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Ordinanza — n. 3359/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to post-settlement filing and lack of manifest error in legal qualification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3359/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Vincenzo Santomauro inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the trial court failed to adequately evaluate the facts or the legal qualification of his actions. The court rejected this, noting that filing a cassation appeal after a settlement agreement precludes claims of non-prosecution, and the alleged error in legal qualification did not constitute a manifest error under established jurisprudence.

Regesto Legislator

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Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after a settlement agreement is inadmissible for claiming non-prosecution, and appeals based on alleged errors in legal qualification are limited to manifest errors that are immediately obvious and devoid of any room for opinion.

Parole chiave

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post-settlement appeal non-prosecution claim manifest error standard legal qualification error inadmissible cassation appeal evasione all'obbligo di contribuzione uscita illegale dal paese errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Asti applicava a Vincenzo Santomauro la pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile, dovendosi rilevare che, a seguito del recepimento dell'accordo delle parti, non è consentito dedurre con ricorso in cassazione l'omesso proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Deve, altresì, richiamarsi la consolidata giurisprudenza secondo cui la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 385 cod.pen
Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Asti applicava a Vincenzo Santomauro la pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.pen.
art. 129 cod.proc.pen
Il ricorso è inammissibile, dovendosi rilevare che, a seguito del recepimento dell'accordo delle parti, non è consentito dedurre con ricorso in cassazione l'omesso proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez.4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Santomauro Vincenzo, nato a Bra il 2/10/1994 avverso la sentenza del 23/1/2023 emessa dal Tribunale di Asti visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Asti applicava a Vincenzo Santomauro la pena di mesi otto di reclusione, in relazione al reato di cui all'art. 385 cod.pen.

2. Nell'interesse defricorrenteè stato formulato un unico motivo per violazione di legge e mancanza di motivazione, sul presupposto che il giudice non avrebbe adeguatamente valutato la sussistenza del fatto, né le ragioni sottese alla qualificazione giuridica del fatto.

3. Il ricorso è inammissibile, dovendosi rilevare che, a seguito del recepimento dell'accordo delle parti, non è consentito dedurre con ricorso in cassazione l'omesso proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen. Deve, altresì, richiamarsi la consolidata giurisprudenza secondo cui la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore •dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez.4, n. 13749 del 23/3/2022, Gamal, Rv. 283023).

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023