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Ordinanza — n. 2755/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it challenged guilt rather than legal qualification or penalty.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's complaints focused on the absence of objective elements and intent, rather than permissible grounds. The appellant argued the legal qualification was erroneous and that the crime lacked essential elements, while the prosecution contended the appeal violated statutory limits. The court ruled that such challenges to the factual basis of guilt fall outside the narrow scope of admissible cassation grounds, resulting in dismissal and costs.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it challenges the factual determination of guilt rather than the legal qualification of the act, the correlation between the request and the judgment, or the legality of the penalty.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal qualification error absence of criminal intent procedural criminal law Cassa delle ammende istanza di revisione penale ritiro della querela penale permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAKRIMI KHALID nato il 24/12/1987 avverso la sentenza del 28/03/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANOletti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI. ,/

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Lakrimi, con atto del proprio difensore e procuratore speciale, ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444, cod. proc. pen., gli ha applicato su richiesta la pena per i delitti di cui agli artt. 337, 582, 585, cod. pen.. Egli denuncia, in tesi, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, lamentando, tuttavia; sostanzialmente l'assenza tanto dell'elemento oggettivo del reato, quanto_ del dolo.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 606, comma 3, poiché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Dispone, infatti, l'art. 448, comma 2-bis, stesso codice, che «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Risulta di solare evidenza, dunque, che le doglianze rassegnate dal ricorrente non rientrino in nessuna delle suddette ipotesi tipiche, attingendo piuttosto il profilo della colpevolezza.

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle O spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle cv o 7: ammende. C",.1 Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2023