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Sentenza — n. 2769/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls preventive seizure order due to lack of asset comparison regarding confiscation risk.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2769/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Court of Cosenza's order confirming a preventive seizure of funds against Marilena Romio. Romio argued the lower court ignored her substantial pharmacy profits, violating the requirement to compare the seized amount against her total assets for confiscation cases. The court ruled that the lower court's failure to assess her financial capacity rendered the seizure order legally defective and insufficiently motivated.

Regesto Legislator

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Art. 240 c.p.; Art. 240-bis c.p.: When applying preventive seizure for confiscation, the court must compare the seized amount with the suspect's total assets to assess the risk of dissipation, unlike in impeditive seizures where asset size is irrelevant.

Parole chiave

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preventive seizure confiscation asset comparison requirement risk of dissipation financial capacity assessment defective motivation order contraffazione carattere economico di medicamenti inchiesta per reati di droga

Disposizioni normative citate

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Art. 240 c.p.
AA,A, Non conduce a differen~mento interpretativo, di cui vi è richiamo nel provvedimento impugnato, secondo il quale la esistenza del periculum in mora quale presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod.
Art. 240-bis c.p.
AA,A, Non conduce a differen~mento interpretativo, di cui vi è richiamo nel provvedimento impugnato, secondo il quale la esistenza del periculum in mora quale presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
art. 240 cod. pen
AA,A, Non conduce a differen~mento interpretativo, di cui vi è richiamo nel provvedimento impugnato, secondo il quale la esistenza del periculum in mora quale presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni
Sez. 5, n. 11247 del 07/02/2008, Arletti
Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Romio Marilena, nata a Corigliano Calabro il 25/06/1957 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del Tribunale di Cosenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza sopra indicata il Tribunale di Cosenza, decidendo, quale giudice del riesame in sede di rinvio dall'annullamento disposto dalla Cassazione con la sentenza del 3 maggio 2023, confermava il decreto del 4 novembre 2022 con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari aveva disposto l'applicazione della misura cautelare del sequestro preventivo della somma di euro 9.508,47 nei confronti di Marilena Romio, sottoposta ad indagini in relazione ai reati di partecipazione ad associazione per delinquere e di concorso nella commissione di plurime truffe ai danni dello Stato e di falsi in certificazione: in particolare, alla prevenuta era stato addebitato di avere, nella qualità di farmacista e titolare dell'omonima farmacia, organizzato le attività di un'associazione per delinquere dedita alla consumazione di un numero indeterminato di truffe ai danni del servizio sanitario nazionale attuato mediante l'emissione di false ricette mediche utilizzate presso la suddetta farmacia per l'acquisto di farmaci che venivaloi smaltiti nella spazzatura, ricette impiegate per ottenere il pagamento del relativo corrispettivo da parte di quel servizio.

2. Avverso tale ordinanza ha presentato ricorso Marilena Romio, con atto sottoscritto dal suo difensore, la quale ha tim dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione, per assenza o apparenza, per avere il Tribunale di Cosenza illegittimamente integrato la motivazione dell'originario decreto applicativo della misura reale, assente nella indicazion,t delle ragioni dell'asserito periculum in mora; nonché per avere il Tribunale omesso di considerare che la somma di denaro oggetto del sequestro era irrisoria rispetto al reddito prodotto nell'ultimo anno dalla farmacia della indagata, tanto da rendere ingiustificata l'apprensione anticipata del profitto: circostanza, questa, già segnalata con il precedente ricorso accolto dalla Cassazione, sulla quale era mancata una valutazione da parte del giudice di rinvio, che aveva così omesso di spiegare quale era il rischio che quella somma potesse andare dispersa fino al momento finale del giudizio.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni (da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5-duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, e modificato dall'art. 11, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 214).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Marilena Ronnio va accolto per le ragioni di seguito precisate.2. Nell'annullare la precedente ordinanza adottata dal Tribunale di Cosenza in sede di riesame del provvedimento applicativo della misura del sequestro preventivo disposto nei riguardi dell'odierna ricorrente, la Cassazione aveva censurato la decisione osservando come la stessa non avesse "assolutamente motivato sul requisito del periculum in mora, cioè su uno dei due requisiti richiesti per l'applicazione di quella misura cautelare reale".

In tal modo, l'ordinanza annullata si era posta in contrasto con il principio cristallizzato nella giurisprudenza di legittimità per il quale il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art.240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, cioè delle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato (in questo senso Sez.

U , n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848). Nella sentenza rescindente la Cassazione aveva, dunque, dAmandato un nuovo giudizio sul punto, non avendo il Tribunale di riesame neppure "risposto alle deduzioni difensive" che al riguardo erano state formulate. Nella nuova ordinanza adottata in sede rescissoria, il vincolo decisionale demandato dalla Suprema Corte non è stato rispettato, non avendo il Tribunale di Cosenza neppure fatto cenno alla questione - che la difesa aveva posto a fondamento del proprio atto di impugnazione - del rapporto tra le capacità reddituali e finanziarie complessive della indagata e l'entità della somma di denaro che, all'esito del giudizio, potrebbe essere confiscata e di cui, con la richiesta di sequestro preventivo, era stata chiesta una ablazione anticipata.

Il Tribunale calabrese, infatti, si è impegnato a sostenere che il rischio di dispersione della somma di denaro confiscabile sarebbe desumibile dai fatti accertati, dimostrativi della particolare spregiudicatezza dimostrata dagli indagati che, pur sapendo di poter essere scoperti, avevano callidamente proseguito nell'attuazione dei loro propositi delittuosi, affinando le tecniche e modalità di azione anche allo scopo "di allargare il giro di affari illeciti". Il Tribunale ha, invece, omesso di considerare la relazione tra la natura e la consistenza qualitativa del profitto confiscabile, e la natura e la consistenza qualitativa del patrimonio destinato ad essere attinto dal vincolo: profilo sul quale il patrocinatore dell'odierna ricorrente aveva posto l'accento e che aveva trovato una positiva valutazione da parte della Cassazione.

In tale ottica, la motivazione della ordinanza impugnata risulta gravemente deficitaria, tenuto conto che, pur senza farne derivare alcun automatismo decisorio, quando il vincolo reale derivante dall'applicazione della misura del sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve avere ad oggetto una somma di denaro, "la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione nel giudizio in esame" (così Sez. 3, n. 31025 del 06/04/2023, Benzoni, in motivazione): ciò a differenza di quanto accade nel caso di sequestro preventivo disposto a fini impeditivi per la cui applicazione è, invece, irrilevante la valutazione della consistenza del patrimonio del soggetto indagato (in questo senso, tra le altre, Sez. 5, n. 11247 del 07/02/2008, Arletti, Rv. 239471).

AA,A, Non conduce a differen~mento interpretativo, di cui vi è richiamo nel provvedimento impugnato, secondo il quale la esistenza del periculum in mora quale presupposto di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 240 cod. pen. può essere desunta alternativamente tanto da elementi oggettivi, attinenti alla consistenza quantitativa o alla natura e composizione qualitativa dei beni attinti dal vincolo, quanto da elementi soggettivi, relativi al comportamento dell'onerato, che lascino fondatamente temere il compimento di atti dispositivi comportanti il depauperamento del suo patrimonio (così in Sez. 3, n. 44874 del 11/10/2022, Fricano, Rv. 283769).

Tale regula iuris, infatti, è stata enunciata dalla Cassazione con riferimento ad una fattispecie nella quale la legittimità dell'applicazione della misura cautelare reale era stata giustificata con il richiamo all'accertato comportamento dell'indagato che, amministratore di una società, si era dimostrato avere la sola personale disponibilità di un bene altamente fungibile, qual è il denaro, a fronte delle elevata consistenza qualitativa del profitto confiscabile, ammontante in quel caso ad altre 250 mila euro: dunque, principio formulato appunto sulla base di una valutazione comparativa - quella tra consistenza quantitativa del profitto confiscabile e consistenza quantitativa e qualitativa delle capacità finanziarie dell'interessato, che, in quella fattispecie, aveva condotto correttamente i giudici di merito a ritenere non inverosimile il compimento da parte del prevenuto di atti di depauperamento del proprio patrimonio - che nel caso della Romio è del tutto mancata.

3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Cosenza che, nel nuovo giudizio, si atterrà all'indicato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di C