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Sentenza — n. 2761/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against bail substitution due to lack of specific facts and legal grounds.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2761/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the request to substitute custodial detention with electronic monitoring. The appellant argued that the lower court ignored his stable residence in Italy and failed to justify the bail measure's proportionality. The court ruled that the appeal lacked specific factual allegations regarding new evidence and was merely a request for a different evaluation of existing facts, which is not permitted under Article 719 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 719 cod. proc. pen.; The appeal against bail substitution measures is inadmissible if it merely requests a different evaluation of existing facts without alleging new evidence capable of modifying the evidentiary framework or affecting the need for the precautionary measure.

Parole chiave

Generato dall'IA
bail substitution custodial detention electronic monitoring fleeing risk inadmissible appeal proportionality Code of Criminal Procedure braccialetto elettronico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 275 bis cod. proc. pen.
violazione di legge, per avere la Corte di appello ritenuto idonea la misura degli arresti domiciliari, subordinata alla disponibilità dello strumento di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen., senza motivare in relazione all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura; 3.3.
Art. 719 cod. proc. pen.
L'art. 719 cod. proc. pen., infatti, ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge, rendendo, pertanto, inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione (Sez.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 275 bis cod. proc. pen
violazione di legge, per avere la Corte di appello ritenuto idonea la misura degli arresti domiciliari, subordinata alla disponibilità dello strumento di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen., senza motivare in relazione all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura; 3.3.
art. 719 cod. proc. pen
L'art. 719 cod. proc. pen., infatti, ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge, rendendo, pertanto, inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito
Sez. 3, n. 43112 del 7/04/2015, C.
Sez. 3, n. 43112 del 7/04/2015, C., Rv.
Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci
265569 - 01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv.
Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev Bogomil
Sez. 6, 25/06/2009, M.
282256 - 01; Sez. 6, 25/06/2009, M., Rv.
Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh
244535 - 01; Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv.
Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro
217712 - 01; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv.
Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186
pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Castorina Salvatore, nato a Catania il 5/11/1974 avverso l'ordinanza del 21/9/2023 della Corte di appello di Genova visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di dichiarare l'inammissibilità del ricorso; udito l'avv. Dante Igor, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 21 settembre 2023 la Corte di appello di Genova ha sostituito nei confronti di Salvatore Castorina la misura della custodia in carcere con quella degli arresti dorniciliari presso l'abitazione della sorella a condizione che fosse disponibile lo strumento di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen.; conseguentemente ha subordinato l'esecuzione dell'ordinanza e la traduzione dell'arrestato presso il luogo degli arresti domiciliari alla preventiva conferma da parte della Polizia giudiziaria, competente per territorio, della disponibilità dello strumento di controllo.

2. Salvatore Castorina era stato tratto in arresto il 12 settembre 2023 in esecuzione del mandato di arresto numero 184, emesso il 25 luglio 2023 dalla Corte di prima istanza di Gjirokastra (Albania) per violazione della legge fiscale sulla disciplina dell'Iva.

3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 3.1. violazione di legge, per avere la menzionata Corte desunto la sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di fuga dalla gravità del titolo di reato, per cui si procede, e dalle concrete disponibilità economiche e logistiche del ricorrente, così ponendosi in contrasto con l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, che esige che la valutazione sul pericolo di fuga poggi su elementi strettamente legati alla realtà di fatto.

La Corte territoriale avrebbe trascurato elementi obiettivi, quali la stabile dimora e la residenza del ricorrente in Italia, costituente centro dei suoi interessi ed affari economici; 3.2. violazione di legge, per avere la Corte di appello ritenuto idonea la misura degli arresti domiciliari, subordinata alla disponibilità dello strumento di controllo elettronico ex art. 275 bis cod. proc. pen., senza motivare in relazione all'adeguatezza e alla proporzionalità della misura; 3.3. erronea applicazione della legge, per avere il Collegio di appello subordinato l'esecuzione della misura alla disponibilità del dispositivo elettronico, senza previamente verificarne la disponibilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è, in parte, privo di specificità e, in parte, non consentito. 2.1 Secondo il costante orientamento di questa Corte, la decisione del giudice sull'appello avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca di una misura cautelare è vincolata, oltre che dall'effetto devolutivo proprio di questo tipo di impugnazione, per cui la sua cognizione non può superare i confini tracciati dai motivi, anche dalla natura del provvedimento impugnato, che è del tutto autonomo rispetto all'ordinanza impositiva della misura. Il giudice, pertanto, non deve riesaminare se sussistano le condizioni di applicabilità della misura ma deve solo stabilire se il provvedimento gravato sia immune da violazioni di legge e adeguatamente motivato in relazione all'eventuale allegazione di fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio o ad influire sull'esigenza della misura cautelare, fermo restando il dovere, in ogni caso, e cioè anche indipendentemente da qualsiasi sollecitazione dell'interessato, di revocare immediatamente la misura allorché ne siano venute meno le menzionate condizioni (Sez. 6, n. 45826 del 27/10/2021, D'Ippolito, Rv. 282292 - 01;

Sez. 3, n. 43112 del 7/04/2015, C., Rv. 265569 - 01; Sez. 2, n. 1134 del 22/02/1995, Martucci, Rv. 201863 - 01). 2.2. Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato se nell'istanza di revoca avesse dedotto fatti nuovi e, in caso positivo, quali essi fossero. Del resto, neppure in questa sede il medesimo ricorrente ha dedotto fatti nuovi, idonei ad influire sull'esigenza della misura cautelare, con la conseguenza che il motivo, con cui è stata contestata la sussistenza del pericolo di fuga, difetta di specificità. 2.3. Deve poi rilevarsi che, laddove ha censurato la valutazione compiuta dalla Corte di appello in ordine al pericolo di fuga, il ricorrente ha sollecitato un diverso apprezzamento del materiale probatorio e delle ragioni logiche che hanno fondato la decisione impugnata.

Ciò non è consentito. L'art. 719 cod. proc. pen., infatti, ammette il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti in tema di revoca o di sostituzione dei provvedimenti cautelari strumentali all'estradizione solo per violazione di legge, rendendo, pertanto, inammissibile il ricorso proposto per vizio di motivazione (Sez. 6, n. 40298 del 20/10/2021, Georgiev Bogomil, Rv. 282256 - 01; Sez. 6, 25/06/2009, M., Rv. 244535 - 01; Sez. 6, n. 3136 del 7/07/2000, Salmanzadeh, Rv. 217712 - 01; Sez. 6, n. 1734 del 10/5/1999, Romeiro, Rv. 214753 - 01).

3. Il secondo motivo è privo di specificità. La Corte territoriale ha adeguatamente argomentato sull'adeguatezza e proporzionalità della misura, avendo fatto riferimento al pericolo di fuga, rimasto immutato rispetto alla valutazione formulata nel provvedimento impositivo della misura cautelare. Le doglianze del ricorrente, quindi, non si confrontano con il provvedimento impugnato, che, a differenza di quanto censurato, ha spiegato le ragioni della scelta della misura applicata.4. Anche il terzo motivo è privo di specificità. Il ricorrente neppure indica se l'ordinanza impugnata sia stata eseguita o se, in difetto dello strumento di controllo elettronico, la sostituzione della misura, disposta dalla Corte di appello, non sia avvenuta. Ne discende che non è dato comprendere neanche se sussista un interesse concreto del medesimo ricorrente a sollevare la questione dell'asserita omessa verifica preventiva, da parte della Corte di appello, della disponibilità del braccialetto elettronico.

5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - non sussistendo ragioni di esonero (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma di euro tremila, equitativamente determinata, in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma