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Sentenza — n. 2316/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment for failure to evaluate request for public utility work substitution penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 2316/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Milan Court of Appeal's judgment regarding the specific request for substitution of detention with public utility work. The appellant argued that the lower court failed to evaluate his request under Article 20 bis of the Code of Criminal Procedure for a milder sanction. The court ruled that the appellate decision was silent on this issue, necessitating a new trial limited to this specific request.

Regesto Legislator

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Art. 20 bis cod. proc. pen.; The appellate court must explicitly evaluate requests for alternative sanctions; silence on such requests warrants annulment for a new judgment limited to the unaddressed request.

Parole chiave

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substitution of penalty public utility work appellate silence Cassation annulment milder sanction Article 20 bis criminal procedure misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Totaro Girolamo è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Art. 20 bis cod. proc. pen.
Dagli atti risulta che l'imputato con l'atto di appello chiese un trattamento sanzionatorio più mite e con i motivi aggiunti e con le conclusioni, formulate il 21.2.2023, chiese la "rimodulazione della pena'' e l'applicazione dell'art. 20 bis cod. proc. pen.
art. 20 bis cod. proc. pen
Dagli atti risulta che l'imputato con l'atto di appello chiese un trattamento sanzionatorio più mite e con i motivi aggiunti e con le conclusioni, formulate il 21.2.2023, chiese la "rimodulazione della pena'' e l'applicazione dell'art. 20 bis cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: Totaro Girolamo, nato a Cerignola il 15/03/1982 avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano il 21/02/2023 visti gli atti ed esaminati i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere, Pietro Silvestri; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, dott. Antonio Balsamo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della impugnata sentenza;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui Totaro Girolamo è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando un unico motivo con cui si deduce la mancata valutazione da parte della Corte dei motivi aggiunti inerenti al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla richiesta di sostituzione, ai sensi dell'art.20 bis cod. proc. pen., della pena detentiva inflitta con conseguente applicazione di quella del lavoro di pubblica utilità.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Dagli atti risulta che l'imputato con l'atto di appello chiese un trattamento sanzionatorio più mite e con i motivi aggiunti e con le conclusioni, formulate il 21.2.2023, chiese la "rimodulazione della pena'' e l'applicazione dell'art. 20 bis cod. proc. pen.

2. La sentenza è sul punto a silente. Ne deriva che la sentenza deve essere annullata per un nuovo giudizio limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Milano. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2023.