Italian Court dismisses extradition appeal claiming violation of domestic law and ECHR Article 6 regarding detention conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to manifest unfoundedness. The appellant argued that extradition violated domestic procedural law because he is an Italian national with pending proceedings and family ties, and that the appellate court failed to verify detention conditions under the ECHR. The court rejected these claims, noting the extradition was for procedural purposes without a final foreign judgment, and the appellant provided no evidence of systemic detention issues in Bosnia-Erzegovans.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 730 cod. proc. pen.; Art. 6 CEDU: The Court of Cassation holds that an extradition request for procedural purposes precludes execution of a foreign judgment, and mere assertions of detention risks without evidence of systemic violations do not justify halting extradition proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sulejmanovic Sinnba, nato a Roma il 2/3/2000 avverso l'ordinanza del 19/9/2023 emessa dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Paolo Di Geronimo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale9Ivia Salvadori, che ha chiesto di dichiarare il ricorso inammissibile; lette le conclusioni dell'avvocato Amalia Capalbo, la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di appello di Roma, pronunciando in sede di rinvio, dichiarava la sussistenza delle condizioni per l'estradizione di Simba Sulejnnanovic, richiesta dal Governo della Repubblica di Bosnia Erzegovina, per il reato di furto aggravato. La sentenza impugnata veniva pronunciata a seguito dell'annullamento del primo giudizio, conseguente all'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'estradando.
2. Avverso tale ordinanza, il ricorrente ha formulato due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge in relazione all'art. 730 cod. proc. pen. La Corte aveva disposto la consegna pur in presenza di richiesta difensiva volta al riconoscimento della sentenza straniera, non considerando che Sulejmanovic è nato in Italia, ove ha altri procedimenti pendenti, ha tre figli in tenera età e vive con la compagna, disponendo di stabile dimora a Roma. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 6 C.E.D.U., avendo la Corte di appello omesso di verificare le condizioni di detenzione cui il ricorrente sarà sottoposto.
3. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte di appello ha ritenuto di escludere la possibilità di addivenire al riconoscimento della sentenza di condanna emessa all'estero evidenziando come, nel caso di specie, l'estradizione sia stata richiesta Ck; fini processuali. Ne consegue che, difettando una sentenza definitiva da porre in esecuzione, in alcun caso l'estradando potrebbe chiedere la sua esecuzione in Italia quale alternativa alla consegna allo Stato richiedente.
3. Il secondo motivo di ricorso, concernente l'accertamento delle condizioni di detenzione, è stato correttamente disatteso dalla Corte di appello, evidenziando come il ricorrente si sia limitato alla mera deduzione del rischio di sottoposizione ad un trattamento inumano o degradante, senza fornire alcun elemento idoneo a giustificare la richiesta di informazioni aggiuntive allo Stato richiedente. Peraltro, deve rilevarsi come questa Corte abbia già avuto modo di affermare che, nei confronti della Bosnia, non risulta una situazione di generale e sistemica lesione dei diritti individuali nel sistema detentivo (Sez.6, n. 45476 del 15/9/2015, Karic, Rv. 265455).4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp.att. cod. proc. pen. Così deciso il 19 dicembre 2023 Il Consiglie