Italian Court dismisses appeal against detention order citing exceptional preventive needs and lack of recidivism risk.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's detention order against the defendant. The defendant argued the criminal association lasted only two months and claimed the court failed to properly assess her status as a mother of young children under Article 275 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims, finding the trial judge's reasoning logical and sufficient to establish the exceptional preventive needs and the specific role of the defendant in the criminal enterprise.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 275, comma 3 e 4, cod. proc. pen.; Art. 274, cod. proc. pen.: The court must evaluate whether preventive needs are exceptional and if the risk of recidivism is concrete; failure to do so renders the detention order inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Angileri Alessia, nata a Marsala il 26/12/1991; avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Palermo il 13/04/2023; visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette4 conclusioni dell'avv.ta Chiara Bonafede, difensore della indagata, che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Palermo ha confermato l'ordinanza con cui è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di Angileri Alessia, ritenuta gravemente indiziata con ruolo apicale del reato di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, di alcuni reati fine di detenzione illecita e cessione di sostanza stupefacente (capi 8-9), nonchè di due fatti estorsivi (capi 10-11).
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'indagata articolando quattro motivi.2.1. Con il primo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria. Il tema attiene alla prova della esistenza del sodalizio criminale e dell'appartenenza ad esso della ricorrente, tenuto conto che l'associazione avrebbe operato per soli due mesi, dal dicembre del 2021 al febbraio del 2022; la commissione di plurimi reati / riconducibili al reato di cui all'art. 73 cit., non consentirebbe di per sé di ritenere provato il reato associativo. 2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione quanto al giudizio di gravità indiziaria per i capi 8) - 9) (i capi di imputazione indicati sono relativi a fatti di cui all'art. 73 cit.
Ima il motivo di ricorso è riferito ai fatti estorsivi e quindi ai capi 10-11). La ordinanza sarebbe viziata quanto alla prova della violenza e dellg minaccia e in tal senso deporrebbero le conversazioni intercettate. 2.3. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine al ritenuto pericolo di recidiva, che non sarebbe concreto ed attuale, essendo la ricorrente stata raggiunta dal titolo custodiale nel 2023 per fatti del novembre del 2019. 2.4. Con il quarto motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione avendo il Tribunale non valutato correttamente che l'Angileri è madre di prole inferiore a sei anni; il tema attiene all'applicabilità dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è inammissibile.
2. Il Tribunale, con una motivazione puntuale e priva di illogicità evidenti, ha ricostruito i fatti, spiegato che l'associazione criminale avrebbe operato dal novembre del 2019 al settembre di 2022, ha indicato, sulla base di molteplici fonti di prova- tutte valutate-, la composizione soggettiva dell'associazione criminale, i singoli ruoli, il ruolo specifico apicale della ricorrente, le modalità operative del sodalizio, i singoli fatti di spaccio contestati, i fatti estorsivi. Non diversamente, il Tribunale ha spiegato, quanto alle esigenze cautelari, da una parte, come nessun elemento sia stato anche solo prospettato per superare la presunzione di pericolosità prevista dall'art, 275, comma 3, cod. proc. pen., e, dall'altra, come, nella specie, le esigenze cautelari assumano eccezionale rilevanza in ragione della incessante attività di spaccio, del ruolo direttivo ricoperto, della personalità manifestata dalla ricorrente in occasione dei fatti estorsivi.
Dunque una motivazione indicativa delle esigenze cautelari 'di eccezionale rilevanza" a cui è subordinata, ai sensi dell'art. 275, comma 4, cod. proc. pen., l'adottabilità della massima misura detentiva in presenza di soggetti particolarmente vulnerabili in ragione dell'età (ultrasettantenni) o comunque portatori di interessi che l'ordinamento riconosce come preminenti, quali quello della filiazione e dell'accudimento materno nel primo ciclo di vita fondamentale per la formazione dell'individuo (donna in icinta o madre di prole inferiore ai sei anni).
Esigenze cautelari, come quelle indicate, in cui, con riferimento al pericolo di reiterazione del reato, sono state descritte situazioni in cui la semplice concretezza richiesta dall'art. 274 cod. proc. pen. si tramuta nella sostanziale certezza che l'indagata, se sottoposta misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, continuerà a commettere delitti della stessa specie di quello per cui si procede (Sez. 2, n. 32472 del 08/06/2010, Bozidarevic, Rv. 248352; Sez. 6, n. 7983 del 01/02/2017, Rotunno, Rv. 269167).
3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna de(4corrente al pagamento (4, delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod. proc. pen. Così