Cassation order converts prosecutor's appeal on non-punishment grounds into appeal for trial on merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation converted the Prosecutor General's appeal against a non-punishment ruling into a full appeal for trial on merits. The prosecutor argued that the lower court erred in applying the non-punishment provision despite the defendant's specific recidivism and habitual criminal conduct. The court rejected the direct challenge to the law, ruling instead that the appeal must be heard on the merits by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.; Art. 569, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal challenging the motivation of a judgment must be converted into an appeal for trial on merits and cannot be decided directly on the merits by the Court of Cassation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso Corte d'appello di Ancona nel procedimento a carico di Tagliente Salvatore, nato a Brindisi il 01/01/1962 avverso la sentenza del 16/02/2023 del Tribunale di Pesaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Antonio Costantini; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Elisabetta Ceniccola, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore di Tagliente Salvatore, avv. Carlo Carmine Gervasi, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Procuratore generale di Ancona impugna la sentenza del Tribunale di Pesaro che ha dichiarato non punibile Salvatore Tagliente ex art. 131-bis cod. pen. in ordine al delitto di evasione ex art. 385 cod. pen. in quanto, sottoposto a regime di detenzione domiciliare, si allontanava senza autorizzazione dall'abitazione al di fuori degli orari e delle modalità prescritte dal Tribunale di Sorveglianza; fatti commessi in Pesaro il 22 febbraio 2020, in ordine ai quali veniva contestata la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. Il Tribunale di Pesaro ha ritenuto sussistente il fatto di reato ma, pur dando atto della contestata recidiva e della sussistenza di reati della stessa indole, ha valorizzato il contenuto del provvedimento del Tribunale di Sorveglianza di Ancona (da cui emergeva che nei quattordici anni di regime extra-murario l'imputato non avesse mai ripreso i rapporti con la criminalità organizzata, costituendo, inoltre, le precarie condizioni di salute ragione alla base della riduzione della libertà personale, motivo tale da ridurre il rischio di recidiva) e, anche per la breve distanza dall'abitazione per fatti verosimilmente riconducibili a motivi di salute, riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.
2. Avverso la citata decisione il Procuratore ricorrente deduce vizi di motivazione e violazione dell'art. 131-bis cod. pen.. Il ricorrente osserva che l'esito del giudizio risulta in conflitto con la norma di cui all'art. 131-bis cod. pen. in quanto la contestata recidiva reiterata specifica infraquinquennale, in uno alla presenza di precedenti penali della stessa indole, circostanza evidenziata in sentenza, avrebbe dovuto far escludere la applicazione della citata causa di non punibilità, costituendo motivo ostativo la sussistenza del requisito dell'abitualità della condotta.
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e di Tagliente Salvatore hanno depositato le conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere convertito in appello.
2. Si rammenta che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizi di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto "per saltum" e, se proposto, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834; Sez. 6, n. 26350 del 31/05/2007, Csollany,Rv. 236860). Ed invero, il Procuratore generale ricorrente deduce sia la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. quanto ad erronea applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., ma anche l'illogicità e contraddittorietà della motivazione come ben messo in evidenza nello stesso titolo del ricorso e nella formulazione della richiesta finale (penultimo capoverso secondo foglio del ricorso) nella parte in cui rivolge censure alla lacunosa sentenza là dove non sarebbe stata adeguatamente apprezzato il profilo personologico del ricorrente e la consistenza dell'offensività del fatto di reato.
3. Per quanto sopra rilevato, sussistono i presupposti per operare la qualificazione del ricorso in appello ex art. 568, comma 5, secondo periodo, cod. proc. pen. con invio degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di merito.
P.Q.M.
Converte il ricorso in appello e dispone la trasmissione degli atti alla Corte