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Ordinanza — n. 1752/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1752/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1752/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente Ordinanza sul ricorso proposto da Proietti Pannunzi Alessandro, nato a Roma il 10 luglio 1993 avverso LI. 19 rir3 l'ordinanza del Tribunale di Roma del C!C11=131_2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffele Piccirillo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1752/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 19 rir3 l'ordinanza del Tribunale di Roma del C!C11=131_2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffele Piccirillo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

Parole chiave

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proroga della carcerazione preventiva abbandono del procedimento penale procedura di rivendicazione nel pignoramento durata di protezione sospensione dell'istruzione disdetta in periodo di prova
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Testo completo

a seguente Ordinanza sul ricorso proposto da Proietti Pannunzi Alessandro, nato a Roma il 10 luglio 1993 avverso LI. 19 rir3 l'ordinanza del Tribunale di Roma del C!C11=131_2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Raffele Piccirillo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso

RITENUTO IN FATTO

E DIRITTO Rilevato che Alessandro Proietti Pannunzi indagato per più condotte sanzionate ai sensi dell'art 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ha impugnato l'ordinanza descritta in epigrafe lamentando una asserita violazione del disposto di cui all'art 297 comma 3 cod. proc. pen: rilevato, ancora, che l'indagato ha ritualmente rinunziato al ricorso con dichiarazione scritta, autenticata dal difensore, trasmessa alla Corte, evidenziando la sopravvenuta inefficacia della misura in precedenza applicata per decorrenza dei termini di fase; ritenuto in coerenza che va dichiarata l'inammissibilità del ricorso senza che a tanto conseguano le pronunce di cui all'ad 616 cod. proc. pen. per le ragioni addotte a sostegno della rinunzia

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il