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Sentenza — n. 2475/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding credibility of justice collaborator testimony despite inconsistencies.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2475/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected Salvatore Attardo's appeal against a detention order issued by the Naples Court of Review. Attardo argued that the evidence relied upon, specifically the statements of justice collaborator Umberto Schettino, lacked corroborating external facts and contained chronological contradictions regarding his alleged participation in the Contini clan. The court found the lower court's assessment valid because it systematically evaluated the subjective credibility of the declarant, the intrinsic reliability of the narrative, and the existence of external corroborating evidence, concluding that the testimony was sufficient to establish grave indications of guilt.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 416 bis cod. pen.: The Court of Cassation holds that a detention order based on the statements of a justice collaborator is valid if the trial court rigorously assesses the declarant's subjective credibility, the intrinsic reliability of the narrative, and the presence of external corroborating evidence, rejecting claims of contradiction where the collaborator's active contribution to the association is independently proven.

Parole chiave

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justice collaborator credibility detention order cassation clan participation evidence external corroboration requirement contradictory aggravating circumstances atti penali appartenenza a una banda crimine organizzato

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
In definitiva il ricorso deve essere rigettato e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Art. 416 bis cod. pen.
Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..
Art. 416 bis.1 cod. pen.
Con ordinanza del 18 luglio 2023 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha annullato «il provvedimento impugnato: in relazione al capo d); in relazione al capo p), previa esclusione della contestata aggravante ex art. 416 bis.1 cod.
Art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen.
La Cancelleria provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..
art. 416 bis cod. pen
Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen..
art. 616 cod. proc. pen
In definitiva il ricorso deve essere rigettato e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 16183 dell'1/2/2017, Fiore
"circolarità" probatoria, e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 2, n. 16183 dell'1/2/2017, Fiore, Rv.
Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco
269987 - 01; Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv.
Sez. 2, n. 20804/2012
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Attardo Salvatore, nato a Napoli il 14/4/1976 avverso l'ordinanza del 18/7/2023 del Tribunale di Napoli visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo di rigettare il ricorso; udito l'avv. Leopoldo Perone, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 18 luglio 2023 il Tribunale di Napoli, in parziale accoglimento dell'istanza di riesame, ha annullato «il provvedimento impugnato: in relazione al capo d); in relazione al capo p), previa esclusione della contestata aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen. per intervenuta prescrizione; in relazione ai capi i), I), m), n), o), q), r), s), t), u) limitatamente alla contestata circostanza aggravante ex art. 416 bis.1 cod. pen.».

2. Salvatore Attardo, con ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli il 31 maggio 2023, è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione a una serie di reati, tra cui quello di cui all'art. 416 bis cod. pen., per avere partecipato al clan Contini «mediante acquisizioni del gioco di azzardo nel quartiere Vasto - Arenaccia, nell'ambito del quale praticavano estorsioni, usure, abusivo esercizio di attività finanziaria».

3. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza con riferimento al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen.. Secondo il ricorrente, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, valorizzate dal Tribunale, sarebbero generiche e non corroborate da riscontri estrinseci di carattere individualizzante. In particolare, il collaboratore Mario Toller non avrebbe menzionato il ricorrente mentre le dichiarazioni di Umberto Schettino si arresterebbero al 2018.

Inoltre, i reati di cui ai capi b) e c) atterrebbero a fatti relativi al 2019 e l'ordinanza sarebbe contraddittoria per avere, da un lato, escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per i reati di costituzioni di imprese fittizie per l'emissione di false fatture, che costituivano, secondo il capo di imputazione provvisorio, una delle condotte attraverso cui si esplicava la condotta di adesione al clan Contini, e, per altro lato, ritenuto sussistente la partecipazione del ricorrente all'anzidetto sodalizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il Tribunale del riesame ha posto a base della ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente le dichiarazioni di Umberto Schettino, riscontrate non solo da quelle del collaboratore Mario Toller ma anche dalla commissione dei reati fine contestati. In particolare, il Tribunale, premessi i principi enunciati da questa Corte con la sentenza delle Sezioni unite n. 1653 del 21 ottobre 1992, ha sottolineato che, nella specie, ricorreva certamente la credibilità soggettiva di Umberto Schettino, posto che il dichiarante aveva descritto fatti del clan, a cui era appartenuto, senza che fossero emersi elementi della sua persona tali da far dubitare in ordine all'affidabilità delle sue propalazioni; peraltro, a rafforzare la credibilità del soggetto soccorreva il rilievo che egli, nel rievocare plurime vicende, aveva confessato a più riprese le sue dirette responsabilità penali: aspetto che ne aveva avvalorato ulteriormente le dichiarazioni.

Inoltre, Umberto Schettino era anche il padre della compagna del figlio del ricorrente, per cui era oggettivamente più arduo intravedere velleità di calunnia ai danni del consuocero. Secondo il Tribunale, poi, sussisteva anche il requisito oggettivo della consistenza e precisione della chiamata in correità. Il dichiarante aveva ammesso di aver fatto parte del clan Contini e si era soffermato lungamente sulla figura dell'associato Gaetano Attardo, con cui aveva sempre lavorato. Egli, inoltre, aveva menzionato come un sicuro affiliato del clan anche Salvatore Attardo, fratello di Gaetano.

Tanto aveva fatto non solo avendo dichiarato che Salvatore Attardo era un associato/ ma essendosi soffermato anche sulle vicende fattuali da cui si traeva sicura conferma del fatto che la sua valutazione sulla partecipazione al clan del ricorrente era fedele alla realtà. Secondo il collaboratore, infatti, Salvatore Attardo era coinvolto in plurime vicende di droga e gestione di armi a fianco del fratello Gaetano; gestiva con il fratello le bische clandestine di famiglia; versava con il fratello quote degli introiti al clan; teneva i contatti con altri sodali, andando con loro presso quelli in difficoltà e facendo regali per ingraziarsi la loro ulteriore fedeltà; forniva notizie riservate (attentati in corso di preparazione) a taluni membri del sodalizio, per evitare fatti di sangue; si muoveva autonomamente nel clan, pure se in rapporto di gerarchia con il fratello Gaetano.

Il Tribunale ha aggiunto che, ferma la dichiarazione del collaboratore Mario Toller, che già nel 2008 aveva riferito che entrambi i fratelli Attardo erano affiliati al clan Contini, l'attività camorristica di Salvatore Attardo era confermata sul piano logico dalla sua responsabilità in ordine reati contestatigli ai capi b) e c) della rubrica, ossia l'esercizio abusivo di attività finanziaria e la tentata estorsione nei confronti di Raiano.

3. Siffatta motivazione si integra con quella del provvedimento impositivo della misura, a cui il Tribunale del riesame ha fatto espresso riferimento, avendone condiviso le valutazioni. Secondo il costante orientamento di legittimità, infatti, in tema di misure cautelari, l'ordinanza del Tribunale del riesame, che conferma il provvedimento impositivo, recepisce, in tutto o in parte, il contenuto di tale provvedimento, così che l'ordinanza cautelare e il provvedimento confermativo di essa si integrano reciprocamente, con la conseguenza che eventuali carenze motivazionali di un provvedimento possono essere sanate con le argomentazioni addotte a sostegno dell'altro (Sez. 2, n. 774 del 28/11/2007, dep. 2008, Beato, Rv. 238903 - 01;

Sez. 6, n. 3678 del 17/11/1998, Panebianco, Rv. 212685 - 01). Nel caso in esame, giova ricordare che nell'ordinanza genetica si era evidenziato che le dichiarazioni di Umberto Schettino erano riscontrate non solo dalle dichiarazioni di Mario Toller ma anche da quelle di Patrizio Russo (che aveva riferito dell'attività di Salvatore Attardo relativa allo spaccio di sostanza stupefacente) e di Vincenzo Iuorio (da cui si poteva desumere che, se Salvatore Attardo gestiva il gioco d'azzardo e l'usura in quel contesto, lo doveva al fatto di essere un uomo del clan, che glielo consentiva: "in quelle zone dei Contini se non sei affiliato ai Contini o se non ti hanno messo loro non puoi fare traffici illeciti").

4. Alla luce di quanto precede deve rilevarsi che la motivazione, offerta dalle due anzidette ordinanze, sfugge ad ogni rilievo censorio. Contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, nei menzionati provvedimenti vi è una disamina delle dichiarazioni del collaboratore Umberto Schettino accurata e rispettosa dei principi elaborati in questa materia dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina, Rv. 255145 - 01), secondo cui il giudice è chiamato a verificare la sussistenza di tre requisiti:

1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali, quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni, che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;

2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni, rese in tempi diversi;

3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata, onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria, e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 2, n. 16183 dell'1/2/2017, Fiore, Rv. 269987 - 01; Sez. 1, n. 16792 del 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948 - 01). La giurisprudenza di questa Corte (v. S.U. n. 20804/2012 citata) ha precisato che la metodologia, a cui il giudice deve conformarsi nella valutazione della chiamata in correità o in reità, non può che essere quella a tre tempi indicata da Sezioni unite n. 1653 del 1992 e, pur aggiungendo che la detta sequenza non deve essere rigorosamente rigida, potendo la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto essere vagliate unitariamente, ha puntualizzato, comunque, che il giudice, ancora prima di accertare l'esistenza di riscontri esterni, deve verificare la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva delle sue dichiarazioni.

5. Nel caso in esame, nel fondare l'affermazione dei gravi indizi di colpevolezza sulle dichiarazioni di Umberto Schettino, i giudici della cautela hanno passato in rassegna il narrato del collaboratore e la fonte della sua conoscenza; hanno verificato il difetto di elementi concreti tali da far ritenere che egli avesse reso dichiarazioni false; hanno esaminato i riscontri esterni alla chiamata in correità. Ne discende che le doglianze, sollevate dal ricorrente con riguardo al vaglio sull'attendibilità dei collaboratori, compiuto dal Tribunale, non sono fondate.

6. Giova precisare, inoltre, che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, non si ravvisa contraddittorietà nella motivazione del provvedimento impugnato, atteso che il Tribunale ha escluso l'aggravante di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. per i reati di intestazione fittizia ima ciò non conduce all'affermazione della mancata partecipazione del ricorrente al clan Contini, essendo risultato accertato che il ricorrente ha offerto "apporti concreti" e riconoscibili alla vita dell'associazione per come prima riportati (v. g 2.), tali da far ritenere avvenuto il suo inserimento attivo con carattere di stabilità e consapevolezza.

7. In definitiva il ricorso deve essere rigettato e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

8. La Cancelleria provvederà ad effettuare gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. attuaz. cod. proc. pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Mand