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Ordinanza — n. 1494/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 1494/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 1494/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Seferovic Iviza, nato in Bosnia Erzegovina 1'8/11/1983 avverso la sentenza emessa il 6/12/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi d4ricors0 udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che esso è stato tardivamente proposto, essendo stato presentato il 28 aprile 2023, ossia oltre il termine di 45 giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza dei 90 giorni, fissati come termine per il deposito della motivazione all'udienza del 6 dicembre 2022 (termine rispettato, essendo la motivazione della sentenza stata depositata il 23 gennaio 2023); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 1494/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che esso è stato tardivamente proposto, essendo stato presentato il 28 aprile 2023, ossia oltre il termine di 45 giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza dei 90 giorni, fissati come termine per il deposito della motivazione all'udienza del 6 dicembre 2022 (termine rispettato, essendo la motivazione della sentenza stata depositata il 23 gennaio 2023); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese ammende per infrazione procedurale ritardo ingiustificato condono delle spese procedurali tempestività dell'inoltro istanza tardiva di restituzione dei termini
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Testo completo

a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da Seferovic Iviza, nato in Bosnia Erzegovina 1'8/11/1983 avverso la sentenza emessa il 6/12/2022 dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi d4ricors0 udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, risultando dagli atti, il cui esame è imposto dalla natura processuale della questione in scrutinio, qual è certamente la verifica officiosa della tempestività del ricorso (argomenta da S.U., n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), che esso è stato tardivamente proposto, essendo stato presentato il 28 aprile 2023, ossia oltre il termine di 45 giorni di cui all'art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., decorrente dalla scadenza dei 90 giorni, fissati come termine per il deposito della motivazione all'udienza del 6 dicembre 2022 (termine rispettato, essendo la motivazione della sentenza stata depositata il 23 gennaio 2023); rilevato che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il