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Ordinanza — n. 2752/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because preliminary hearing order is not directly appealable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2752/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the preliminary hearing order rejecting the defense's request for a postponement is not directly appealable. The appellant argued the order was invalid due to lack of formal notice and absence from the official record, relying on audio recordings. The court ruled that such illegality must be raised only when challenging the final judgment or the decree establishing the trial, not the preliminary procedural order itself.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.: A cassation appeal against a preliminary hearing order is inadmissible because the order is not directly appealable; any illegality must be raised by challenging the final judgment or the decree establishing the trial.

Parole chiave

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inadmissible appeal preliminary hearing order direct appealability defense postponement Cassation procedure impugnabilità della decisione di rinvio restituzione in pristino ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod.
Art. 591, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 591, comma 1, lett.
Art. 491, cod. proc. pen.
Art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da RUGGIERI ROSA MARIA nato a PALERMO il 03/10/1968 avverso l'ordinanza del 17/05/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CALTANISSETTAletti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere MARTINO ROSATI.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rosa Maria Ruggieri, con atto del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Caltanissetta ha respinto l'istanza di rinvio dell'udienza presentata dal suo difensore per termine a difesa e per concomitanti impegni professionali ulteriori. Il difensore ha depositato altresì memoria scritta, con la quale, oltre a ribadire ed argomentare ulteriormente i motivi di ricorso, rappresenta di non aver ricevuto avviso di fissazione dell'odierna udienza, nonché deduce l'inesistenza del provvedimento impugnato, in quanto non trascritto nel verbale d'udienza né allegato allo stesso, ma documentato soltanto mediante la fonoregistrazione dell'udienza.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., essendo il ricorso inammissibile, ai sensi del precedente art. 591, comma 1, lett. b), poiché proposto avverso provvedimento non impugnabile. L'eventuale illegittimità dell'ordinanza di rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza preliminare per impedimento del difensore può e deve essere fatta valere soltanto se e nei limiti in cui ridondi sulla validità del provvedimento che definisce l'udienza: impugnando quest'ultimo, qualora si tratti di una sentenza; ovvero, nel caso di decreto che dispone il giudizio, eccependo la nullità del medesimo dinanzi al giudice del dibattimento, nel termine di cui all'art. 491, cod. proc. pen..

3. L'inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente - ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen. - la condanna della proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta carenza di diligenza, va fissata in tremila euro.

P.Q.M.

i h r i e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle i n t e ammende. C t Così deciso in Roma, il 5 dicembre