Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging a plea bargain sentence under specific procedural rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant challenged a plea bargain sentence, arguing the judge failed to acquit under Article 129 and misclassified the facts. The court ruled that appeals against plea bargain sentences are strictly limited and generic claims of inadequate reasoning fall outside permissible grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.; Art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if they merely allege a lack of reasoning or attempt to reclassify facts without specific statutory grounds.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Bihichi Ilyass (cui 05P115), nato a in Marocco il 23/10/1994 avverso la sentenza emessa dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Massa il 19/04/2022 visti gli atti ed esaminato il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Massa ha applicato a Bihichi Ilyass la pena di due anni e dieci mesi di reclusione e quattordicimila euro di multa in ordine al reato previsto dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato deducendo cori un unico motivo vizio di motivazione quanto al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e alla mancata riconduzione dei fatti alla fattispecie di cui al comrna 5 dell'art. 73 cit.
3. Il ricorso è inammissibile.Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduce l'omessa' valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Il motivo di ricorso proposto, intrinsecamente generico, è peraltro contraddetto, anche in relazione alla invocata riqualificazione del fatto, dalla motivazione, a struttura enunciativa, della sentenza impugnata quanto agli elementi che rinviano alla responsabilità del ricorrente e alla riconducibilità dei fatti al reato previsto dal comma 1 dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; un motivo che esula dall'ambito di quelli consentiti, in quanto si risolve nella mera prospettazione di un inammissibile vizio di motivazione della sentenza di patteggiamento.
4. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 202