Cassation dismisses appeals regarding sentencing increases and mitigating circumstances in drug trafficking association cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals of four defendants inadmissible, upholding the appellate court's decision to increase penalties for some defendants. The appellants argued for reduced sentences based on mitigating circumstances, lack of criminal intent, or procedural errors in sentencing calculations. The court rejected these claims, ruling that the appellate judge correctly applied the principle of reformatio in pejus when reclassifying crimes and adjusting mitigating factors.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 74, comma 6; Art. 73, comma 5 d.P.R. 309/1990: The appellate court may increase the penalty and apply mitigating circumstances differently than the first instance when reclassifying the nature of the crime, provided the new qualification does not violate the principle of reformatio in pejus.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Seretti Manuele, nato a Roma il 26/07/1991 Capita Lorenzo, nato a Roma il 18/08/1996 Campanella Matteo, nato a Roma il 26/08/1996 GuOemi Sara, nata a Roma il 30/10/1991 avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 26/01/2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Angelo Costanzo; sentito il Sostituto Procuratore generale Tomaso Epidendio che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente agli aumenti di pena e dichiararsi nel resto l'inammissibilità del ricorso di Seretti e il rigetto di tutti gli altri ricorsi; sentito l'avvocato Giorgio Vianello Accorretti, del Foro di Roma, che si si è riportato a tutti i motivi del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26 febbraio 2021 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha condannato Matteo Campanella, Lorenzo Capita, Sara Guglielmi e Manuele Seretti, per i reati ex artt. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 descritto nel capo 5 delle imputazioni . La sentenza n.1309/2023 emessa il 26 gennaio 2023 della Corte di appello ha confermato la decisione del Tribunale di Roma ma — riqualificando ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 90 il reato descritto nel capo 5 e ex art. 73, comma 5, dello stesso decreto i reati descritti nei capi 12, 13, 14, 15, 16, 17 — ha ridotto le pene principali e ha revocato quelle accessorie nei confronti di Capita, Campanella e Guglielmi.
2. Con i ricorsi presentati dai loro difensori di imputati chiedono l'annullamento della sentenza. 2.1. Nel ricorso di Campanella si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel disconoscere la circostanza attenuante ex art 62 n. 4 cod. pen., escludendo erroneamente che la stessa possa essere applicata nel caso di l'associazione per delinquere ex art. 74 d.P.R. n. 30/1990 e trascurando le circostanze del caso concreto nel valutare rilevante il profitto conseguito dal ricorrente. 2.2. Nei ricorsi congiunti di Capita e Guglielmi si deducono:
a) per Capita, vizio della motivazione in relazione alla sospensione condizionale della pena che il ricorrente non poteva chiedere prima della sua rideterminazione ma la cui mancata concessione la Corte d'appello avrebbe dovuto giustificare dopo avere ridotto la pena;
b) per Guglielmi, violazione della legge nel ritenere la ricorrente partecipe dell'associazione per delinquere solo perché sorella di Giacomo Guglielmi con il quale condivideva la casa ma in assenza di un pactum sceleris e della affectio societatis. 2.3. Nel ricorso di Seretti si deducono violazione della legge e vizio della motivazione nel quantificare la pena in misura superiore al minimo edittale e per il fatto che la Corte di appello ha rideterminato la pena applicando le circostanze attenuanti generiche in misura inferiore rispetto al primo grado di giudizio e non ha giustificato l'entità dell'aumento della pena ex art. 81, comma due, per i reati- fine peraltro riqualificati ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 /1990.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso di Campanella è manifestamente infondato. La circostanza attenuante del conseguimento di un lucro di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, cod. pen., è applicabile anche al reato di cessione di sostanze stupefacenti, se il fatto è connotato da un ridotto grado di offensività o disvalore sociale, e risulta compatibile con la fattispecie del fatto di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 (Sez. U., n. 24990 del 30/01/2020, Dabo Kabiru, Rv. 279499; Sez. 4, n. 38381 del 21/05/2019, Bajinka, Rv. 277186) purchè la speciale tenuità riguardi congiuntamente l'entità del lucro e dell'evento dannoso o pericoloso (Sez. 6, n. 36868 del 23/06/2017, Taboui, Rv. 270671). Nel caso in esame il ricorso non si confronta fr1/4:01 compiutamente le argomentazioni svolte nella sentenza, che ha disconosciuto l'attenuante non irragionevolmente evidenziando che i profitti conseguiti dal ricorrente, già in sé non irrisori, sono risultati i più esosi fra quelli degli altri smerciatori di droga.
2. Il ricorso di Capita è manifestamente infondato. Nel giudizio di legittimità non è censurabile la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con l'appello, quando il suo rigetto risulti dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096). In particolare, le ragioni del diniego della sospensione condizionale della pena possono ritenersi implicite nella motivazione relativa alle circostanze attenuanti generiche richiamando i profili di pericolosità del comportamento dell'imputato, poiché il legislatore fa dipendere la concessione dei predetti benefici dalla valutazione degli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244;
Sez. 3, n. 26191 del 28/0:3/2019, Lamaj, Rv. 276041). Nel caso in esame la Corte d'appello non giustificato espressamente la mancata concessione della sospensione condizionale della pena ma 450 nelle valutazione relative alle circostanze attenuanti generiche ha considerato che il ricorrente «ha rivelato una personalità molto incline all'attività illecita per procacciarsi profitti economici di non limitata entità (...) è risultato frequentare, pur molto giovane, ambienti e ambiti delinquenziali e non avere, al contrario, prospettive formative dirette ad una vita costruttiva nella liceità» (p. 31).
3. Il ricorso di Guglielmi è manifestamente infondato. Il ricorso contesta genericamente la partecipazione della ricorrente alla associazione per delinquere ma non si confronta con la puntuale argomentazione contenuta nella sentenza impugnata che analiticamente motiva come la preparazione di dosi di droga e la loro custodia nella abitazione da parte della Guglielmi si inserisse nella organizzazione del gruppo (p. 16-17), evidenzia che la donna prontamente informò della perquisizione avvenuta nella sua casa e dell'arresto del fratello Seretti (il capo, che già conosceva quali beni i fratelli Guglielmi custodivano per conto della associazione) e questi si offrì di pagare le spese per la difesa legale.
4. Il ricorso di Seretti è infondato. Deve registrarsi che — a differenza di quel che si adduce nel ricorso — già nel primo grado di giudizio le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse nella massima estensione e che la Corte di appello ha precisato di applicarle in misura inferiore alla massima non necessitando più adeguare la pena al reato associativo come ora riqualificato ex art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990; per altro verso, solo per alcuni dei reati-fine ha ridotto l'aumento per la continuazione (nonostante la riqualificazione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990), mentre ha applicato la pena pecuniaria (non era computata in primo grado poiché la pena-base riguardava il reato ex art. 74, comma 1, mentre adesso riguarda il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990).
Su queste basi, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il principio secondo cui non viola il divieto di reformatio in pejus, il giudice di appello che pur riqualificando ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 il reato originariamente riconosciuto ex art. 73, comma 1, non confermi la pena quantificata in primo grado nel minimo edittale,(Sez. 3, n. 9737 del 10/11/2021, dep. 2022, Hjijeb Rv. 282840) o applichi per le circostanze attenuanti generiche una diminuzione di pena proporzionalmente inferiore rispetto a quella determinata nel primo grado di giudizio (Sez. 2, n. 25739 del 09/05/2017, Pedraza Rv. 270667) perché la diversa qualificazione giuridica del fatto e la diversità del reato riqualificato, comporta una diversa incidenza degli elementi circostanziali„ svincolano il giudcie dell'appello al criterio sewguito dal giudcie del primo grado di giudizio.
5. Da quanto precede deriva, ex art. 616 cod. proc peri., la condanna di Capita, Campanelli e Guglielmi al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende e la condanna di Seretti al pagamento delle spese processuali. Dichiara inammissibili i ricorsi di Capita, Campanell3e Guglielmi che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso