Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 2463/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal court ruling on confiscation of hot melt gun due to lack of examination of appeal complaint.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2463/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court annulled the Milan Court of Appeal's decision regarding the confiscation of a hot melt gun while leaving the rest of the judgment intact. The defendant argued that the appellate court failed to address his specific complaint about the confiscation raised during the appeal proceedings. The court ruled that because the defense had not explicitly waived this issue when requesting a settlement agreement, the lower court erred by omitting its examination.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis c.p.p.; Art. 240 c.p.: When a defense request for a settlement agreement is made, the court must examine all prior complaints regarding accessory penalties unless explicitly waived; failure to address a specific complaint on confiscation constitutes a violation of law requiring annulment.

Parole chiave

Generato dall'IA
confiscation of tools settlement agreement request omission of complaint violation of law appellate annulment accessory penalty hot melt gun valore patrimoniale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, in accoglimento di una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 240 cod. pen.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 697 cod. pen.
Art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.
art. 599-bis cod. proc. pen
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, in accoglimento di una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Martone Alessandro, nato a Milano il 26/12/1979 avverso la sentenza del 31/05/2023 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della termosaldatrice.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano, in accoglimento di una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., riformava parzialmente la pronuncia di primo grado — riducendo la pena principale inflitta all'imputato e sostituendo la pena accessoria — e confermava nel resto la medesima pronuncia del 26 gennaio 2023 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva condannato, all'esito di giudizio abbreviato, Alessandro Martone in relazione ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 697 cod. pen.

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione all'art.240 cod. pen., e la mancanza di motivazione, per avere la Corte territoriale omesso di esaminare la doglianza che era stata formulata con l'atto di appello in ordine alla disposta confisca di una termosaldatrice.

3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive disposizioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso presentato nell'interesse di Alessandro Martone va accolto. Il motivo dedotto con il ricorso è fondato, in quanto dall'esame degli atti del procedimento si evince che il difensore dell'imputato, nel formulare la richiesta di concordato in appello a norma dell'art. 599-bis cod. proc. pen., non aveva rinunciato al motivo dell'impugnazione con il quale era stata contestata la legittimità della confisca applicata con riferimento ad una termosaldatrice: doglianza sulla quale la Corte territoriale non si è pronunciata.

2. La sentenza impugnata va, dunque, annullata limitatamente alla confisca della termosaldatrice, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Milano che colmerà l'indicata lacuna motivazionale.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca della termosaldatrice e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.