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Sentenza — n. 3652/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for resistance and injuries to police officers.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3652/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Calogero Modica inadmissible due to the manifest unfoundedness of his four grounds. Modica argued that his conduct was merely passive, lacked specific acts of violence, and that injuries were unproven or procedurally defective under recent reforms. The court rejected these claims, noting that police testimony established Modica actively surrounded them, shouted insults, and contributed to the violence, while also correcting procedural errors regarding the prosecution of injuries.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 582 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible when the grounds are manifestly unfounded, as the lower court's factual findings regarding the defendant's active participation in violence and the procedural requirements for prosecuting injuries are logically sound and legally sufficient.

Parole chiave

Generato dall'IA
resistance to public official injuries to police officers inadmissible appeal manifest unfoundedness procedural prosecution of crimes general mitigating circumstances police testimony evidence agente di polizia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Il primo consiste nella violazione dell'art. 337, cod.
Art. 582, secondo comma, cod. pen.
pen., che rende il delitto proceclibile d'ufficio (art. 582, secondo comma, cod. pen.).
Art. 61, n. 2), 576, 585, cod. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Modica Calogero, nato ad Agrigento il 09/11/1983 avverso la sentenza del 01/12/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Martirio Rosati; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Roberto Aniello, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto del proprio difensore, Calogero Modica impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per i delitti di resistenza e lesioni in danno di due sottufficiali di polizia impegnati nell'arresto di un terzo individuo.

2. Il ricorso consta di quattro motivi. 2.1. Il primo consiste nella violazione dell'art. 337, cod. pen., e nel vizio della motivazione della condanna per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, sostenendosi: che neppure gli operatori di polizia sono stati in grado di attribuire 7 all'imputato specifici atti di violenza o minaccia, essendosi egli in effetti limitato ad una condotta meramente passiva; che l'intervento suo e degli altri soggetti ivi presenti comunque non ha impedito agli agenti di polizia di portare a termine l'atto d'ufficio, non essendo stati ostacolati l'inseguimento ed il conseguente arresto del ricercato; che, in ogni caso, non è stato accertato se la condotta dell'imputato sia stata diretta ad ostacolare l'attività dei poliziotti od abbia rappresentato la conseguenza della generale situazione di agitazione venutasi a creare; che, pertanto, il suo contegno non ha rafforzato l'altrui azione offensiva e non ne ha aggravato le conseguenze, non essendo perciò configurabile il delitto ascrittogli. 2.2.

Analoghi vizi vengono dedotti, con il secondo motivo, in relazione al delitto di lesioni. Nemmeno gli agenti di polizia, sentiti come testimoni, sono stati in grado di identificare chi, tra i circa venti presenti, li abbia colpiti. Il solo teste De Meo ha riferito di aver sentito l'imputato inveire nei suoi confronti e di essere stato colpito sùbito dopo essersi girato verso di lui; ma, quand'anche un colpo nel frangente vi possa essere stato, non può escludersi che sia stato dovuto ad un'involontaria reazione impulsiva, determinata dal clima di agitazione generale. 2.3.

Il terzo motivo denuncia comunque l'improcedibilità del delitto di lesioni, per difetto di querela, ormai necessaria dopo la riforma introdotta con il d.lgs. n. 150 del 2022. 2.4. L'ultima doglianza deduce gli stessi motivi precedenti, ma in relazione al diniego delle attenuanti generiche, che la Corte d'appello avrebbe erroneamente negato sul solo presupposto della mancata ammissione d'addebito da parte dell'imputato, invece trascurandone l'incensuratezza, la giovane età e lo svolgimento di una lecita attività lavorativa.

3. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, per la manifesta infondatezza dei motivi.

2. Il primo ed il secondo si fondano su un presupposto di fatto, qual è quello della condotta meramente passiva tenuta dall'imputato, che però è motivatamente negato dalla sentenza sulla base delle testimonianze degli agenti di polizia: i quali, infatti, lo hanno indicato tra coloro che li avevano accerchiati all'interno dell'androne del palazzo, nonché hanno affermato di averlo distintamente sentito inveire verso di loro in quel frangente, mentre venivano aggrediti e colpiti. Risulta perciò del tutto lineare, sul piano logico, la conclusione cui giunge la Corte d'appello, nel senso di ravvisare nel comportamento dell'imputato gli estremi di un concorso nei reati, se non altro sub specie di sollecitazione e rafforzamento dell'altrui azione materiale violenta (pagg. 4-7, sent.).

3. Il terzo motivo, in punto di procedibilità del delitto di lesioni, omette di considerare che è stata contestata e ritenuta la circostanza aggravante di cui agli artt. 61, n. 2), 576, 585, cod. pen., che rende il delitto proceclibile d'ufficio (art. 582, secondo comma, cod. pen.).

4. Relativamente al quarto, in tema di attenuanti generiche, se è vero che queste non possono essere negate per il sol fatto che l'imputato respinga gli addebiti, non di meno — come la sentenza ha correttamente rilevato — occorrono, perché le stesse possano essere riconosciute, specifici elementi positivamente valutabili (così, tra le tante, Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640): elementi che la Corte d'appello non ha ravvisato e che non possono individuarsi in quelli addotti dalla difesa (incensuratezza, svolgimento di un'attività lavorativa e giovane età, peraltro non proprio tale, trattandosi già allora di persona trentacinquenne), che si presentano di valenza neutra.

5. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell