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Ordinanza — n. 3352/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to inconsistent request for leniency after settlement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 3352/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible de plano because it relied on arguments incompatible with the already agreed-upon sanctioning treatment. The appellant, Dahir Said, sought specific mitigating circumstances and a reduced penalty despite having previously consented to the final settlement. The court ruled that such a request presupposes a new consensus on punishment, which contradicts the established agreement and thus lacks admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal challenging a settlement agreement is inadmissible if it requests a modification of the agreed penalty, as this presupposes a new consent inconsistent with the finalization of the sanctioning procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeal settlement agreement mitigating circumstances sanctioning treatment de plano dismissal penalty reduction procedural inconsistency modifica della sentenza

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.
Art. 361 c.p.p.
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Testo completo

seguente: ORDINANZA sui ricorso proposto da Dahir Said, nato in Marocco il 01.01.1974 avverso la sentenza del 28/02/2023 emessa dal Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Lodi; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Di Geronimo OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non deducibili afferenti al trattamento sanzionatorio e all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche, dunque su argomenti incompatibili con l'avvenuto concordato sanzìonatorìo, cioè su una richiesta dì applicazione di pena proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento punitivo, non inficiato da illegalità nella determinazione della pena base e applicazione delle circostanze.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il PréSi