Sentenza — n. 3368/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta a carico dell'indagata, nell'ambito di un procedimento per peculato (art.314 cod. pen.) e corruzione propria (art. 318 cod. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 318 cod. pen, art 316-ter cod. pen, art. 319 cod. pen, art. 589 cod. proc. pen, art. 444 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 3368/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, essendosi proceduto per il delitto di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) piuttosto che per corruzione per l'esercizio della funzione (art. art 318 cod. pen.). 2.4. Violazione ed errata applicazione della legge processuale penale (artt.274 e 275 cod. proc. pen.) in relazione alle esigenze cautelari e ai principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Lo Verde Daniela, nata a Palermo il 18/07/1969 avverso l'ordinanza del 12/05/2023 del Tribunale di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Elisabetta E. Ceniccola, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
1. Con il provvedimento in epigrafe, il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, confermava la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta a carico dell'indagata, nell'ambito di un procedimento per peculato (art.314 cod. pen.) e corruzione propria (art. 318 cod. pen.).
2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso l'indagata, per il tramite del suo difensore, Avvocato Antonino Reina, deducendo i seguenti quattro motivi. 2.1. Errata applicazione della legge processuale penale in relazione al difetto di competenza della Procura europea (artt. 22 e 25 Regolamento UE 2017/1939 e art. 178, comma 1, cod. proc. pen.), dal momento che le condotte ascritte alla ricorrente riguardavano complessivamente progetti per un valore inferiore a C 10.000 (oltre il quale tetto, soltanto, opera la suddetta competenza). 2.2. Errata applicazione della legge processuale penale quanto alla inutilizzabilità delle intercettazioni (artt. 267 e 271 cod. proc. pen.) per carenza di gravità indiziaria, dovendo inoltre i fatti essere inquadrati nella fattispecie di cui all'art 316-ter cod. pen. 2.3.
Errata applicazione della legge penale e vizio di motivazione, essendosi proceduto per il delitto di corruzione propria (art. 319 cod. pen.) piuttosto che per corruzione per l'esercizio della funzione (art. art 318 cod. pen.). 2.4. Violazione ed errata applicazione della legge processuale penale (artt.274 e 275 cod. proc. pen.) in relazione alle esigenze cautelari e ai principi di proporzionalità ed adeguatezza della misura degli arresti domiciliari.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del dl. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e successive modificazioni, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In data 23/11/2023, per il tramite del suo difensore, munito di regolare procura speciale, l'indagata ha rinunciato, ex art. 589 cod. proc. pen., al ricorso, rappresentando che è intervenuta la revoca della misura cautelare ed intercorsa tra le parti proposta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
2. Il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Trattandosi di carenza di interesse sopravvenuta per causa non imputabile alla ricorrente, non va pronunciata la condanna alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di inter