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Ordinanza — n. 2481/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian appeal dismissed as inadmissible due to late filing after judgment became final.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2481/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Stefek Patrik inadmissible because it was submitted on December 28, 2023, exceeding the statutory deadline. The appellant argued for a review of the lower court's decision regarding the execution of a European arrest warrant, but the court noted the judgment was deposited on December 19, 2023. Consequently, the five-day appeal period expired on December 27, 2023, rendering the late filing legally void.

Regesto Legislator

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Art. 22 of Law No. 69/2005; Art. 610, para. 5-bis of the Code of Criminal Procedure: An appeal filed after the expiration of the statutory period, calculated from the date of the judgment's deposit, is inadmissible regardless of the nature of the underlying decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal statutory deadline European arrest warrant judicial finality procedural time limit domanda d'asilo tardiva decorrenza del termine termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 22 of Law No. 69/2005
La sentenza è stata depositata in data 19 dicembre 2023, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni, tenuto conto dei festivi) il giorno 27 dicembre 2023 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n.
Art. 610, para. 5-bis of the Code of Criminal Procedure
L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod.
Art. 28 of D.Lgs. No. 10/2021
10, trattandosi di sentenza che ha deciso sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo pervenuto in epoca successiva all'entrata in vigore (20 febbraio 2021) della normativa che ha modificato il termine di impugnazione (ex art. 28 del citato decreto).
art. 616 cod. proc. pen
Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018
(Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv.
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018
Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da Stefek Patrik, nato il 13/05/1975 nella Repubblica Ceca avverso la sentenza del 17/12/2023 della Corte di appello di Palermo Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Silvia Giorgi OSSERVA Il ricorso presentato dal difensore di Patrik Stefek contro la sentenza della Corte di appello di Palermo emessa in data 17 dicembre 2023 è inammissibile per tardività essendo stato proposto - oltre il termine di legge - in data 28 dicembre 2023, dopo il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

La sentenza è stata depositata in data 19 dicembre 2023, con conseguente scadenza del termine utile per impugnare (5 giorni, tenuto conto dei festivi) il giorno 27 dicembre 2023 ex art. 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69 come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021 n. 10, trattandosi di sentenza che ha deciso sulla consegna in esecuzione di mandato di arresto europeo pervenuto in epoca successiva all'entrata in vigore (20 febbraio 2021) della normativa che ha modificato il termine di impugnazione (ex art. 28 del citato decreto). L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014;

Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Dalla inammissibilità del ricorso deriva, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma che risulta congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così de