Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds regarding the evidentiary judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defense failed to provide specific grounds challenging the trial court's evidentiary assessment. The defense argued that the conviction relied on mere presumptions and vague interpretations of intercepted conversations, but the court noted the absence of targeted objections to the specific facts and logic used by the lower tribunal. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine for failing to substantiate the lack of merit in the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against a decision on the admissibility of a cassation appeal is inadmissible if the appellant fails to specify the grounds for the alleged lack of merit or the specific errors in the evidentiary judgment.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Aldo Davide nato a Rende il 16/7/1963 avverso l'ordinanza emessa il 22 giugno 2023 dal Tribunale di Catanzaro visti gli atti, i provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigiiere Debora Tripiccione; udite le richieste del Pubbiico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Raffaele Piccidlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso; udite le richieste del difensore, Avv. Francesco A. Caruso, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RILEVATO IN FATTO 1.
Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catanzaro, in funzione di Giudice del riesame cautelare, ha annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare emessa nei confronti di Davide Aiello in relazione al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 e sostituito detta misura con quella degli arresti domiciliari per i reati di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 contestati ai capi 18, 19 e 21 concernenti, il primo, la cessione in concorso con Gino Salvatore Marigliano, di un quantitativo imprecisato di sostanza stupefacente ad Angelo Caravetta avvenuta il 12 agosto 2020, e gli altri due l'acquisto, avvenuto il 2 e il 6 ottobre 2020, sempre in concorso con Marigliano, di marijuana da Erminio Pezzi al fine di cederla a Caravetta. 2.11 difensore di Davide Aiello ricorre per cassazione deducendo tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1 Con i primi due motivi che, in quanto logicamente connessi, possono essere esposti congiuntamente, si deducono vizi di motivazione e di violazione di legge in relazione al giudizio di gravità indiziaria relativo ai reati di cui ai capi 18, 19 e 21.
Deduce il ricorrente che il Tribunale ha fondato detto giudizio su mere presunzioni, stante l'equivocità degli elementi indiziari agli atti. Invero, quanto al capo 18, si rileva che manca nelle ordinanze dei Giudici di merito qualunque dato da cui desumere quale condotta penalmente rilevante sia concretamente ascrivibile al ricorrente posto che al di là del dato emerso dalla videosorveglianza dell'autocarrozzeria del Marigliano, relativo alla presenza dell'autovettura dell'Aiello - in relazione al quale l'ordinanza custodiale afferma che sia altamente probabile che nella circostanza il ricorrente abbia avvisato Marigliano della presenza della Polizia Giudiziaria e che, per l'effetto, lo stesso Marigliano ha spostano l'incontro con Caravetta - il successivo monitoraggio dei rapporti tra Marigliano e Aiello, da un lato, e Caravetta dall'altro, non ha evidenziato alcun interessamento dell'Aiello alla cessione contestata al capo 18.
Analoghe considerazioni vengono svolte con riferimento al capo 19 in relazione al quale, rileva il ricorrente, l'unica conversazione intercorsa tra questo e Pezzi, è chiaramente riferibile alle "patate" per la cui produzione è noto l'altopiano silano. Si segnala, inoltre, che non risulta alcun sequestro di droga a carico clell'Aiello e che, nonostante le intercettazioni e i numerosi servizi di osservazione svolti, lo stesso non ha mai fatto riferimento a termini sintomatici dell'acquisto o della vendita di una quantità di sostanza stupefacente né risulta mai la sua presenza nei luoghi ove sarebbe avvenuto il presunto acquisto.
Infine, quanto al capo 21, si segnala che l'unico elemento a carico di Aiello attiene alla sua mera presenza, in un'unica circostanza, quale accompagnatore di Marigliano, suo amico di lunga data; l'Aiello, tuttavia, non risulta presente presso lo svincolo autostradale di Tarsia, luogo concordato per la cessione tra Marigliano e Caravetta. 2.2 Con il terzo motivo si deducono vizi di violazione di legge e di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, fondato su dati, quale la disponibilità in capo al ricorrente di notevoli quantità di sostanze stupefacenti e la gestione di una rete di acquirenti/consumatori, che non hanno trovato riscontro nel compendio probatorio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte.
2. Va, innanzitutto, ribadito il principio di diritto reiteratamente espresso in sede di legittimità, secondo cui, allorché sia denunciato con ricorso per cassazione il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indaoato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.
U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828), dovendo qualificarsi inammissibile il motivo che si risolva nella censura di non aver preso in esame alcuni o tutti i singoli elementi risultanti in atti. In tema di impugnazione delle misure cautelari personali„ il ricorso per cassazione è, dunque, ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero !a manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, restando, invece, escluso dai perimetro del giudizio di legittimità ii controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976) o che, comunque, attengono alla ricostruzione dei fatti (Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884).
3. Ciò premesso, i primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono generici, aspecifici, versati in fatto e di carattere meramente confutativo. L'ordinanza impugnata, infatti, con motivazione adeguata, con la quale il ricorrente omette ogni confronto critico, ha argomentato in termini non manifestamente illogici in ordine alla sussistenza del quadro indiziario relativo ai reati di cui ai capi 18, 19 e 21. In particolare, il Tribunale ha considerato le risuitanze delle conversazioni intercettate ed i riscontri emersi dai sistemi di rilevazione GPS dei percorsi effettuati. Quanto al capo 18, dalla ricostruzione contenuta nell'ordinanza impugnata, non specificamente contestata dal ricorrente, risulta quanto segue:
1) dopo la telefonata tra Marigliano e Caravetta in cui il primo lo avvisava che lo avrebbe raggiunto ne! pomeriggio per consegnargli i «documenti», Marigliano chiamava Aiello e, facendo riferimento al fatto di dover portare una «carta», concordava l'orario in cui vedersi per recarsi insieme a Corigliano;
2) il successivo incontro tra Marigliano, Aielio e Angelo Caravetta il quale, infine, contattava Cimino per consegnargli la sostanza da piazzare sui mercato. Anche con riferimento ai capi 19 e 21, entrambi concernenti l'illecito acquisto della sostanza stupefacente da Pezzi, secondo le due alternative versioni prospettate dal Tribunale, il ricorrente, unitamente a Marieliano, ha fornito un contributo, operando quali intermediari tra Pezzi e Caravetta ovvero quali "soci" di quest'ultimo nell'acquisto della sostanza stupefacente da destinare alla cessione a terzi. Sono state, a tal fine, considerate le conversazioni intercettate e i riscontri dei sistemi di rilevazione GPS, da cui sono emersi:
1) una prima fase connotata dalle trattative relativa all'approvvigionamento della marijuana (si vedano, a tal fine, le conversazioni riportate a pagina 20 e 21 dell'ordinanza) cui parteciparono, in prima battuta, Caravetta e Cimino, e, successivamente, anche Marigliano e Aiello;
2) la consegna da parte di Pezzi della sostanza stupefacente, in due tranches, a Marigliano ed Aiello. Quanto alla prima trance (capo 19), il Tribunale ha posto l'accento, quanto al ruolo di Marigliano e Aiello, sulle conversazioni tra Marigliano e Pezzi e tra quest'ultimo e Aiello, in quanto connotate dall'utilizzo di un linguaggio convenzionale in cui si faceva riferimento, in un caso, alla consegna di documenti per «radiografie» e, nell'altro, alla consegna di «patate», termini che, alla luce di una lettura complessiva del compendio captativo, il Tribunale ha non illogicamente interpretato come criptici riferimenti alla sostanza stupefacente.
Ritiene, pertanto, il Collegio che la censura formulata dal ricorrente, volta a sollecitare una interpretazione "letterale" del termine «patate» impiegato nella conversazione con Pezzi, oltre ad essere interamente in fatto, non è consentita in questa Sede alla luce del principio di diritto, affermato dalle Sezioni Unite, qui ribadito, secondo il quale, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.
U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). Sempre in relazione al capo 19, l'ordinanza impugnata ha considerato anche la successiva consegna della droga da parte di Aiello a Caravetta, desunta anche da una conversazione intercorsa tra i due. In relazione a tale ultima fase, peraltro, il ricorrente non ha formulato alcuna censura. Quanto alla seconda tranche (capo 21), il Tribunale ha posto l'accento sul contenuto della conversazione intercorsa il 5 ottobre 2020 tra Pezzi e Marigliano in cui i due, attraverso un linguaggio convenzionale, anche in questo caso interpretato in termini non illogici - peraltro, non specificamente censurati dai ricorrente - si riferivano alla consegna della sostanza stupefacente, consegna che avveniva materialmente il giorno successivo alla presenza anche di Aiello.
Osserva, al riguardo, il Collegio che il ricorrente non ha formulato alcuna specifica contestazione in merito alla sua presenza al momento della consegna della droga, limitandosi ad imputare genericamente detta presenza al rapporto di amicizia con Marigliano. Priva di rilievo è, infine, l'assenza del ricorrente alla successiva consegna della droga a Caravetta, materialmente eseguita da Mariglano, in quanto, sulla base di una valutazione complessiva della trama argomentativa dell'ordinanza impugnata, non appare idonea a disarticolare il giuciizio di gravità indiziaria formulato dal Tribunaie. 3.11 terzo motivo è generico ed aspecifico, avendo il Tribunale, con motivazione adeguata ed immune da vizi logici o giuridici, confermato il giudizio prognostico relativo alla reiterazione di delitti della stessa specie di quelli per cui si procede ponendo l'accento, in particolare, sulle specifiche circostanze e modalità di svolgimento dei fatti oltre che sulla elevata spregiudicatezza dimostrata dal ricorrente I; cui ruolo, una volta esclusa la sussistenza della gravità indiziaria aelativa alla sua partecipazione all'associazione di cui al capo 15, è stato, tuttavia, valutato ai fini del giudizio di adeguatezza della misura cautelare meno afflittiva rispetto a quella applicata con l'ordinanza genetica.
4. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di