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Sentenza — n. 2482/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses extradition appeal as inadmissible due to generic grounds and procedural restrictions on cassation appeals.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2482/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible for genericity and procedural violations. The appellant argued that double criminality was lacking due to missing public place elements and that time served in Italy should offset the Romanian sentence, but the court found these arguments either procedurally misplaced or factually unsupported. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.; Il ricorso per cassazione contro sentenze di consegna è ammissibile solo per vizi di legge, non per genericità o questioni di merito, e l'assenza di motivazione o fatti non documentati non giustifica l'ammissione.

Parole chiave

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extradition appeal genericity ground double criminality ne bis in idem procedural admissibility Cassazione Rome European arrest warrant allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.
10 del 2021 il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all'esito di procedura di consegna, originata da mandato di arresto europeo, è ammesso solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett.
Art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005
Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n.
Art. 18, legge n. 69 del 2005
Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
Art. 22, comma 5, legge n. 69/2005
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n.
art. 616 cod. proc. pen
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Rv. 270405
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Ghiuri Alexandru Catalin, nato il 04/09/1995 in Romania avverso la sentenza del 14/12/2023 della Corte di appello di Genova; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla Consigliera Paola Di Nicola Travaglini; sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha concluso chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova ha disposto la consegna, all'Autorità giudiziaria rumena, di Alexandru Catalin Ghiuri in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso il 28 novembre 2023 in relazione ai delitti di tentato omicidio, lesioni e danneggiamento commessi in It Bacau il 5 agosto 2018 ed il 18 agosto 2020 per i quali sono state emesse in Romania sentenze definitive di condanna. Nei confronti del ricorrente la Corte di appello il 13 dicembre 2023 ha convalidato l'arresto e applicato la misura cautelare della custodia in carcere.

2. Avverso la sentenza propone ricorso Alexandru Catalin Ghiuri, tramite il proprio difensore, deducendo, tre motivi. 2.1. Con il primo deduce violazione di legge e assenza di motivazione per carenza del requisito della doppia punibilità, ai sensi dell'art. 7, comma 1, legge n. 69 del 2005, in quanto la circostanza aggravatrice della commissione «in luogo pubblico» non è prevista dalla legge nazionale italiana e, in subordine, chiede che la pena, in caso di consegna, venga applicata per la fattispecie semplice anche attivando i poteri istruttori del giudice di legittimità. 2.2.

Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione del principio del ne bis in idem in assenza di garanzie circa la fungibilità della custodia cautelare scontata in Italia con la pena da espiare in Romania e, in subordine, chiede di disporre la consegna solo per la pena residua. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso deduce la violazione dell'art. 18-bis, comma 2, legge n. 69 del 2005, in quanto la Corte di appello non ha tenuto conto che Alexandru Catalin Ghiuri ha dichiarato di avere un fratello stabilmente inserito in Italia da molti anni e di essere egli stesso titolare di un'attività lavorativa a Busalla.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.11 ricorso è inammissibile per genericità.

2. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 10 del 2021 il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa all'esito di procedura di consegna, originata da mandato di arresto europeo, è ammesso solo per i motivi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen. e dunque per violazione di legge, non anche per vizi della motivazione e per questioni inerenti al merito. 2.1. Il primo motivo di ricorso, confusamente proposto, contesta il requisito della doppia incriminabilità che, al contrario, è soddisfatto visto che tutte le condotte illecite in relazione alle quali è stato emesso il mandato d'arresto europeo sono punibili come reato da entrambi gli ordinamenti, indipendentemente dalla qualificazione giuridica e dai singoli elementi costitutivi del reato (Sez. 6, n. 27483 del 29/05/2017, Rv. 270405). 2.2.

Il secondo motivo, non posto alla Corte distrettuale, si limita a denunciare la violazione del principio del ne bis in idem impropriamente posta in questa sede, anziché all'Autorità emittente, trattandosi di questione concernente la fungibilità della pena. 2.3. Anche il terzo motivo è generico in quanto la sentenza impugnata ha correttamente argomentato l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 18 della legge n. 69 del 2005, invocato dal ricorrente, alla luce sia delle dichiarazioni di questi di essere solo provvisoriamente sul territorio italiano, di risiedere in Romania e di essere privo di regolare attività lavorativa; sia della mancata documentazione circa la presenza di altri legami affettivi o di interessi in Italia.

A fronte di tale univoco quadro fattuale, che esclude un radicamento reale e non estemporaneo della persona nello Stato, si aggiunge il dato oggettivo della presenza di Ghiuri in Romania negli anni di commissione dei reati (2018 e 2020), senza che assuma carattere dirimente la generica dichiarazione, contenuta nel ricorso e non documentata, di avere un fratello stabilmente inserito nel nostro Paese e di essere egli stesso titolare di un'attività lavorativa a Busalla.

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente va condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/20