Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 3366/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against special security surveillance measure due to lack of current danger assessment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3366/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Walter Modeo's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. The appellant argued the lower court failed to assess his current danger based on outdated files and a dismissed association charge. The court rejected this, noting the lower court properly considered recent drug trafficking evidence, including a positive search and prior convictions for extortion and drug dealing.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011; Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.: A special security surveillance measure remains valid if the lower court adequately evaluates current criminal activity through recent evidence, and generic appeals claiming lack of motivation are inadmissible when the factual basis is sound.

Parole chiave

Generato dall'IA
special security surveillance current danger assessment inadmissible appeal drug trafficking evidence procedural motivation inchiesta per reati di droga controllo periodico della detenzione vigilanza su base consolidata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011
In realtà deve ritenersi che i precedenti a carico del Modeo sono datati (in tal senso il certificato del casellario giudiziale) e che il reato associativo ex art. 416-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Walter Modeo, con atto del difensore avvocato Luigi Bullo, ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 416-bis cod. pen
In realtà deve ritenersi che i precedenti a carico del Modeo sono datati (in tal senso il certificato del casellario giudiziale) e che il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272522
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Modeo Walter, nato a Manduria il 23/11/1975 avverso il decreto del 17/07/2023 della Corte appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale Serrao D'Aquino, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Lecce ha rigettato il gravame avverso il decreto del Tribunale della stessa città con cui era stata applicata a Walter Modeo, in quanto soggetto connotato da pericolosità ex art 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di cinque anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. La Corte territoriale, sul rilievo dedotto in quella sede secondo cui il provvedimento del Tribunale non avesse motivato in ordine all'attuale pericolosità del proposto in ragione del tempo trascorso dai fatti, ha messo in evidenza come il ricorrente, quantomeno a partire dal 2018 e sino al 2020, avesse organizzato un'associazione dedita al narcotraffico, ponendo in essere due attentati con uso di armi da sparo (rinvenute) nei confronti di una spacciatrice per costringerla a rifornirsi di sostanza stupefacente dal gruppo di riferimento.

2. Walter Modeo, con atto del difensore avvocato Luigi Bullo, ricorre avverso il provvedimento della Corte di appello di Lecce, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 4, 6 e 7 d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte di appello avrebbe tratto l'attuale pericolosità sociale del prevenuto sulla base del solo fascicolo cautelare dell'ordinanza emessa in data 14 ottobre 2020 che prevedeva una contestazione "chiusa" in ordine al reato associativo che, pertanto, risulta necessariamente cessato alla data della proposta. La decisione fonda, inoltre, la pericolosità sul presupposto del rinvenimento delle armi al ricorrente smentito dall'esito negativo della perquisizione eseguita in luogo nella disponibilità del ricorrente. In realtà deve ritenersi che i precedenti a carico del Modeo sono datati (in tal senso il certificato del casellario giudiziale) e che il reato associativo ex art. 416-bis cod. pen. afferente alla misura cautelare citata è stato annullato dalla Corte di cassazione a conferma della carenza di consistenza della contestazione e, di converso, dell'attuale pericolosità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso, in quanto generico e manifestamente infondato, deve essere dichiarato inammissibile.

2. Seppure il ricorso censuri formalmente il provvedimento sotto il profilo della violazione di legge, con particolare riferimento alla dedotta inesistenza del presupposto della pericolosità attuale del proposto, deducendo l'assenza della motivazione, l'impugnazione si risolve in censure generiche rivolte alla motivazione del decreto nella parte in cui ha dato conto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 della attuale pericolosità del Modeo. Deve ribadirsi che nel procedimento di prevenzione, secondo quanto prevedeva il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art. 3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione nella quale va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365). In tal senso depone, altresì, l'art. 10, comma 3, d.lgs. cit. che esplicitamente limita la possibilità di ricorrere per cassazione alla sola violazione di legge. Non è infatti consentito dedurre il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., consistendo il controllo del provvedimento nella verifica della rispondenza degli elementi esaminati ai parametri legali (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514).

Seppure il principio in ordine all'attuale pericolosità debba essere rapportato agli esiti della decisione della Corte EDU, De Tommaso c/Italia secondo cui presupposto necessario della misura deve essere ancorato a dati e fatti oggettivi secondo un'interpretazione convenzionalmente orientata (Sez. 2, n. 9517 del 07/02/2018, Baricevic, Rv. 272522), il Collegio ritiene che tale valutazione sia stata compiutamente effettuata dalla Corte di merito.

3. La decisione, invero, ha richiamato tutti gli elementi già presi in esame dal primo giudice e, con motivazione che non può certo ritenersi apparente o assente, in risposta alle specifiche doglianze, ha rappresentato che il ricorrente, era stato attinto da misura cautelare per delitti associativi ex artt. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e 416-bis cod. pen.; la difesa fa menzione del solo annullamento per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. da parte di questa Corte, ma omettendo di rilevare che in detto contesto processuale era stata confermata la misura quanto a fattispecie associativa ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 ed ai singoli reati scopo che riguardavano fatti di tentata estorsione pluriaggravata, eventi per cui è intervenuta sentenza di condanna in primo grado con dichiarazioni di parziale ammissione da parte del Modeo in merito all'attività di spaccio di sostanza stupefacente.

Il Collegio rileva come la decisione impugnata non si sia limitata ad evocare gli esiti processuali della vicenda, ma abbia preso in esame le risultanze da cui emergevano, per esempio, i coinvolgimenti nei reati fine contestati ed evincibili dal chiaro tenore delle captazioni in auto e dalle riprese di video da parte di un testimone oculare, elementi neppure confutati dal ricorrente.

4. La Corte di appello ha anche rappresentato, al fine di censurare il motivo di gravame in ordine all'attuale pericolosità, come, a seguito di perquisizione avvenuta in data 11 luglio 2020 all'interno di un immobile nella disponibilità del ricorrente (inconferente pertanto eventuali perquisizioni negative intervenute in altri luoghi) fosse stata rinvenuta una pistola con matricola abrasa ed una pressa idraulica utilizzata per confezionare panetti di sostanza stupefacente oltre a quindici chilogrammi di sostanza da taglio, così confermando una perdurante ed attuale attività delittuosa significativa ex art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011 come già apprezzata dal Tribunale.

5. A fronte, pertanto, di palesati profili afferenti ai presupposti di cui al citato art. 4, comma 1, lett. b), d.lgs. cit., tali da legittimare l'applicazione della misura della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza, risulta generica la censura operata dal ricorrente che omette ogni confronto con la ampia motivazione dei Giudici di merito, tentando, invero, di smentire la valenza di alcuni elementi (l'esito della perquisizione che si afferma essere stata negativa) attraverso la preclusa richiesta rivolta a questa Corte di rivalutazione dei dati processuali che la Corte territoriale ha dimostrato di aver adeguatamente apprezzato nella competente sede di merito.

6. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima adeguata, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali