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Ordinanza — n. 3363/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeals for lack of statutory grounds under Article 448 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3363/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by La Spina and Ragusa inadmissible under Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code. The defendants argued that the lower court failed to properly apply Article 129 regarding omitted reasoning and lacked absolute motivation concerning the associative crime qualification. The court rejected these grounds as they do not meet the specific requirements for admissibility under the cited procedural article.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals lacking specific statutory grounds for inadmissibility are declared inadmissible with simplified procedure.

Parole chiave

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Criminal Procedure Code inadmissible appeals omitted reasoning associative crime simplified procedure Cassation Court procedural grounds traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito ed il secondo, mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed alla relativa qualificazione giuridica; che sono stati, dunque, dedotti motivi di doglianza inammissibili in quanto non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
Art. 129 cod. proc. pen.
cit.); che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati denunciando, il primo, vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit.
309 del 1990) nonché a plurimi episodi di detto traffico (art. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit.); che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati denunciando, il primo, vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art.
art. 129 cod. proc. pen
cit.); che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati denunciando, il primo, vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da La Spina Roberto, n. in Svizzera 27/12/1967 Ragusa Giuseppe, n. Giardini - Naxos (Me) 10/10/1957 avverso la sentenza n. 311/23 del G.i.p. Tribunale di Messina del 13/06/2023 letti gli atti, i ricorsi e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che il G.i.p. del Tribunale di Messina, in accoglimento delle richieste concordate con il Pubblico Ministero, ha applicato nei confronti di Roberto La Spina e Giuseppe Ragusa le pene rispettive di tre anni e quattro mesi di reclusione e di cinque anni di reclusione e 2.000,00 euro di multa in ordine al delitto di partecipazione ad associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990) nonché a plurimi episodi di detto traffico (art. 81 cpv., 110 cod. pen. e 73 d.P.R. cit.); che avverso la sentenza hanno proposto ricorso i difensori degli imputati denunciando, il primo, vizio di omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. ed all'eventuale suo proscioglimento dall'addebito ed il secondo, mancanza assoluta di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo ed alla relativa qualificazione giuridica; che sono stati, dunque, dedotti motivi di doglianza inammissibili in quanto non contemplati dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., configurandosi di conseguenza una ragione di declaratoria di inammissibilità dei ricorsi con procedura semplificata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che alla dichiarazione di inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento ciascuno di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro tremila P. Q.

M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso, 4 dicembre 2023 Il consigliere tensore