Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 2327/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds except penalty under simplified procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 2327/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant waived all appeal grounds except those regarding the penalty, which are consubstantial to the settlement agreement. The appellant argued that the Court of Appeal failed to provide specific reasoning for the legal requalification of the facts under specific criminal statutes. The court ruled that since the waiver excluded issues related to the settlement's validity and the prosecutor's consent, the simplified procedure for non-participated appeals could not be used to challenge the requalification.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 599-bis cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.: When an appellant waives all appeal grounds except those pertaining to the penalty in a settlement case, the cassation appeal is inadmissible under the simplified non-participated procedure because it cannot address the legal requalification of facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
simplified cassation procedure waiver of appeal grounds settlement agreement waiver legal requalification of facts inadmissible appeal modifica della sentenza reati qualificati contro gli stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis cod. proc. pen.
di Taranto, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Antonio D'Alconzo la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 3.500,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt.
Art. 602 cod. proc. pen.
Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., per avere la Corte di appello irrogato la pena in assenza di motivazione riguardo alla diversa qualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R.
Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
pen., per avere la Corte di appello irrogato la pena in assenza di motivazione riguardo alla diversa qualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
di Taranto, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Antonio D'Alconzo la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 3.500,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019
Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da D'Alconzo Antonio, n. Taranto 09/10/1978 avverso la sentenza n. 428/23 della Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto del 14/06/2023 letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata; udita la relazione del consigliere Orlando Villoni rilevato che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce, Sez. Dist. di Taranto, in accoglimento della concorde richiesta formulata dalle parti, ha applicato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., nei confronti di Antonio D'Alconzo la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e 3.500,00 euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 99, secondo comma, cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, così riqualificati i fatti oggetto d'imputazione; che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che deduce la violazione degli artt. 599-bis e 602 cod. proc. pen., per avere la Corte di appello irrogato la pena in assenza di motivazione riguardo alla diversa qualificazione giuridica del fatto, originariamente contestato ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. cit.; che con la rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quelli riguardanti la misura della pena, consustanziale al raggiungimento del concordato di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., risulta inammissibile il ricorso per cassazione riguardante i motivi rinunciati espressamente ovvero vizi diversi da quelli attinenti alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto eventualmente difforme della pronuncia del giudice o all'applicazione di una pena illegale (1:ra molte v.

Sez. 5, n. 4709 del 20/09/2019, dep. 2020, Ferrarini, Rv. 278142); che in tale caso la Corte di Cassazione dichiara l'inammissibilità della impugnazione con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, sec. parte, cod. proc. pen.; che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso, 23 novembre 2023 Il consigliere ens