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Sentenza — n. 2325/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a plea bargain sentence under specific procedural rules.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2325/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the judge failed to acquit under Article 129 and misclassified the facts. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited and generic claims of inadequate reasoning fall outside permissible grounds.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they merely allege a lack of reasoning or attempt to reclassify facts without specific statutory grounds.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible cassation procedural limitation generic reasoning defect Article 448 criminal procedure imputazione per reati di stupefacenti pena massima impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n.
Art. 129 cod. proc. pen.
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo cori un unico motivo vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui al comrna 5 dell'art.
Art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Il Tribunale di Massa ha applicato a Bihichi Ilyass la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e quattordicimila euro di multa in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
art. 129 cod. proc. pen
Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo cori un unico motivo vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Bihichi Ilyass (cui 05P115), nato a in Marocco il 23/10/1994 avverso la sentenza emessa dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Massa il 19/04/2022 visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Massa ha applicato a Bihichi Ilyass la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e quattordicimila euro di multa in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo cori un unico motivo vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui al comrna 5 dell'art. 73 cit.

3. Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l'omessa' valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è peraltro contraddetto, anche in relazione alla invocata riqualificazione del fatto, dalla motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata quanto agli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e alla riconducibilità dei fatti al reato previsto dal comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; un motivo che esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella mera prospettazione di un inammissibile vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 202