — snpen
Cassation Court annuls bail order for bribery suspect, ruling preventive measures must be less severe than detention.
Sentenza — n. 35377/2024 — snpen
Cassation court partially annuls appeal judgment regarding bribery and coercion charges against a civil servant.
Sentenza — n. 45101/2021 — snpen
Cassation annuls lower court ruling on bribery charges due to insufficient evidence of corrupt intent and procedural flaws in access violation findings.

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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorso proposto da: Dl Chiara Ignazio nato a Palermo il 13/04/1964 avverso la ordinanza emessa il 23/03/2023 dal Tribunale del riesame di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Roberto Aniello, che ha chiesto il rigetto del ricorso. Udito l'avvocato Antonio Turrisi che ha insistito nei motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con i'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Palermo, in parziale accoglimento della richiesta di riesame nell'interesse di ignazio Di Chiara avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 13 febbraio 2023, che applicava al predetto la misura degli arresti domiciliari: -riqualificava i fatti di corruzione a lui ascritti ai cani 27), 84), 101) e 159) della incolpazione provvisoria ai sensi dell'art. 318 cod. pen.; -annullava l'ordinanza con riferimento ai capi di incolpazione 28), 29), 85), 86), 102), 103), 160) e 161), relativi ai reati di falso ideologico e di accesso abusivo a un sistema informatico.

Si contesta all'indagato, titolare di una agenzia di pratiche automobilistiche, di avere, quale concorrente moraie, in tre occasioni, tramite Passavia Giovanna, consegnato a Costa Luigi, pubblico ufficiale in servizio presso l'ufficio della Motorizzazione Civile di Palermo una somma di denaro di importo non meglio individuato, per il compimento, da parte di questo ultimo, di atti dell'ufficio consistenti nella nazionalizzazione di autocarri per trasporto cose di provenienza estera; in una occasione, invece, di avere consegnato ad altro pubblico ufficiale della motorizzazione civile di Palermo, Genova Giovanni, con l'intermediazione di Palermo Giuseppe, una somma non meglio individuata per il compimento dei medesimi atti dell'ufficio.

Il compendio indiziario è costituito dall'esito di attività di intercettazione, di videoriprese e di osservazione, nonché dalle verifiche dei dati estrapolati dai sistemi informatici in uso negli uffici della Motorizzazione Civile.

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di corruzione per atto d'ufficio e in relazione agli artt. 9 del d. Igs. 216/2017 e 13 del d.l. 152/1991, con riferimento alle corruzioni di cui ai capi 27), 84) e 101). Gli elementi indiziari si fondano esclusivamente sugli esiti delle captazioni ambientali e telematiche estrapolate dallo smartphone in uso alla coindagata Passavia Giovanna, giusto decreto autorizzativo 1915/2020 emesso in \o'ia d'urgenza il 17 settembre 2020 dalla Procura di Palermo.

Il Pubblico ministero ha disposto tali captazioni, ritenuta l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 13 d.l. 152/91 in combinato disposto con l'art. 6 del d. Igs. 216/2017, nonché degli artt. 266, commi 2 e 2-bis cod. proc. pen. È stato violato il disposto normativo degli artt. 266 e seguenti del codice di procedura penale vigente al momento in cui il decreto autorizzativo è stato adottato, con conseguente giudizio di inutilizzabilità degli esiti delle captazioni. In particolare, la nuova disciplina normativa, regolatrice delle operazioni di captazione ambientale e telematica mediante inoculazione del "virus trojan", introdotta dal d. igs. 216/2017, che ha modificato il disposto degli artt. 266 e 267 cod. proc. pen., è applicabile ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020 (ipotesi non ricorrente nel caso di specie, essendo il procedimento stato iscritto diverso tempo prima).L'art. 13 dl. 152/91 è norma speciale e, pertanto, non è possibile la sua applicazione analogica e l'interpretazione estensiva in malatn partem.

Lo stesso, quindi, non consente al Pubblico ministero di non indicare, nel decreto autorizzativo, in quale luogo o tipologia di luogo le captazioni telematiche potranno essere svolte. 2.2. Illegittimità costituzionale degli artt. 266, commi 2 e 2-bis, 271 cod. proc. pen. e 13 dl. 152/91, per violazione dei principi costituzionali di cui agli artt. 2, 3, 14 e 15 Cost. L'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. provoca un indiscriminato sbilanciamento tra diritto alla sicurezza pubblica da un lato, e i diritti alla inviolabilità del domicilio, alla privacy, alla riservatezza delle comunicazioni, dall'altro.

Tale sbilanciamento non risulta, neppure,, proporzionale alla gravità dei reati del nostro codice, così determinando la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. Alla luce delle già indicate considerazioni, si chiede che questa Corte dichiari non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 2, 3, 14 e 15 della Costituzione, degli artt. 266, commi 2 e 2-bis, 271 cod. proc. pen., 13 d.l. 152/91, nella parte in cui non prevedono l'obbligo per il giudice, nei procedimenti penali aventi ad oggetto reati contro la pubblica amministrazione, di precisare, nel decreto autorizzativo di intercettazione tra presenti, con il metodo del captatore informatico, su un dispositivo elettronico portatile, il luogo o la tipologia di luogo di privata dimora ove dette captazioni possono essere effettuate. 2.3.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza del reato di concorso in corruzione. Ai fini della valutazione della gravità indiziaria per le tre ipotesi di corruzione di Costa Luigi, il Collegio della cautela ha affermato, in maniera apodittica, che il funzionario della motorizzazione civile di Palermo aveva ricevuto somme di denaro dalla Passavia, per conto del Di Chiara, in relazione alla lavorazione di alcune pratiche amministrative del tutto regolari. Il Tribunale del riesame non ha indicato gli indizi, sulla base dei quali potere ritenere sussistente la dazione di denaro.

La regolarità amministrativa delle pratiche di nazionalizzazione dei veicoli di provenienza estera rende irragionevole l'interesse dell'odierno ricorrente a corrompere il pubblico ufficiale. E' illogico l'assunto motivazionale secondo il quale «nel consegnare denaro, la Passavia, pur limitando al minimo le battute di dialogo, faceva espresso riferimento a Ignazio (nome dell'odierno ricorrente) e usava talvolta l'appellativo "mio marito", stante l'omonimia tra il ricorrente e il coniuge dell'indagata». Dalla certificazione del Comune di Palermo si evince, peraltro, che il marito della donna non si chiamava Ignazio bensì Maurizio.

Altrettanto illogico, risulta il postulato argomentativo dei giudici del riesame secondo il quale «la mattina del 18 dicembre 2020 (capo 101), quindi prima di vedere Costa, la Passavia incontrava l'odierno ricorrente intorno alle 12.41, davanti all'ingresso della motorizzazione civile». La lacunosità della motivazione emerge dalla mancata indicazione di captazioni di conversazioni tra i due, nel corso di quell'inconl:ro, dimostrative di eventuali consegne di denaro dal primo alla seconda, tenuto conto che quest'ultima aveva con sé lo smartphone sul quale era stato inoculato il "virus trojan", che, se ci fossero stati, avrebbe rilevato i dialoghi tra i due indagati in questione.

Con specifico riguardo al reato contestato al capo 159), la motivazione è manifestamente illogica e carente nella parte in cui sostiene che «il 18 settembre 2020, dopo avere lavorato quattro pratiche per l'agenzia Di Chiara, Genova riceveva dal collega e coindagato Palermo una busta; questi precisava di averla ricevuta, a sua volta da Ignazio, e non rispondeva alla domanda di Genova su cosa fosse». Ad avviso del Collegio, la reticenza serbata da Palermo, lungi dal valere a inficiare la ricostruzione accusatoria, risultava„ piuttosto, indicativa della necessità di evitare qualsiasi esplicito riferimento al denaro contenuto nella busta e, ancor più, alla causa del pagamento.

Anche in questo caso, il Tribunale del riesame non ha indicato alcun indizio dimostrativo del fatto che la busta consegnata da Palermo a Genova contenesse denaro proveniente dall'attuale ricorrente e destinato al perfezionamento del reato di corruzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, deve, preliminarmente, osservarsi che il captatore informatico (cd. trojan horse) è utilizzabile per le indagini relative ai reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione a partire dal 26 gennaio 2018, data di entrata in vigore del decreto 216/2017: l'art. 6, la cui vigenza non è stata mai differita, ha infatti esteso ai delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A., puniti con pena non inferiore nel massimo a cinque anni di reclusione, l'applicabilità dell'art. 13 di. 152 del 1991, convertito dalla legge 203 del 1991, così da legittimare l'utilizzo del captatore informatico alla stregua dell'analisi condotta alla luce del citato art. 13 per i reati di criminalità organizzata (Sez.

U, n. 26889 del 28/04/2016, Scurato, Rv. 266905); l'originaria limitazione contenuta nel secondo comma dell'art. 6, relativa alla necessità di dar conto dello svolgimento di attività criminosa in luoghi di privata dimora, era stata eliminata dall'ari:. 1, comma 3 legge 3 di 2019, così da realizzare una piena equiparazione ai reati di criminalità organizzata, prima dell'entrata in vigore a regime delle nuove disposizioni in materia di intercettazioni, differita con riguardo ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020; 2.1. La tesi ha trovato avallo in Sez.

U. civ. n. 741 del 15/01/2020, Rv. 656792, la cui massima così recita: «nel procedimento disciplinare riguardante, i magistrati sono utilizzabili le intercettazioni effettuate in un procedimento penale, anteriormente al 1 gennaio 2020, con captatore informatico (cd. trojan horse) su dispositivo mobile nella vigenza ed in conformità della disciplina introdotta dall'art. 6 del d.lgs. n. 216 del 2017 (che ha parzialmente esteso ai procedimenti per i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, la disciplina delle intercettazioni prevista per i delitti di criminalità organizzata dall'art. 13 del d.l. n. 152 del 1991, conv., con modif., dalla I. n. 203 del 1991 ed integrato con d.l. n. 306 del 1992, conv., con modif., dalla I. n. 356 del 1992) e dall'art. 1, comma 3, della I. n. 3 del 2019 (la quale, abrogando il comma 2 dell'art. 6 del citato d.lgs. n. 216 del 2017, ha eliminato la restrizione dell'uso del captatore informatico nei luoghi indicati dall'art. 614 cod. pen., così consentendo l'intercettazione in tali luoghi anche se non vi è motivo di ritenere che vi si stia svolgendo attività criminosa), atteso che la prima di tali norme, non rientrando tra quelle per le quali l'art. 9 del medesimo d.lgs. n. 216 del 2017 ha disposto il differimento dell'entrata in vigore, è efficace dal 26 gennaio 2018, mentre la seconda (a differenza di altre disposizioni della medesima legge per le quali il legislatore ha differito l'entrata in vigore al 10 gennaio 2020) è efficace dal quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 16 gennaio 2019».

Viceversa, per le medesime intercettazioni non valgono le previsioni dell'art. 267, comma 1, cod. proc. pen,- aventi ad oggetto l'obbligo di indicare, nel decreto che dispone l'intercettazione, i luoghi e il tempo, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono - che non riguarda i procedimenti penali iscritti prima del 31 agosto 2020, per i quali, come rilevato, opera la riforma a regime. 2.2. Pertanto, in conclusione sul punto, nel caso in oggetto il Pubblico ministero non era gravato dell'onere di indicare i luoghi e il tempo, in relazione ai quali era richiesta l'attivazione del microfono.

Deve aggiungersi che, comunque, la cloglianza è priva di specificità in mancanza della necessaria puntuale dimostrazione del grado di influenza che le operazioni a mezzo di captatore informatico avevano vuto sul giudizio di gravità indiziaria riferito alle varie contestazioni. Va in proposito ribadito il principio secondo il quale «in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne, altresì, la incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato» (Sez.

U. n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 24341.6). 1 Il secondo motivo è manifestamente infondato. L'obbligo di indicare nel decreto autorizzativo i luoghi dove avverrà l'intercettazione con il captatore informatico è stato previsto dalla novella del 2017, come modificata, ed è stato inserito nel testo dell'art. 267 cod. proc. pen. per i reati diversi da quelli di criminalità organizzata e contro la P.A. Per questi ultimi reati, la novella, che trova applicazione, come già detto, solo per i procedimenti iscritti successivamente ad agosto 2020, ha previsto unicamente l'obbligo di indicare le ragioni che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini.

La circostanza che, nei reati contro la Pubblica Amministrazione, non era e non è previsto che il decreto autorizzativo indichi il luogo ove avverrà l'intercettazione con il captatore informatico è diretta conseguenza del fatto che le intercettazioni di comunicazioni sono un mezzo di ricerca della prova funzionale al soddisfacimento dell'interesse pubblico all'accertamento di gravi delitti, tutelato dal principio dell'obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost., con il quale il principio di inviolabilità del domicilio previsto dall'art. 14 Cost. e quello di segretezza della corrispondenza e di qualsiasi forma di comunicazione previsto dall'art. 15 Cost. devono coordinarsi, subendo la necessaria compressione (Sez. 2, n. 21644 del 18/02/2013, Badagliacca, Rv. 255541;

Sez. 1, n. 38716 del 02/10/2007, Biondo, Rv. 238108; Sez. 4 n. 47331 del 28/09/2005, Cornetto, Rv. 232777; Sez. 6, n. 4397 del 10/11/1997, Greco, Rv. 210062). Neanche la giurisprudenza della Corte EDU impone l'indicazione del luogo nel decreto autorizzativo delle intercettazioni tra presenti, giacché «le garanzie minime che la legge nazionale deve apprestare nella materia delle intercettazioni riguardano la predeterminazione della tipologia delle comunicazioni oggetto di intercettazione, la ricognizione dei reati che giustificano tale mezzo di intrusione nella privacy, l'attribuzione ad un organo indipendente della competenza ad autorizzare le intercettazioni con la previsione del controllo del giudice, la definizione delle categorie di persone che possono essere interessate, i limiti di durata delle intercettazioni, la procedura da osservare per l'esame, l'utilizzazione e la conservazione dei risultati ottenuti, la individuazione dei casi in cui le registrazioni devono essere distrutte (cfr., Corte EDU, 31/05/2005, Vetter c.

Francia; Corte EDU, 18/05/2010, Kennedy c. Regno Unito). Non ricorrono dunque i presupposti per rivisitare la valutazione già formulata dalle Sezioni Unite nella citata sentenza Scurato con riguardo alla legittimità delle operazioni di intercettazione a mezzo di captatore informativo, Peraltro, deve osservarsi che la questione di illegittimità costituzionale delle norme sopra indicate, con riferimento alle intercettazioni con tale mezzo, disposte nei luoghi di privata dimora, è irrilevante nel caso di specie, non essendo stata effettuata alcuna intercettazione nei predetti luoghi e comunque non essendosi dato conto di tale specifico profilo.

In tema di intercettazioni ambientali, l'abitacolo di un autoveicolo non può essere considerato luogo di privata dimora, essendo sfornito dei conforti minimi necessari per potervi risiedere stabilmente per un apprezzabile lasso di tempo. Pertanto, in relazione all'autovettura dove si incontravano Costa e Passavia, non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 266, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 23819 del 30/01/2019, Adanni, Rv. 275994 - 01). La questione di incostituzionalità prospettata dalla difesa, in conclusione, appare in larga misura irrilevante e comunque nel suo complesso manifestamente infondata, 4.

Il terzo motivo è infondato. Il Collegio del riesame ha dato puntuale e logica contezza degli elementi indiziari sui quali si fonda il provvedimento cautelare, in tale prospettiva inquadrando sia gli esiti delle intercettazioni che avevano permesso di registrare la consegna a Costa di denaro da parte della Passavia, con Costa che, in sostanza, nel ricevere il denaro, riconosceva che lo stesso gli veniva consegnato per l'attività svolta su richiesta della agenzia del Di Chiara, sia gli ulteriori elementi correlati alle occasioni (vedi capi 84 e 101 di incolpazione) in cui la polizia giudiziaria aveva proceduto a un servizio di osservazione presso i luoghi dove Passavia e Costa si incontravano ogni mercoledì, durante la pausa pranzo, accertando l'effettiva consegna di buste, contenenti denaro, dalla Passavia, la quale indicava nominativamente coloro - e, fra questi, vi era Di Chiara - che lo avevano versato, affinché Costa esaminasse le pratiche alle quali erano interessati.

Come correttamente evidenziato dal Collegio del riesame, decisivo rilievo assumeva, infine, la circostanza che la successiva attività di indagine permetteva di verificare che, effettivamente, Costa aveva trattato le pratiche per conto delle agenzie richiedenti, e, in particolare, del Di Chiara, a ridosso della monitorata consegna di denaro.Il Tribunale del riesame si è soffermato, infine, sulle analoghe modalità corruttive che attengono alla contestazione di cui al capo 159); anche in questo caso le attività di osservazione, le intercettazioni ambientali e i riscontri documentali, permettevano di accertare la consegna di denaro al pubblico ufficiale Palermo Giuseppe da parte dell'intermediario Genova Giovanni, il quale lo aveva ricevuto da Di Chiara, per conto del quale Palermo, proprio quel giorno, aveva definito delle pratiche.

Da tanto il Collegio del riesame ha arguito, con un procedimento logico - invero, contestato in termini molto generici, nel quale non si è ravvisabile alcun vizio di manifesta illogicità, come l'odierno ricorrente dovesse essere considerato, a livello indiziario, responsabile dei reati in argomento. Alla luce delle valutazioni innanzi esposte, risultano infondate le censure versate in termini di violazione di legge.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato