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Sentenza — n. 3663/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest; prosecutor must cite actual detention needs, not just evidence of guilt.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3663/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the public prosecutor's appeal inadmissible due to a lack of legal interest. The prosecutor argued that the lower court's refusal to find serious indicia of guilt for bribery and bid rigging should be overturned, but failed to demonstrate concrete needs for maintaining pre-trial detention. The Court ruled that appeals against review court orders regarding the absence of guilt are inadmissible unless they directly support the necessity of restricting personal liberty.

Regesto Legislator

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Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 600, comma 2, lett. a) c.p.p.: The public prosecutor lacks standing to appeal a review court's finding of no serious indicia of guilt unless the appeal is essential to maintain or impose pre-trial detention measures.

Parole chiave

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lack of legal interest pre-trial detention appeal serious indicia of guilt review court order prosecutor standing aggiudicazione di appalto comunale modifica dei contributi di mantenimento intesa sulle offerte d'appalto

Disposizioni normative citate

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Art. 600, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 600, comma 2, lett. a) c.p.p.
art. 353 cod. pen
art. 275, comma 3 cod. proc. pen
3.1D'altra parte, le esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti soltanto nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., circostanza non sussistente nel caso in esame.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355 - 01
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza nel procedimento a carico di Artese Annamaria nata a Cosenza il 22/11/1968 avverso la ordinanza emessa il 28/03/2023 dal Tribunale del riesame di Catanzaro; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Vigna; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, Roberto Aniello, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1, Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha annullato l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza in data 2 novembre 2022 - che applicava ad Artese Annamaria, assessore alle politiche sociali del Comune di Rende, la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio e servizio per mesi nove - non ravvisando i gravi indizi di colpevolezza dei delitti di cui all'art. 353 cod. pen. (capi 23 e 25) in capo all'indagata.

2. Avverso l'ordinanza, ricorre per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Vizio di motivazione in redazione alla ritenuta insussistenza del reato di turbativa d'asta con riferimento al capo 23) della provvisoria incolpazione riguardante la gara avente ad oggetto l'affidamento in gestione del "Centro diurno per minori" sito in Rende. Dalle conversazioni intercettate è emerso pacificamente che l'indagata, in concorso con altri, aveva fatto in modo che fosse indetta una nuova gara d'appalto per l'affidamento del servizio di cui sopra, caratterizzata da un bando contenente i requisiti perfettamente corrispondenti a quelli in possesso della cooperativa "Il Melograno", che si voleva favorire, e che era poi risultata effettivamente unica partecipante e aggiudicataria del servizio.

Nel corso di una intercettazione, l'indagata, parlando con il Sindaco confermava che la gara era stata rimodulata in modo da fare partecipare II Melograno e commentava, amareggiata, che la responsabile della cooperativa, "per ringraziare", alle elezioni aveva votato un partito diverso da quello del Sindaco. Risultava, in conclusione, un impegno incessante da parte di tutti i soggetti pubblici coinvolti nel favorire la compagine, poi aggiudicataria. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di turbata libertà degli incanti, avente ad oggetto la gara d'appalto per l'affidamento in concessione del servizio gestione del Centro anziani di Rende (capo 25 di incolpazione provvisoria).

Dalle conversazioni intercettate è emerso pacificamente che l'indagata, rassicurava i responsabili della cooperativa San Biagio onlus al fine di fare sottoscrivere loro il contratto con l'ente comunale specificando che non vi erano più i tempi tecnici per indire una nuova gara d'appalto e che, pertanto, il servizio in argomento doveva essere assegnato per come previsto, garantendo, nel contempo, che il comune si sarebbe fatto carico dell'onere di sanare le eventuali carenze strutturali del centro in argomento. La soluzione dell'indagata era stata, quindi, quella di porre a carico dell'ente comunale i costi relativi alla ristrutturazione e manutenzione del centro, in palese difformità da quanto previsto dell'art. 3 del Capitolato speciale del bando di gara, così da determinare una modifica sostanziale dell'appalto stesso, a totale vantaggio della RTI.

In nessuna parte del capitolato di gara era prevista la possibilità per l'aggiudicatario di derogare gli indicati lavori o, in via subordinata un intervento sostitutivo della stazione appaltante. La turbativa d'asta era consistita nella condotta fraudolenta di modifica delle condizioni contrattuali previste nel capitolato con indebito accollo sulle amministrazioni dei costi relativi alle carenze strutturali, che, in maniera fraudolenta e non corrispondente, al vero sono stati attestati come riferibili a infiltrazioni provenienti dalla scopertura del tetto e verificatisi a seguito degli ultimi eventi meteorici.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile. 2.Deve rilevarsi l'assorbente vizio di carenza di interesse del ricorrente, il quale deduce unicamente vizi afferenti la valutazione della gravità indiziaria senza effettuare alcun riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari. 3.A tale riguardo, osserva il Collegio che il quale il Pubblico ministero, impugnando l'ordinanza che - in sede di riesame - abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria, deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

Invero, l'eventuale accoglimento dei ricorso sulla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza, non produrrebbe l'effetto di ripristinare una misura cautelare, laddove l'unico interesse che il Pubblico ministero può perseguire, in questa Sede, è il mantenimento, la modifica o l'imposizione di una misura cautelare. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale il Pubblico ministero non ha interesse a ricorrere per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale del riesame dolendosi esclusivamente in ordine alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza,, avendo l'organo dell'accusa un interesse concreto e diretto alla affermazione della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza soltanto quando detta statuizione sia strumentale alla costituzione ovvero al mantenimento dello stato di privazione della libertà (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus Steven, Rv. 282355 - 01). 3.1D'altra parte, le esigenze cautelari possono ritenersi implicitamente sussistenti soltanto nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 cod. proc. pen., circostanza non sussistente nel caso in esame.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.