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Sentenza — n. 3362/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against detention order in mafia association case, upholding evidence sufficiency.

Numero d'incarto Sentenza — n. 3362/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Francesco Carioti's appeal against a detention order issued by the Catanzaro trial court. The court found that intercepted conversations and the defendant's knowledge of internal mafia agreements, such as the deal with Alessandro Frescura, provided sufficient indicia of participation in the criminal association. Consequently, the court ruled that the lack of personal attendance at a specific meeting did not invalidate the evidentiary chain and dismissed the claim regarding the lack of independent judicial evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 270 c.p.p.; Art. 271 c.p.p.: The court held that a defendant's knowledge of internal criminal agreements and the execution of the association's criminal program through a specific vehicle constitute sufficient indicia of participation, even without direct attendance at the planning meeting.

Parole chiave

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mafia association participation sufficient indicia of guilt detention order appeal independent judicial evaluation genericity of exception intercepted conversations criminal program execution traffico di cocaina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 270 c.p.p.
Art. 271 c.p.p.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Carioti Francesco, nato a Catanzaro il 27/10/1957 avverso l'ordinanza del 19/7/2023 emessa dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito l'avvocato Valerio Murgano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame confermava l'ordinanza con la quale a Francesco Carioti era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, in relazione ai reati di associativi contestati ai capi 35) e 45). In particolare, l'indagato veniva ritenuto partecipe dell'associazione semplice finalizzata al compimento di truffe, con l'aggravante della finalità agevolativa dell'associazione di stampo mafioso, di cui veniva ugualmente ritenuto partecipe.

2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha proposto tre motivi di ricorso. 2.1. Con i primi due motivi, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della gravità indiziaria relativamente ai reati contestati. Il ricorrente deduce che, sulla base delle scarne conversazioni valorizzate dal Tribunale, non sarebbe possibile inferire la partecipazione dell'indagato all'associazione di stampo mafioso. A ben vedere, infatti, Carioti si sarebbe sempre e soltanto limitato a trattare questioni concernenti l'acquisizione di beni (automezzi, pneumatici) oggetto di truffe che costituivano i reati scopo dell'associazione semplice, ma ciò non potrebbe comportare l'esistenza della gravità indiziaria anche in relazione all'associazione ex 416-bis cod.pen.

Tanto meno sarebbe configurabile l'aggravante dell'agevolazione mafiosa, contestata in relazione all'associazione semplice, difettando la dimostrazione della espressa finalità sottesa alla commissione delle truffe. Sottolinea, inoltre, il ricorrente, che i collaboratori di giustizia non avevano in alcun modo indicato Carioti quale uno degli appartenenti al sodalizio mafioso dei "Papaniciari", capeggiato da Domenico Megna e dal nipote Mario. Ulteriore elemento a favore del ricorrente sarebbe da individuare nella mancata partecipazione all'incontro tra Megna Mario, Ruggiero, Carrà, Lumare e Nisticò, nel corso della quale si sarebbe concordata la strumentalità dell'attività fraudolenta svolta dall'associazione semplice (per il tramite della società Euroedilizia appositamente costituita). 2.2.

Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in ordine al rigetto dell'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare genetica per difetto dell'autonoma valutazione. Il Tribunale del riesame aveva erroneamente ritenuto la genericità dell'eccezione, nonostante fosse stat adeguatamente specificata la coincidenza tra la richiesta cautelare e l'ordinanza, nonché l'assenza di una motivazione ulteriore e tale da dimostrare l'autonoma valutazione. Si evidenzia, inoltre, che l'ordinanza cautelare si fonda esclusivamente sulle captazioni acquisite, senza che il giudice per le indagini preliminari abbia provveduto ad un vaglio autonomo del significato e della concludenza delle intercettazioni.

Di ciò .pd sarebbe prova il fatto che, pur essendo state richiamate le intercettazioni contenute nelle informative, il giudice per le indagini preliminari non si avvedeva dell'omesso deposito di alcuni dei verbali di trascrizione, pur poste a fondamento delle condotte contestate.CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.

2. I primi due motivi di ricorso propongono una rivalutazione del materiale acquisito, al fine di dimostrarne l'insufficienza a sostenere l'adozione della misura cautelare. Occorre riconoscere che gli elementi posti a carico di Carioti sono costituiti dal contenuto di poche conversazioni, collocate in un ambito temporale circoscritto e necessariamente riguardanti un numero esiguo di episodi delittuosi. Tuttavia, il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione che non può definirsi manifestamente illogica o contraddittoria, nella parte in cui ha evidenziato l'assoluta concludenza delle intercettazioni.

Dalle intercettazioni, infatti, emergerebbe il sicuro ruolo svolto da Carioti nell'ambito dell'associazione "minore" finalizzata al compimento di truffe, essenzialmente nel nord Italia, mediante l'acquisto di beni (automezzi, pneumatici) mediante la società Euroedilizia. Significativo è il colloquio avuto tra Carioti e Mario Megna in relazione a dissapori insorti a seguito dell'acquisto di un'autovettura cui non era stata data la destinazione indicata da Megna, lì dove emerge l'indiscusso ruolo decisionale di quest'ultimo. Al contempo, tale dato va letto congiuntamente all'incontro programmatico che vedeva sempre Mario Megna quale organizzatore dell'attività dell'associazione destinata al compimento delle truffe e la decisione di utilizzare a tal fine la Euroedilizia (p.13 ordinanza impugnata).

È pur vero che, come sottolineato dal ricorrente, questi non partecipò a tale riunione, ma si tratta di un dato inidoneo ad inficiare la tenuta del quadro indiziario. Sulla base delle restanti captazioni, infatti, emerge che Carioti partecipava all'attività fraudolenta cui era deputata l'associazione, il cui programma criminoso era quello concordato nella predetta riunione. Il fatto che Carioti non avesse partecipato personalmente all'incontro con Megna, non altera il dato oggettivo e, cioè, che il programma dell'associazione, attuato mediante la Euroedilizia, è stato effettivamente realizzato, sostanzialmente nelle forme concordate. 2.1.

Anche in relazione al reato di partecipazione all'associazione di stampo mafioso le intercettazioni acquisite e la lettura che ne viene data dal Tribunale del riesame è immune da vizi logici. In particolare, è stata sottolineata la diretta conoscenza e condivisione alla gestione dell'accordo intervenuto tra Mario Megna e Alessandro Frescura, imprenditore interessato ad ottenere l'aiuto della cosca in cambio della gestione di due ristoranti siti in Milano. Il fatto che Carioti sia stato messo a conoscenza di tale accordo è stato ritenuto un sicuro indice di appartenenza al sodalizio, non giustificandosi altrimenti la condivisione di fatti destinati a rimanere interni all'associazione.

Infine, la circostanza che i collaboratori di giustizia non abbiano menzionato Carioti non può certamente ritenersi elemento dirimente, soprattutto ove si consideri che lo stesso Tribunale ha ritenuto che Carioti fosse un soggetto che agiva comunque in posizione marginale.

3. Il terzo motivo di ricorso, concernente la carenza di autonoma valutazione da parte del giudice delle indagini preliminari, è inammissibile per genericità, posto che il ricorrente non si confronta con l'intera motivazione resa dal Tribunale. L'ordinanza impugnata, infatti, oltre a ritenere priva di specificità l'eccezione c.ke di nullità, è ugualmente entrata nel merito, sottolineando.gorge il giudice per le indagini preliminari ha dato atto di aver svolto un'autonoma valutazione degli elementi indiziari addotti, rielaborando il materiale emerso dalle indagini e fornendone una lettura critica. Ne consegue il venir meno in radice della fondatezza dell'eccepita nullità.

4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, c